Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00151 presentata da SERVELLO FRANCESCO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920423
Ai Ministri delle finanze e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: la legge n. 97 del 9 aprile 1986, ed il successivo decreto del ministro delle finanze del 16 maggio 1986, hanno stabilito che gli invalidi per ridotte o impedite capacita' motorie possono godere dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento per l'acquisto di veicoli a motore adattati secondo le loro infermita'; la circolare 31/460508 del 27 aprile 1987, emanata dalla direzione generale dell'ufficio IVA, ha stabilito che di tali agevolazioni fiscali godranno solo gli invalidi che avranno acquistato autovetture dotate di particolari adattamenti in relazione all'invalidita', con esclusione, quindi, nei casi in cui le modifiche sulle autovetture siano di serie; la suddetta circolare stravolge completamente lo scopo ed il significato della legge, che non prevede affatto questa doppia casistica indicata dall'ufficio IVA: non sono ammessi all'agevolazione fiscale gli acquisti di autovetture di cambio automatico (in quanto si tratta di modifica di serie), mentre lo sono quelli di autovetture dotate di frizione automatica (modifica successiva all'acquisto); detta circolare risulta particolarmente odiosa e vessatoria, obbligando il soggetto inabile ad un complicato iter (prima acquisto e poi adattamento della vettura), quando tutto potrebbe essere semplificato dalla possibilita' di acquistarlo gia' adattato. Anche per le vetture di serie la modifica comporta un aumento di costi e, quindi, l'agevolazione fiscale e' motivata -: se non ritengano opportuno assumere idonee iniziative affinche' sia modificata immediatamente la circolare in questione, nel senso di estendere dette agevolazioni fiscali anche per gli acquisti di vetture prodotte in serie, ma fornite di adattamenti necessari o comunque utili per gli inabili. (4-00151)