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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00291 presentata da MAMMI' OSCAR (REPUBBLICANO) in data 19920430

Al Ministro della marina mercantile. - Per sapere - premesso: che dall'anno 1950 il ristorante "Vecchia Pineta" in Roma, sul litorale di Ostia, viene gestito dallo stesso gestore, signora Rita Angeletti in Muzzarelli; che tale gestione e' frutto di accordo privato con il concessionario Societa' Stabilimenti Lido; che tale accordo e' stato autorizzato dalla capitaneria di porto con "nulla osta" del 16 febbraio 1982; che l'autorizzazione al ristorante e' stata da circa trent'anni rilasciata continuativamente al suddetto gestore -: con quali criteri la capitaneria di porto di Roma intenda rinnovare la concessione per il suddetto ristorante e come si intenda operare per tutelare sia la legittima aspettativa acquisita nel tempo dai singoli, sia l'interesse collettivo che il ristorante in questione non venga a subire modificazioni architettoniche o d'uso, giacche' costituisce dagli anni Trenta una peculiare caratteristica del litorale ostiense. (4-00291)

Lo stabilimento balneare La Vecchia Pineta, sito sul litorale di Ostia, e' da decenni in concessione alla Stabilimenti Balneari del Lido di Roma, prima srl, poi SpA. All'interno dello stabilimento esiste un locale, adibito a bar ristorante, gestito dalla SO.GE.RI. srl (amministratore Rita Angeletti in Muzzarelli), sulla base di un contratto privatistico con la societa' concessionaria. Tale contratto, inizialmente autorizzato dalla capitaneria di porto di Roma, e' stato poi ritenuto non compatibile con la prescrizione di cui all'articolo 30, primo comma, del regolamento di navigazione marittima, che fa obbligo al concessionario di "esercitare direttamente la concessione". Pertanto, nell'anno 1988, la capitaneria di porto non rinnovo' l'autorizzazione di cui sopra, ingiungendo alla societa' concessionaria di gestire direttamente, a pena di decadenza, oltre ai servizi attinenti la balneazione, anche quelli commerciali esistenti all'interno dallo stabilimento balneare. Per l'anno 1989, invece, avendo la societa' SO.GE.RI presentato domanda per la concessione diretta dei locali, in presenza della concorrente istanza della societa' Stabilimenti Balneari del Lido di Roma si e' dato corso al procedimento di comparazione di cui all'articolo 37 del codice della navigazione. Il procedimento si e' concluso con l'accoglimento della istanza di tale seconda societa', in applicazione del principio cosiddetto del "diritto d'insistenza" del precedente concessionario: alla societa' SO.GE.RI. e' stato quindi ingiunto, con provvedimento in data 5 luglio 1989, di sgomberare da cose e persone i locali occupati. Tale provvedimento, insieme a quello di diniego della concessione, e' stato impugnato dalla societa' SO.GE.RI. dinanzi al TAR Lazio che, con ordinanza n. 578 del 30 agosto 1989, ha respinto l'istanza incidentale di sospensione. Anche il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1000 del 24 novembre 1989, ha confermato l'esecutivita' del provvedimento di sgombero, respingendo l'appello della SO.GE.RI. avverso la decisione del TAR. Su conforme indicazione dell'Avvocatura generale dello Stato, la capitaneria di porto di Roma ha notificato alla societa' SO.GE.RI. la conferma dell'intimato sgombero, accordando un termine di dieci giorni lavorativi per le relative operazioni. Peraltro, a seguito di ulteriore ricorso della societa' SO.GE.RI. ex articolo 700 del codice di procedura civile, la prima sezione civile della pretura di Roma ebbe a sospendere l'esecuzione della diffida del 5 luglio 1989; in base a tale provvedimento la societa' SO.GE.RI. cito' pure in giudizio l'amministrazione marittima dinanzi al tribunale. Ne e' seguita l'instaurazione di un regolamento di giurisdizione, risolto dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza in data 24 ottobre 1991, con la quale e' stata dichiarata la competenza esclusiva del giudice amministrativo. Per effetto della pronuncia della Cassazione il provvedimento del pretore ha perso ogni efficacia e rivive l'esecutivita' dell'ingiunzione di sgombero del 5 luglio 1989, alla quale e' stato dato corso a cura dalla capitaneria di porto di Roma. Allo stato attuale, essendo state nuovamente presentate, dalle societa' interessate, due domande parzialmente concorrenti, la capitaneria di porto di Roma, nell'ambito dalle proprie istituzionali competenze, sta espletando il procedimento di comparazione prescritto dal gia' citato articolo 37 del codice della navigazione, con i criteri obbligatoriemente previsti dalla norma medesima per la scelta del concessionario. Il Ministro dei trasporti ed ad interim della marina mercan- tile: Tesini.



 
Cronologia
martedì 28 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Dopo aver indirizzato il 25 aprile un messaggio televisivo ai cittadini Francesco Cossiga rassegna le dimissioni da Presidente della Repubblica.

giovedì 30 aprile
  • Politica, cultura e società
    Dopo una sentenza di condanna passata in giudicato, viene arrestato l'ex segretario del PSDI Pietro Longo.

sabato 2 maggio
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    I 12 Paesi della CEE e i 7 dell'EFTA sottoscrivono a Porto il Trattato per la creazione della Spazio economico europeo (SEE).