Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00192 presentata da CONTI GIULIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, per il coordinamento della protezione civile, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste. - Per sapere - premesso che in data 10 aprile 1992 si e' verificata una gravissima alluvione nella valle del Tronto che ha provocato ingenti danni alle abitazioni, alle attivita' produttive, artigianali, industriali, agricole, commerciali, turistiche e della pesca, con gravissime conseguenze per l'economia e l'occupazione del territorio interessato -: 1) per quali ragioni non sia stato gia' disposto "lo stato di calamita' naturale"; 2) quali finanziamenti verranno stanziati con urgenza per porre riparo ai danni verificatisi; 3) se non ritengano che si impone come necessaria una rapida decisione del Governo. (4-00192)
I gravi eventi calamitosi dovuti a precipitazioni meteorologiche di eccezionale gravita' che hanno colpito vaste zone delle regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9 e 10 aprile 1992, hanno reso necessaria l'emanazione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310, con il quale si erano previsti interventi urgenti per la sistemazione delle infrastrutture e delle abitazioni private danneggiate, nonche' la concessione di contributi a fondo perduto, a norma della legge 13 marzo 1952, n. 50, in favore delle imprese investite dall'alluvione in queste province. Le disposizioni contenute in questo decreto-legge e quelle di cui ai precedenti decreti-legge, emanati per fronteggiare gravissimi danni causati dalle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito altre regioni italiane nel corso del corrente anno, sono state accorpate in un unico decreto-legge 1^ luglio 1992, n. 324, attesa la omogeneita' della materia e della tipologia degli interventi disposti. Quest'ultimo decreto-legge subiva, dato l'iter della sua conversione alle Camere, numerose modifiche. In particolare, gli eventi alluvionali in considerazione venivano estesi fino a ricomprendere le alluvioni dei primi giorni di luglio, mentre venivano iniziate le procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche per tutte le regioni interessate. Al Senato il provvedimento riceveva parere negativo della Commissione bilancio che evidenziava la mancanza di idonea copertura economica dovuta anche alle disposizioni di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il complesso iter parlamentare ha indotto il Governo a presentare un disegno di legge che, pur non disattendendo le indicazioni della Camera, e' stato - giocoforza - ridotto negli stanziamenti a causa della nota congiuntura finanziaria che attraversa il paese. In ordine alle richieste contenute nell'atto parlamentare summenzionato, si fa presente che il prefato disegno di legge prevede all'articolo 1 uno stanziamento complessivo di lire 236 miliardi da ripartire tra le regioni Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche e Molise. A valere sul predetto stanziamento lire 100 miliardi sono stati riservati agli interventi di somma urgenza da attivare mediante emanazione di apposite ordinanze del ministro per il coordinamento della protezione civile per interventi finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alle opere di presidio e per la restaurazione delle piu' urgenti situazioni di dissesto idrogeologico. Nel medesimo articolo e' prevista la ripartizione degli stanziamenti attribuibili alle indicate regioni, ammontanti a lire 136 miliardi, previa valutazione di programmi di intervento da predisporsi da parte delle medesime regioni sulla base di prefissati criteri di priorita' ed in armonia con le previsioni dei piani del bacino. Si e' infatti ritenuto opportuno, attesa la limitatezza delle risorse stanziate a fronte dei piu' rilevanti danni, introdurre criteri atti a privilegiare l'esecuzione degli interventi diretti in primo luogo, ad eliminare situazioni di pericolo, poi quelli finalizzati al ripristino delle infrastrutture essenziali ed infine quelle, comunque urgenti, dirette alla riparazione od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture danneggiate. Il comma 9 stanzia la spesa complessiva di lire 32 miliardi per interventi di competenza statale da attuarsi ad opera del ministro dei lavori pubblici nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia diretti alla ripartizione di danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e di culto. L'articolo 5 reca al comma 1, le provvidenze in favore degli armatori o proprietari dei pescherecci distrutti o danneggiati dalla alluvione nel porto-canale di Pescara, prevedendo un contributo a fondo perduto per la ricostruzione o la ripartizione del naviglio comportanti una spesa prevista di 12 miliardi. Il comma 2 del medesimo articolo dispone infine la concessione di una indennita' in ragione di 1,5 milioni al mese rispettivamente per 8 o 5 mesi, a beneficio degli equipaggi dei pescherecci distrutti o danneggiati. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Facchiano.