Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00073 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920423
Ai Ministri dell'interno, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle finanze. - Per sapere - premesso che nella decima legislatura con interrogazione n. 4-31037 del 30 gennaio 1992 che si intende integralmente riportata in premessa si sollevava la questione relativa alla strana posizione dell'ingegnere Guglielmo D'Apuzzo deus ex machina delle riattazioni post-terremoto in Gragnano (NA), per incarico dell'amministrazione comunale e sospettato di evasione fiscale nel percepimento delle parcelle tecniche -: quali difficolta' impediscano di dare riscontro alla citata interrogazione; se il prefetto di Napoli non ritenga di intervenire giacche' intorno ai lavori nei quali risulta coinvolto il personaggio, gira tutto l'intreccio politico ed affaristico innestatosi nella ricostruzione post-terremoto a Gragnano; se sia vero che gli incarichi relativi alla legge n. 219 del 1981 nel comune di Gragnano sarebbero affidati in base alla parentela del su citato ingegnere D'Apuzzo con il cugino, dirigente dell'ufficio ricostruzione ed omonimo; se tutto cio' sia compatibile con la legge 23 gennaio 1992, n. 32. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-31592 del 4 marzo 1992. (4-00073)
Si risponde sulla base delle informazioni che l'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate ha acquisito presso il comune di Gragnano, nonche' delle notizie fornite dal Ministero delle finanze. E' risultato che il professionista indicato e' stato incaricato da un gruppo di proprietari di espletare le funzioni tecniche inerenti alla progettazione e direzione dei lavori, finalizzate alla riattazione o ricostruzione delle abitazioni interessate dal sisma, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Cio', in base alla normativa vigente che in materia prevede, da parte dei proprietari danneggiati, la scelta dei tecnici-progettisti, i cui nominativi sono portati a conoscenza dell'amministrazione comunale dopo la presentazione dell'istanza di contributo. Quanto agli incarichi da parte dell'amministrazione comunale connessi a deleghe degli aventi diritto a favore del comune, si fa presente che detti incarichi sono stati assegnati dalla giunta municipale e l'anzidetto professionista non risulta destinatario di alcuno degli incarichi in questione. Risulta invece che molti privati hanno affidato al medesimo incarichi tecnici oltre che nel suo comune di residenza, cioe' Gragnano, anche nei comuni viciniori (Castellammare di Stabia, Pimonte, Lettere, S. Maria la Carita', Agerola, S. Antonio Abate ecc.), per cui sembra potersi arguire che la preferenza accordata a detto professionista non e' da riconnettere al rapporto di parentela che lo lega ad un dirigente dell'ufficio competente del comune di Gragnano, ancorche' suo lontano parente. Conclusivamente, e per quanto afferisce all'incompatibilita' di cui all'articolo 5 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, si ritiene di poter affermare che tale ipotesi non possa essere invocata, giacche' il professionista in argomento non riveste alcun incarico che integri le fattispecie contenute nel menzionato articolo 5: consigliere comunale, amministratore locale, componente commissioni tecniche, convenzionato per incarichi professionali con il comune eccetera. Circa la posizione fiscale del professionista in parola, il Ministero delle finanze ha comunicato che il competente ufficio IVA di Napoli ha effettuato in data 1^ giugno 1992 una verifica generale nei suoi confronti. Dal processo verbale di constatazione emerge l'esatto adempimento degli obblighi di legge, con particolare riferimento a quelli dettati dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inerenti la fatturazione delle operazioni imponibili, nonche' la registrazione dei corrispettivi e degli acquisti. L'unico rilievo posto, in merito al quale sono state peraltro applicate le sanzioni previste dall'articolo 43, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, concerne l'omessa dichiarazione, da parte del professionista, di variazione del luogo di conservazioni delle scritture contabili. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Reviglio.