Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00362 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che la dottoressa Mariano Ilaria, nata a Lecce il 30 giugno 1963 e' stata ammessa con riserva a sostenere le prove d'esame d'abilitazione della sessione indetta ai sensi dell'ordinanza ministeriale 395/1989 per la Classe XXXV (educazione fisica....); che detta riserva in data 6 novembre 1991 e' stata sciolta in senso negativo "accertato che la concorrente non e' in possesso del requisito del servizio come previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1990; che il TAR del Lazio, adito dalla professoressa Fracalossi Elisabetta, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto all'inclusione nella graduatoria aggiuntiva del concorso per soli titoli di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1990, gia' ricordato, con sentenza n. 408 del 1991, con cui e' stato riconosciuto come valido il periodo di vacanze estive, regolarmente retribuito -: se non ritenga di dover assumere idonee iniziative nei riguardi della dottoressa Mariano e di quanti altri siano nelle sue stesse condizioni secondo la sentenza del TAR del Lazio, per evitare comportamenti difformi nei riguardi di soggetti che, per essere in identiche situazioni, hanno diritto ad identico trattamento. (4-00362)
Si chiarisce, al riguardo, che il requisito dei 360 giorni di effettivo servizio, richiesto dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 22 giugno 1990 in applicazione dell'articolo 2 (comma 10 - lett. b) della legge n. 417 del 27 dicembre 1989 - sulla base anche di quanto si desume dalla normativa contenuta nell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 417 - deve intendersi riferito non alla semplice anzianita', maturata alle dipendenze della scuola nell'arco dei predetti 360 giorni, ma esclusivamente al servizio effettivamente reso in tale periodo, con esclusione, quindi, del periodo delle vacanze estive, regolarmente retribuito e del quale l'interessata aveva chiesto la valutazione. Si ricorda, altresi', che i necessari chiarimenti interpretativi in proposito - con specifico riferimento ai bandi di abilitazione e concorsi riservati cui ha fatto riferimento l'interrogante - sono stati forniti da questo ministero con il telex n. 689 del 17 marzo 1991, il quale, nel richiamare le istruzioni gia' in precedenza impartite sulla medesima questione, ha ulteriormente precisato che, nel computo dei 360 giorni, come sopra prescritti, non puo' essere compreso il periodo estivo, eventualmente retribuito, ad eccezione ovviamente del servizio prestato in commissioni d'esame, dovendosi quest'ultimo considerare come effettivamente reso. Quanto poi alla sentenza di cui e' cenno nell'interrogazione e con la quale il TAR del Lazio ha ritenuto valido ai fini della maturazione del requisito in parola, anche il periodo retribuito delle vacanze estive, si deve far presente che altri organi giurisdizionali e, precisamente, il TAR del Friuli, con sentenza n. 368 del 9 luglio 1991 e lo stesso TAR del Lazio, con sentenza n. 955 del 9 luglio 1991, hanno invece affermato - condividendo sostanzialmente l'operato dell'amministrazione - che "ai fini della partecipazione alla sessione riservata degli esami di abilitazione, prevista dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, nel computo dei 360 giorni di servizio richiesto non puo' comprendersi il periodo estivo, in quanto la norma fa riferimento all'effettivo servizio". In presenza, pertanto, dei contrastanti orientamenti sin qui emessi dalle predette sentenze e tenuto conto che le stesse hanno efficacia, com'e' noto, solo nei confronti dei singoli ricorrenti, non si ritiene che, al momento, sussistano ragioni tali da giustificare un riesame delle determinazioni, gia' assunte dall'amministrazione nella materia di cui trattasi. Il Ministro della pubblica istru- zione: Jervolino Russo.