Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00365 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Ai Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali e della sanita'. - Per sapere - premesso: che in attuazione della legge 4 agosto 1977, n. 517 - recante, tra le altre, alcune norme di modifica dello ordinamento scolastico - negli istituti di istruzione primaria e secondaria della provincia di Ferrara, si era raggiunta una ragionevole proporzione tra gli alunni portatori di handicap ed alunni cosiddetti "normali"; mentre la presenza di personale specializzato, dal 1990, nel corpo degli insegnanti, ha consentito di intraprendere interventi programmatici particolarmente promettenti; che la circolare n. 324 de1 29 novembre 1990, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 148 del 1990, ha ridotto del 50 per cento i posti di sostegno nella provincia di Ferrara, diminuendo, in tal modo, le possibilita' di intervento in favore della suddetta categoria; allo stesso tempo, detta circolare, inserendo la figura dell'insegnante di sostegno per circolo anziche' per plesso, sta lentamente portando alla concentrazione di alcuni handicappati in un unico plesso del circolo, con conseguenti ed ulteriori forme di isolamento all'interno del plesso stesso; che, inoltre, sempre in attuazione della legge n. 148 del 1990, gli insegnanti di sostegno attualmente in servizio sono soggetti ad una rotazione annuale che, oltre ad impedire il consolidarsi di determinate esperienze e competenze da parte del personale specializzato, priva gli alunni di quella assistenza continuativa e coerente che e' fondamentale per il loro inserimento nel contesto scolastico e quindi sociale. A cio' si aggiunga il fatto che il referente educativo, prima unico, viene oggi frantumato in un team docente, che puo' prevedere anche sette diversi insegnanti per una stessa classe -: se, in considerazione dei fatti ora esposti, non ritengano opportuno intervenire affinche' il sostegno specializzato non venga assegnato in base ad un rapporto numerico prestabilito, ma sia invece adeguato alle reali esigenze di integrazione che ogni specifico caso richiede; quali iniziative, anche di ordine legislativo, intendano assumere affinche' la diagnosi funzionale, prescritta per l'accertamento dei risultati ottenuti dal personale di sostegno, non sia di esclusiva competenza dei servizi socio-sanitari, ma preveda l'apporto degli operatori scolastici e delle famiglie, cosi' come e' stato precisato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il 2 luglio 1986. (4-00365)
La circolare ministeriale n. 324 del 1990, non ha apportato alcuna limitazione in materia di posti di sostegno, ma ha soltanto precisato le modalita' di assegnazione dei predetti posti, in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 148 del 1990, cui si e' dovuto fare riferimento - nel settore dell'istruzione elementare - prima dell'entrata in vigore della legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 che ha, per ultimo, disciplinato com'e' noto, l'integrazione scolastica degli alunni handicappati nelle scuole di ogni ordine e grado. Le disposizioni contenute nel citato articolo 4 - che hanno ribadito peraltro quelle gia' previste dall'articolo 12 della legge n. 270 del 1982 - hanno tuttavia sin qui consentito, in presenza di situazioni di handicap particolarmente gravi e debitamente documentate, di autorizzare, sugli organici di fatto, posti di sostegno anche in deroga al rapporto medio - stabilito dagli stessi articoli - di un docente per ogni quattro alunni handicappati. Deroghe in tal senso sono state concesse anche nell'ambito delle scuole della provincia di Ferrara, nella quale l'alta percentuale di insegnanti specializzati ha consentito di far fronte ai necessari interventi sia pure attraverso l'utilizzazione di personale di ruolo, cosi' come riferito dal provveditore agli studi di quella sede. Quanto, comunque, alla prospettata opportunita' che il sostegno agli alunni disabili sia assegnato indipendentemente da un qualsivoglia rapporto numerico prestabilito, e' noto che la questione ha trovato soluzione con la succitata legge-quadro sull'handicap, n. 104 del 1992, la quale non contiene piu' specifiche previsioni circa l'entita' degli insegnanti specializzati da destinare agli alunni di cui trattasi. Intanto, in attesa che alle varie disposizioni della nuova legge sia data graduale e puntuale attuazione, questo Ministero, in sede di emanazione dell'ordinanza n. 93 del 30 marzo 1992 - con la quale sono state apportate integrazioni e modifiche alle precedenti istruzioni, regolanti la disciplina delle operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno scolastico - ha fatto riserva di impartire successive disposizioni per la costituzione dei posti di sostegno nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Con riferimento, infine, all'ultimo punto dell'interrogazione, si ricorda che le modalita' di accertamento dell'handicap sono ora puntualmente disciplinate dall'articolo 4 della stessa legge n. 104 del 1992, le cui disposizioni prevedono, al riguardo, la possibilita' di intese tra scuola ed unita' sanitarie locali. A tali disposizioni non si e' mancato di fare richiamo nella summenzionata ordinanza n. 93 del 30 marzo 1992. Il Ministro della pubblica istru- zione: Jervolino Russo.