Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00083 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920423
Ai Ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la magistratura ha recentemente decretato la bancarotta di alcune societa' facenti capo alla SO.CO.FIMM, la finanziaria napoletana fallita; moltissimi risparmiatori sono danneggiati da tale fatto e nutrono il fondato timore di non potere piu' rientrare in possesso del proprio danaro; risulta all'interrogante che la FINIM, partecipata della SO.CO.FIMM, abbia concesso in locazione locali di sua proprieta' alla Galleria Umberto percependo, solo quale avviamento, un miliardo -: quali iniziative a favore dei risparmiatori coinvolti nel crac della SO.CO.FIMM, siano state assunte o si intendono assumere; per quali ragioni sia avvenuto che, senza alcun controllo pubblico, una societa' fallita, pur attraverso un giro di altre societa' partecipate e con contratti indiretti, sia giunto a gabbare i suoi creditori e le stesse autorita'; per quali ragioni non si imponga la vendita di tali locali dati in locazione, onde soddisfare le giuste pretese dei risparmiatori. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-31328 del 12 febbraio 1992. (4-00083)
Si risponde anche per il Ministero delle Finanze e del Tesoro. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica anzitutto, sulla base degli elementi di conoscenza forniti dal Ministero del Tesoro, che il procedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, in ordine alla costituzione di societa' per azioni ed in accomandita per azioni con capitale superiore a 10 miliardi, e' volto alla tutela della stabilita' del mercato dei valori mobiliari e non implica giudizi sul merito degli emittenti. Per quanto concerne, poi, le specifiche operazioni, si fa presente che l'assemblea straordinaria degli azionisti della societa' SO.CO.F.IMM. Partecipazioni s.p.A., con sede in Milano, in data 17 novembre 1986 ha deliberato l'aumento di capitale sociale per L. 20.000 milioni, mediante emissione alla pari, di 200.000 azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti in ragione di quattro azioni di nuova emissione per ogni azione posseduta. L'azionista di maggioranza della societa', COS.PAR. Costruzioni e Partecipazioni S.r.l., si era impegnato in sede assembleare a garantire la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione eventualmente inoptate da parte di altri soci. Dalla documentazione all'epoca prodotta dalla finanziaria non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 281/85, concessa poi con decreto ministeriale del 31 gennaio 1987. In data 21 marzo 1989, l'Assemblea straordinaria degli azionisti della "SO.CO.F.IMM." deliberava un ulteriore aumento di capitale per L. 25.000 milioni (da L. 25.000 milioni a L. 50.000 milioni) mediante emissione, alla pari, di n. 2.500.000 azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti in ragione di un'azione di nuova emissione per ogni azione posseduta. La societa' ha comunicato che per il collocamento degli emittendi titoli non avrebbe fatto ricorso ne' al servizio sportelli bancari, ne' ad altre forme di collocamento mediante sollecitazione del pubblico risparmio. Anche per tale operazione non sono emersi elementi ostativi al rilascio della necessaria autorizzazione. La SO.CO.F.IMM. Partecipazione S.p.A. ha quindi avanzato istanza per essere autorizzata ad aumentare ulteriormente il capitale sociale da L. 50.000 milioni a L. 60.000 milioni, nonche' ad emettere un prestito obbligazionario convertibile di L. 10.000 milioni. La Banca d'Italia non ha sollevato obiezioni in merito all'aumento di capitale, ma ha espresso parere negativo sull'emissione del prestito obbligazionario, in quanto il tasso di interesse fissato per le emittende obbligazioni risultava elevato rispetto alle condizioni del mercato finanziario. In conformita' a tale parere l'autorizzazione e' stata concessa soltanto per l'effettuazione dell'aumento di capitale. Per quanto concerne i rapporti creditizi intercorsi tra alcune aziende di credito e le citate societa', si precisa che le questioni attengono ad aspetti del merito del credito, su cui ogni decisione e scelta e' rimessa all'autonoma valutazione dei competenti organi aziendali. Con specifico riferimento ai rapporti intercorsi tra la Banca Popolare dell'Irpinia e il gruppo SO.CO.F.IMM. si fa presente che dalla documentazione in possesso dell'istituto di vigilanza, risulta che l'esposizione della Banca Popolare nei confronti delle societa' SO.CO.F.IMM. Partecipazioni S.p.A., Sagittair aerotaxi Sud. S.p.A., Servizi Finanziari S.p.A. e Finim s.r.l., era assistita da garanzie, quali iscrizioni ipotecarie, cessione di crediti vantanti verso terzi, nonche' titolarita' di azioni della "Popolare". Successivamente, l'azienda comunicava alla Banca d'Italia di aver deliberato, nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione dell'11 settembre 1991 "l'assorbimento" di tutte le azioni facenti capo al gruppo Iandolo "a parziale deconto dell'esposizione debitoria del citato gruppo". Nel corso della riunione del 23 ottobre 1991, il consiglio di amministrazione deliberava di scritturare a sofferenza le esposizioni relative a tre societa' e precisamente alla SO.CO.F.IMM. Partecipazioni S.p.A., alla COS.PAR s.r.l. ed alla Servizi Finanziari S.p.A., dichiarate fallite, nonche' l'ammortamento totale delle esposizioni relative alle predette societa', in occasione della redazione del bilancio. Per quanto concerne i rapporti creditizi intercorsi tra il Credito Italiano e la COS.PAR s.r.l. la citata azienda di credito, interessata dalla Banca d'Italia, ha riferito che, in data 5 ottobre 1990 ebbe a concedere alla COS.PAR "un fido per elasticita' di cassa" utilizzato per l'acquisto di titoli di Stato. Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda "detti titoli vennero conferiti alla Cordusio S.p.A., che li costitui' in pegno" a favore del Credito Italiano a garanzia del fido concesso alla COS.PAR s.r.l. Successivamente, nel luglio 1991, si e' proceduto, su disposizione della Cordusio S.p.A., "allo smobilizzo non coattivo di detta garanzia" per il rientro dell'esposizione. L'azienda di credito ha fatto, altresi', presente che e' attualmente in corso il procedimento, avviato dagli organi della procedura liquidatoria della COS.PAR "volto ad ottenere la revoca di detto pagamento". In merito ai rapporti intrattenuti dalla Banca di Credito popolare di Torre del Greco con il c.d. gruppo SO.CO.F.IMM., il citato istituto nel respingere ogni addebito circa l'assunzione di iniziative in ordine al ricorso di fallimento nei confronti delle predette societa', ha comunicato all'istituto di vigilanza che i fidi concessi al gruppo erano stati revocati prima della dichiarazione d'insolvenza emessa dal tribunale di Napoli nell'ottobre 1991 e le relative posizioni debitorie poste al rientro. Peraltro, in attesa della definizione del piano di recupero, essendo stata avviata la procedura fallimentare da parte di altri creditori la citata banca presentava istanza di ammissione al passivo al fine di tutelare i propri crediti. In merito ai fatti e' stata altresi', interessata la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, la quale ha riferito che in ordine a presunte attivita' di sollecitazione del pubblico rispamio poste in essere dalla SO.CO.F.IMM. S.p.A. - societa' finanziaria soggetta all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 1/19 della legge 7 giugno 1974 n. 216 - ne' la menzionata societa', ne' le societa' dalla stessa controllate hanno mai provveduto al deposito presso l'archivio-Consob di prospetti informativi, concernenti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio. Tali societa', peraltro, non sono state mai autorizzate dalla Consob allo svolgimento di attivita' di vendita cd. "a domicilio" di prodotti finanziari. La stessa Consob ha, inoltre, comunicato che a seguito di segnalazioni concernenti operazioni finanziarie effettuate dalla societa' SO.CO.F.IMM. Servizi S.p.A. ha trasmesso, in data 25 novembre 1991, al procuratore della Repubblica presso la pretura di Napoli, denuncia nei confronti di quest'ultima societa' e dell'amministratore unico. A seguito di detta denuncia pende in fase di indagini preliminari, presso l'indicato ufficio giudiziario, procedimento penale nei confronti della SO.CO.F.IMM S.p.A. per l'ipotizzata violazione dell'articolo 14 L. 2.1.1991 n. 1. Per quanto attiene alla situazione giudiziaria civile, si comunica che il tribunale di Napoli con sentenze diverse emesse tra il 14 ottobre 1991 e il 18 settembre 1992 ha dichiarato il fallimento di tredici societa' commerciali ciascuna assoggettata ad autonoma e distinta procedura concorsuale non sussistendo nel nostro ordinamento, ai fini che interessano, una nozione di "gruppo" giuridicamente rilevante, per le quali si ipotizza l'appartenenza al c.d. "gruppo economico SO.COF.IMM." e precisamente: 1) COSPAR S.R.L. (sentenza del 14.10.1991, Curatore professore avvocato Gustavo Minervini); 2) CO & GE S.p.A. (sentenza del 14.10.1991, Curatore professore avvocato Gustavo Minervini); 3) SO.CO.F.IMM. partecipazioni S.p.A. (sentenza del 14.10.1991, Curatore professore avvocato Giovanni Verde); 4) SO.CO.F.IMM. Leasing S.p.A. (sentenza del 15.10.1991, Curatore professore avvocato Vincenzo Sparano); 5) MERICOND S.R.L. (sentenza del 14.10.1991, Curatore professore avvocato Vincenzo Sparano); 6) SO.CO.F.IMM. Servizi S.p.A. (sentenza del 18.12.1991, Curatore dottor Cuono Messina); 7) SAGITTAIR S.p.A. (sentenza dell'11.12.1991, Curatore dottor Luigi Mangia); 8) S. MARTINO S.R.L. (sentenza del 17.6.1991, Curatore professore avvocato Giovanni Verde); 9) SERVIZI FINANZIARI S.p.A. (sentenza del 14.10.1991, Curatore rag. Vincenzo Giglio); 10) INTERSCAMBI S.p.A. (sentenza dell'11.12.1991, Curatore dottor Michele Ferrigno); 11) MEDIA S.R.L. (sentenza del 18.9.1992, Curatore dottor Livio Mazziotti Di Celso); 12) INFORMATICA SERVICE S.R.L. (sentenza dell'8.7.1992 Curatore dottor Lucio Arfe'); 13) FINIM S.R.L. (sentenza del 15.7.1992, Curatore professore avvocato Caterina Montagnani). Le procedure fallimentari di cui sopra sono tutte di estrema complessita' anche per l'elevato numero di domande d'insinuazione al passivo ed e' necessario quindi ancora molto tempo per l'accertamento, riferito a ciascuna societa' fallita, dell'esatto ammontare dell'attivo e del passivo, delle cause del dissesto e delle eventuali responsabilita' degli organi amministrativi e di controllo; cio' anche con riferimento alle asserite proprieta' immobiliari della FINIM S.R.L., fermo restando che l'eventuale appartenenza al gruppo non incide sull'autonoma ed esclusiva titolarita' dei rapporti obbligatori attivi e passivi delle singole societa'. Peraltro i nominati curatori esprimono il massimo della professionalita' cittadina ed hanno gia' piu' volte riferito alla procura della Repubblica di Napoli, in ordine ai fatti per i quali sono ipotizzabili responsabilita' di carattere penale. In merito e' in corso da parte dell'ufficio inquirente l'opportuno approfondimento della indagine ad opera del Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza. Si fa presente, poi, che nessuna altra utile informazione puo' essere data in merito ai procedimenti civili (opposizione alle sentenze di fallimento, azioni di responsabilita', revocatorie e simili) gia' pendenti innanzi al tribunale di Napoli o che potrebbero essere portati alla sua cognizione ed il cui esito sara' determinato dalle risultanze processuali al momento del passaggio in decisione delle singole controversie. Va, peraltro, sottolineato che all'autorita' giudiziaria in sede civile compete il controllo di legittimita' soltanto su alcuni atti delle societa' di capitali e non anche sull'intera attivita' di esse. In merito ai fatti esposti la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha in corso approfondite e complesse indagini anche patrimoniali e bancarie, per l'accertamento degli eventuali reati commessi e per l'individuazione dei responsabili. Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.