Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00029 presentata da EBNER MICHL (MISTO) in data 19920423
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: negli ultimi anni sono state introdotte dal legislatore una serie di imposte e di addizionali sul consumo di energia elettrica, consumata sia dagli utenti, sia dagli autoproduttori; sull'energia elettrica venduta agli utenti attualmente vanno applicate le seguenti imposte ed addizionali e devono essere fatte le relative seguenti dichiarazioni: 1) imposta erariale sul consumo di energia elettrica (4,1 lire/KWh) - dichiarazione bimestrale all'UTIF competente; 2) sovrapprezzo termico (35,70; 32,80; 38,40 o 40,60 lire/KWh) - dichiarazione (mod. CO/7-1) bimestrale alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di Roma; 3) maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico (6,70; 5,90; 6,80 o 7,30 lire/KWh) - dichiarazione bimestrale (mod. CO/7-2) alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di Roma; 4) addizionale ENEL (22 o 33 lire/KWh) - dichiarazione bimestrale (mod. CO/3-A) alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di Roma; 5) sovrapprezzo termico a carico del distributore (0,25 lire/KWh) - dichiarazione (mod. CO/2-A) alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di Roma; 6) addizionale a favore del comune (risp. 18 e 6,5 lire/KWh) - dichiarazione al comune interessato ed all'UTIF competente; 7) addizionale a favore della provincia (11,5 lire/KWh) - dichiarazione all'ufficio finanze della provincia ed all'UTIF competente; 8) addizionale erariale (7 lire/KWh) - dichiarazione all'UTIF competente; 9) IVA rispettivamente del 9 per cento e del 19 per cento sul costo dell'energia elettrica, comprese le imposte e le addizionali indicate dal n. 1 al n. 8 - dichiarazione annuale all'ufficio IVA provinciale; 10) IRPEF sul prezzo dell'energia elettrica venduta al netto delle imposte e delle addizionali di cui sopra; quasi per ogni imposta ed addizionale, la ditta distributrice di energia elettrica deve effettuare 2 versamenti, uno in acconto, e l'altro a saldo, al bimestre. Mentre nel residuo territorio statale l'addizionale a favore del comune, della provincia e quella erariale possono essere versate su di un solo conto, nella province di Bolzano e di Trento queste tre addizionali devono essere versate separatamente al comune, alla provincia ed allo Stato; la situazione contributiva per le ditte distributrici di energia elettrica si e' quindi man mano estremamente complicata e con essa gli adempimenti burocratici a carico delle ditte stesse. Questa situazione, d'altro canto, certamente non facilita il controllo della pubblica amministrazione circa l'effettivo pagamento delle varie imposte ed addizionali -: se il ministro non intenda adottare le misure necessarie per unificare le sopraindicate imposte e cosiddette addizionali in un'unica imposta od addizionale da versare allo Stato e che lo stesso poi ripartira' ai vari enti pubblici; se nel caso questa proposta non dovesse essere realizzabile per un qualsiasi motivo, non ritenga necessario unificare almeno il sovrapprezzo termico, la maggiorazione "straordinaria" dello stesso sovrapprezzo termico nonche' l'addizionale ENEL, dato che tutte e tre queste addizionali devono essere versate a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico a cui vanno inviate le relative dichiarazioni; se non intenda unificare anche per la provincia di Bolzano le addizionali a favore dei comuni, a favore della provincia ed a favore dello Stato (addizionale erariale); se non intenda adottare misure al fine di non applicare agli autoproduttori le addizionali aggiunte all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica (11 lire/KWh) a favore dei comuni (risp. 18 e 6,5 lire/KWh), a favore della provincia (11,5 lire/KWh) ed a favore dello Stato (4 lire/KWh) o esonerare gli autoproduttori da dette addizionali almeno i primi 100.000 KWh di consumo all'anno. L'istituzione di dette addizionali a carico anche degli autoproduttori sembra infatti in contrasto con la legge 29 maggio 1982, n. 308, tendente a favorire lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, tra le quali, appunto anche l'energia idraulica, come indicato all'articolo 1 di detta legge; se non ritenga necessario unificare per gli autoproduttori almeno le addizionali sul consumo di energia elettrica anche per la provincia di Bolzano. (4-00029)