Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00381 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere se non intenda emanare norme per far si' che chi ha svolto il mestiere di parrucchiere per oltre 15 anni, debba dare solo una prova d'arte e non debba, invece, frequentare un corso regionale, dispendioso come tempo e danaro e, comunque, inutile, per chi gia' svolge da anni un determinato mestiere. (4-00381)
Le attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161, e dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142. Alla luce di tale normativa, le preoccupazioni espresse nell'interrogazione appaiono infondate. Infatti secondo la disciplina legislativa la qualificazione professionale si intende conseguita da chi abbia prestato in qualita' di dipendente collaboratore l'attivita' corrispondente presso una impresa di barbiere o parrucchiere, per un periodo di almeno 2 anni (articolo 2, commi IV e V legge n. 1142 del 1970). Al relativo accertamento provvede la commissione provinciale per l'artigianato che rilascia apposita certificazione. Ai sensi del successivo 7^ comma, danno altresi' titolo alla qualifica esclusivamente gli attestati e i diplomi rilasciati da scuole professionali a seguito di corsi autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato. Non si ravvisano pertanto lacune nella disciplina della specifica materia gia' esaurientemente regolamentata dalle disposizioni citate. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.