Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00042 presentata da EBNER MICHL (MISTO) in data 19920423
Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del turismo e spettacolo. - Per sapere - premesso che: il costo del carburante per i riscaldamenti e' uno dei principali nella gestione delle imprese alberghiere, e nei periodi invernali assommano addirittura al 20 per cento della spesa totale; i prezzi dell'olio combustibile in Italia vengono a differenziarsi per territori, a seconda, cioe', della loro appartenenza ad una o all'altra fascia provinciale; la fascia provinciale alla quale appartiene il Trentino e Alto Adige e' la fascia piu' alta "E", dove si registrano prezzi maggiorati di ben 20 lire rispetto ad esempio alla Campania, in piu' il prezzo aumenta ancora di 15 lire per tutti quei paesi che superano un'altitudine di 1000 metri, cosa frequentissima in Trentino e Alto Adige essendo una regione montagnosa; tutto cio' penalizza le attivita' turistiche invernali del sud-Tirolo, dove il fabbisogno, pur essendo sicuramente maggiore che nelle regioni centro-meridionali, sostiene prezzi unitari piu' alti; inoltre la regione Trentino-Alto Adige subisce la schiacciant concorrenza delle imprese alberghiere delle nazioni confinanti, Austria, Germania e Svizzera, le quali rispettivamente sopportano in percentuale sull'olio combustibile una imposizione del 16,54 per cento (Austria); 13,58 per cento (Germania) e 11,63 per cento (Svizzera) sul prezzo lordo, rispetto al 70,48 per cento dell'Italia, cioe' su 1060 lire al litro in Italia 747,16 lire entrano nelle casse dello Stato. L'Italia paga IVA per il 19 per cento, mentre la Svizzera non la paga affatto. L'Austria e la Germania pagano IVA, ma non la tassa di produzione. Pertanto in Italia si passa da un prezzo/litro del greggio di 269,58 lire ad un prezzo lordo di 1060 lire. In Austria si passa da 257,87 lire a 388 lire. In Germania da 227,29 lire a 307 lire. Ed in Svizzera da 203,14 lire a 230 -: se, considerato che il turismo invernale contribuisce in modo rilevante alla economia italiana, ed al rialzo della bilancia commerciale, non ritengano necessario assumere idonee iniziative per neutralizzare in modo efficace la concorrenza subita dai paesi confinanti, e contemporaneamente rivedere le tariffe interne. (4-00042)
Il provvedimento CIP 31 luglio 1991, n. 20 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1^ agosto 1991 ha determinato i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi; pertanto si e' passati dal regime dei prezzi amministrati a quello dei prezzi sorvegliati. Con la conseguenza che le differenze dei prezzi su base provinciale e per l'altitudine del punto di consegna, derivano oggi da autonome determinazioni dei listini da parte delle imprese interessate, che continuano in generale ad applicare differenziazioni analoghe a quelle previste dalla precedente disciplina, tenendo conto dei diversi oneri di consegna dei prodotti e della conseguente possibilita' di articolare i prezzi anche in funzione della particolare ubicazione del cliente finale. Lo svantaggio concorrenziale per le imprese alberghiere del Trentino Alto Adige rispetto alle imprese attive nel settore del turismo invernale nei Paesi esteri confinanti deriva in misura preponderante non dal diverso sistema dei prezzi, bensi' del diverso livello dell'imposizione fiscale sui prodotti petroliferi. Si puo' comunque ricordare che la tendenza affermata dal Piano energetico nazionale e' senz'altro una progressiva liberalizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, affinche' i cittadini e le imprese possano beneficiare di effetti di contenimento concorrenziale dei prezzi stessi e nel contempo affinche' il tendenziale approssimarsi dei prezzi ai costi reali delle diverse fonti energetiche ne scoraggi sprechi ed usi irrazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Savona.