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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00266 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430

Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: nell'Accademia di belle arti di Lecce dal 1984 fino alle sessioni estiva e autunnale del 1991, nel voto finale di diploma non sono stati tenuti in alcuna considerazione i voti conseguiti dagli allievi negli esami dei "corsi speciali"; il voto di diploma viene fatto scaturire solo dalla media (espressa in centesimi) dei voti riportati nelle materie fondamentali dell'ultimo anno di corso; gli studenti sono tenuti obbligatoriamente alla frequenza e agli esami di otto "corsi speciali" nell'arco degli studi accademici; il mancato concorso dei "corsi speciali" nella media del voto di diploma costituisce violazione e falsa applicazione del regio decreto 31 dicembre 1938, n. 3123 e del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 n. 1852 e delle ordinanze ministeriali del 19 dicembre 1983 e 26 novembre 1981. Infatti l'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale del 26 novembre 1984, che ha disciplinato in maniera per4100nte le operazioni di esame presso le accademie, prevede al comma 3 che "nei diplomi di licenza rilasciati dalle Accademie di belle arti si terra' conto degli esami dei corsi speciali superati nel corso degli studi e del voto conseguito in ciascuno di essi"; nelle altre Accademie viene interpretato e applicato correttamente il citato articolo 8 comma 3 in ordine alla media aritmetica dei "corsi speciali" con quelli fondamentali; ne deriva un grave danno ai docenti dei "corsi speciali" esclusi stranamente nelle sessioni del 1991 dalla convocazione e dalla partecipazione diretta alle riunioni per la deliberazione dei voti di licenza - in quanto essi vengono privati non solo della dovuta considerazione della dignita' culturale e valenza giuridica del loro insegnamento (come stabilisce la legge 20 maggio 1982, n. 270), ma anche del diritto di espletare la funzione docente nella sua completezza mediante la partecipazione all'attribuzione del voto di licenza e alla considerazione degli esami relativi ai "corsi speciali"; vi e' stato l'accoglimento da parte del TAR di Puglia, sezione di Lecce del ricorso del diplomato Antonio Perrone con ordinanza n. 125 del 23 gennaio 1991, confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 546 del 24 maggio 1991 in merito alla mancata applicazione dell'articolo 8, comma 3 dell'ordinanza ministeriale 26 novembre 1981; e' stato proposto ricorso, in atto, al TAR di Puglia, sezione di Lecce di due docenti dei "corsi speciali" per la partecipazione degli stessi alla convocazione e alla diretta partecipazione alle riunioni per la deliberazione del voto nei diplomi di licenza e per la media aritmetica dei "corsi speciali" in tale deliberazione; per l'illegittimita' dell'assegnazione del voto di diploma da parte dell'Accademia leccese, risultano alterate in Italia le graduatorie per l'insegnamento dove figurano diplomati della medesima Accademia, dal momento che, venendo assegnato sulle tre o quattro materie dell'ultimo anno di corso, il voto finale risulta sovrabbondante per il generale e spesso ovvio miglioramento in quelle stesse materie fondamentali studiate per quattro anni; diplomati dell'Accademia di Bologna hanno prodotto ricorso avverso le graduatorie provveditoriali perche' scavalcati dal voto sovrabbondante dei diplomati di Lecce; gia' in passato e' stata denunciata una sorta di gestione "priartistica" dell'Accademia di belle arti di Lecce, tant'e' che nel 1989 sarebbe stata inviata dal Ministero della publica istruzione una ispezione della quale non si conosce ancora l'esito; al di la' di quanto su esposto, sarebbe necessario avviare una ampia ed approfondita indagine sull'intera gestione dell'Accademia di belle arti di Lecce, a partire, per esempio, dalla alienazione all'amministrazione provinciale di Lecce di plastici appartenenti alla scuola di scenografia, ed a proseguire con ingiustificate quanto prolungate assenze di docenti -: quali iniziative intenda adottare il ministro della pubblica istruzione in ordine a quella che l'interrogante considera una connivenza di fatto del capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica il quale, piu' volte e da varie Accademie interpellato sul problema della media nel voto di diploma, non ha fornito risposte, lasciando l'Accademia di Lecce in una situazione di grave illegalita'; quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi del direttore della Accademia di Lecce, che da otto anni rilascia, per quanto sopra esposto dall'interrogante, diplomi illegali; se intenda, infine, il ministro di grazia e giustizia assumere idonee iniziative, e quali, che riportino l'Accademia di belle arti di Lecce nei confini della legalita'. (4-00266)

In ordine al problema sollevato, il direttore dell'accademia in questione ha precisato che quella istituzione si e' sin qui correttamente attenuta all'articolo 8, comma terzo, dell'ordinanza ministeriale del 26 novembre 1984, laddove viene precisato che, ai fini di cui trattasi, si deve "tener conto" dei voti conseguiti nei "corsi speciali", e non si fa riferimento alcuno alla "media aritmetica" degli stessi voti; di conseguenza la stessa accademia nella valutazione finale del punteggio attribuibile a conclusione degli studi, non ha mancato di tenere nella dovuta considerazione il livello di preparazione dimostrato dagli studenti nella frequenza dei "corsi speciali". Quanto al merito della questione - e con riserva di quelle che potranno essere le decisioni finali degli organi giurisdizionali aditi in sede di contenzioso e di cui e' cenno nell'interrogazione - si fa presente che allo scopo di evitare contrastanti interpretazioni delle vigenti disposizioni, la materia attinente al sistema di attribuzione dei voti in sede di diploma, e' stata ora definita ex novo con apposito "regolamento" in corso di emanazione. Si fa, inoltre, presente che, con decreto emesso da questo ministero in data 13 aprile 1991 - in applicazione dell'articolo 1-bis della legge 6 agosto 1991, n. 244 - i cosiddetti corsi speciali delle accademie di belle arti sono stati didatticamente ridefiniti e sostituiti con l'introduzione, nelle predette istituzioni di n. 23 nuovi insegnamenti complementari. Contestualmente e' stato stabilito che i docenti di tali nuovi insegnamenti complementari gia' in servizio nei "corsi speciali", entrino a far parte del collegio dei professori al pari degli insegnanti delle materie fondamentali previste dalle norme legislative tuttora disciplinanti la materia. Il Ministro della pubblica istru zione: Jervolino Russo.



 
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