Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00443 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere: se sia al corrente dell'ignobile "mercato" di bambini del Terzo Mondo - sudamericani e brasiliani in particolare - camuffato sotto le spoglie di adozioni legali; se intenda porre un freno a tali "adozioni", da parte di cittadini europei (solo in Italia 4 mila bambini sarebbero stati "importati" dal Brasile a partire dal 1986), che rischiano oltre che di aggravare le originarie lacerazioni sociali e culturali, di incrementare, altresi', l'orrido commercio di bambini come donatori forzati di organi, come si apprende da allarmanti notizie di stampa. (4-00443)
I. - Mercato nel terzo Mondo. In merito agli ingressi in Italia di minori stranieri provenienti da nazioni dell'America Centro-meridionale, si riportano nella tabella (allegato A) i dati raccolti dall'ufficio centrale per la giustizia minorile presso i tribunali per i minorenni nell'ambito dell'attivita' prevista dal decreto ministeriale 28 giugno 1986 in esecuzione dell'articolo 38 della legge n. 184 del 4 maggio 1983. Tali dati sono relativi ai minori provenienti dall'America centrale e meridionale negli anni che vanno dal 1986 al 1991, divisi secondo le nazioni di provenienza. I 9.162 minori provenienti dall'America centro-meridionale, nel periodo preso in considerazione, costituiscono il 71 per cento del totale dei minori entrati in Italia, per fini adottivi; il numero complessivo degli ingressi di minori a scopo di adozione per tale periodo e' di 12.873. L'ufficio centrale per la giustizia minorile ha avuto notizia di alcuni casi di abuso, caratterizzati, generalmente, dall'intervento di mediatori senza scrupoli che procurano bambini da adottare in cambio di versamenti di denaro, mascherati talvolta sotto l'aspetto di esosi onorari per prestazioni professionali da parte di avvocati, notai, medici, traduttori, ecc. Si sono avute anche notizie di collusioni con rappresentanti di autorita' giudiziarie dei paesi d'origine dei minori. Tali situazioni, quando vengono notificate dalle autorita' straniere interessate, sono vagliate dall'ufficio centrale per la giustizia minorile con la massima cura e le notizie raccolte vengono tempestivamente trasmesse all'Interpool ed alle autorita' diplomatiche, per favorire l'accertamento dei reati eventualmente commessi e la punizione dei colpevoli. II. Freno alle adozioni illegali. Si ritiene che massima cura, altresi', debba essere posta nella prevenzione di questo genere di illeciti, la cui repressione e' resa difficile sia dal fatto che essi sono commessi all'estero sia dal fatto che occorre, comunque, salvaguardare l'interesse dei minori. L'attivita' di prevenzione viene svolta, principalmente, nei seguenti modi: incoraggiando, con tutti i mezzi a disposizione, le coppie di aspiranti genitori adottivi a rivolgersi alle associazioni riconosciute, il cui elenco si unisce in allegato (sub A), per cercare ed adottare un bambino all'estero; segnalando tempestivamente ai tribunali per i minorenni le piu' gravi disfunzioni rilevate in alcuni paesi stranieri, allo scopo di distogliere le coppie dal proposito di recarsi in tali paesi per attuare l'adozione; partecipando attivamente alla predisposizione di strumenti convenzionali internazionali, di contrasto al fenomeno delle adozioni illegali; a tale proposito, vanno segnalati i lavori della Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja che ha istituito una commissione di esperti volta alla definizione di una convenzione sull'adozione transnazionale. Ai lavori ha partecipato, quale membro della delegazione italiana, un rappresentante di questa amministrazione ed e' stato inviato il 20 febbraio 1992 un appunto, che del pari si allega (sub C), sugli orientamenti emersi dai lavori della commissione; sostenendo, per quanto di propria competenza l'impegno a limitare le adozioni transnazionali, nel convincimento che il minore - per quanto e' possibile - non debba essere allontanato dal proprio paese d'origine. III. Commerci di minori per turpi finalita'. Le allarmanti notizie di stampa, relative all'orrido commercio di bambini come donatori forzati di organi, sono assolutamente infondate, per quanto riguarda l'Italia. Si osserva, a prova di cio': il sistema legale dell'adozione, come regolato dalla legislazione interna (legge 4 maggio 1983, n. 184), impedisce in modo categorico l'ingresso di minori per finalita' diverse dall'adozione e l'ingresso incontrollato, a seguito di coppie genitoriali che non siano state, preventivamente, ritenute idonee da un tribunale per i minorenni; e' da escludere, pertanto, che il minore possa entrare in Italia per finalita' diverse da quella dell'adozione oppure al seguito di persone non motivate ad adottarlo e ad amarlo come figlio; il sistema sanitario nazionale e' assolutamente indisponibile ad interventi illegali come il trapianto di organi al di fuori dei casi consentiti. D'altra parte, la delicatezza e complessita' di tali interventi non ne consentirebbe l'attuazione dall'interno di strutture abusive e precarie, diverse da quelle in cui puo' essere effettuato l'espianto ed il trapianto, negli stretti limiti di legge e sotto la sorveglianza degli organi preposti; nessun caso particolare risulta riferito, riguardo ad espianti abusivi di organi, fatti in Italia su minorenni provenienti da paesi stranieri. IV. Conclusioni. Si ritiene che ogni sforzo debba essere fatto per limitare il ricorso all'istituto dell'adozione transnazionale, in quanto esso sottrae ingiustamente i minori al proprio ambiente d'origine. L'Italia e' impegnata, a vari livelli, sul piano internazionale, sia nelle campagne d'aiuto e di cooperazione allo sviluppo dei paesi del Terzo mondo, sia nella predisposizione degli strumenti convenzionali internazionali per regolare rigidamente e limitare il ricorso all'adozione internazionale. La massima cura deve essere posta nell'evitare e nel perseguire le condotte illegali in materia di adozione dei minori. Per unanime e generale riconoscimento l'Italia e' dotata di una legislazione e di un apparato giudiziario estremamente rigoroso, che assicurano, quanto meno, l'alto livello di sicurezza sulle motivazioni e sulla capacita' dei genitori adottivi. Il traffico illegale di minori provenienti da paesi stranieri e', per cio' stesso, realizzato all'estero: cio' ne rende molto difficoltosi l'accertamento e la repressione in Italia; tale traffico, tuttavia, non determina conseguenze negative sul piano della motivazione sincera all'adozione, che e' sempre verificata previamente e successivamente all'ingresso del minore nella famiglia adottiva italiana. Non e' mai stato segnalato alcun caso di minorenne straniero, assoggettato in Italia ad espianto abusivo di organi. Per conseguenza, e' del tutto priva di fondamento l'affermazione secondo cui la legislazione relativa all'adozione internazionale, o la dilatoria applicazione di essa, si presterebbe alla realizzazione di turpi finalita'. ALLEGATO A Ingressi di minori stranieri a scopo di adozione. Ripartizione geografica. Anni 1986-1991. Argentina - 1986: 4; 1987: 7; 1988: 9; 1989: 11; 1990: 8; 1991: 6; Totale: 45. Bolivia - 1986: 35; 1987: 34; 1988: 85; 1989: 64; 1990: 37; 1991: 54; Totale: 309. Brasile - 1986: 507; 1987: 626; 1988: 786; 1989: 950; 1990: 840; 1991: 608; Totale: 4.317. Cile - 1986: 148; 1987: 170; 1988: 202; 1989: 251; 1990: 216; 1991: 144; Totale: 1.131. Colombia - 1986: 134; 1987: 177; 1988: 244; 1989: 255; 1990: 277; 1991: 220; Totale: 1.307. Costa Rica - 1986: 1; 1987: 5; 1988: 2; 1989: 3; 1990: 6; 1991: 11; Totale: 28. El Salvador - 1986: 30; 1987: 29; 1988: 48; 1989: 48; 1990: 35; 1991: 61; Totale: 251. Equador - 1986: 61; 1987: 38; 1988: 57; 1989: 22; 1990: 11; 1991: 1; Totale: 190. Guatemala - 1986: 60; 1987: 31; 1988: 37; 1989: 41; 1990: 30; 1991: 26; Totale: 225. Haiti - 1986: 5; 1987: 3; 1988: 5; 1989: 8; 1990: 5; 1991: 4; Totale: 30. Honduras - 1986: 1; 1990: 2; 1991: 1; Totale: 4. Messico - 1986: 11; 1987: 6; 1988: 29; 1989: 27; 1990: 31; 1991: 22; Totale: 126. Nicaragua - 1989: 2; 1990: 2; 1991: 1; Totale: 5. Panama - 1986: 3; 1987: 3; 1988: 3; 1989: 2; 1991: 1; Totale: 12. Paraguay - 1986: 2; 1988: 4; 1989: 3; 1990: 5; 1991: 2; Totale: 16. Peru' - 1986: 125; 1987: 119; 1988: 165; 1989: 239; 1990: 222; 1991: 252; Totale: 1.122. Repubblica Dominicana - 1986: 2; 1987: 2; 1988: 6; 1989: 5; 1990: 7; 1991: 4; Totale: 26. Venezuela - 1986: 3; 1987: 2; 1989: 3; 1990: 6; 1991: 4; Totale: 18. Totale - 1986: 1.132; 1987: 1.252; 1988: 1.682; 1989: 1.934; 1990: 1.740; 1991: 1.422; Totale: 9.162. ALLEGATO B Elenco Enti autorizzati ex articolo 38, legge n. 184 del 4 maggio 1983. CIAI (Centro italiano per l'adozione internazionale) via Enrico Besana, 1 - 20122 - Milano - tel. 02-55.187.355, 02-55.187.364, 02-55.191.332: Decreto in data 21 maggio 1986; Autorizzazione per Thailandia, India, Colombia, Guatemala, Cile; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. Decreto in data 22 giugno 1988; Autorizzazione per Brasile, Repubblica Dominicana; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. Decreto in data 27 luglio 1990; Autorizzazione per l'Etiopia; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. Decreto in data 28 novembre 1991; Autorizzazione per la Romania; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. Decreto in data 12 febbraio 1992; Autorizzazione per Equador, Polonia; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. SSI (Servizio sociale internazionale) via Vittorio Veneto, 96 - 00187 Roma - Tel. 06-488.10.90; 06-488.22.14; Fax 06-481.76.05. Decreto in data 21 maggio 1986; Autorizzazione per Venezuela, Argentina, Hong Kong, Giappone, India, Korea, Cile, Colombia, Costarica, Equador, Guatemala, Jamaica, Canada, USA, Australia; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. Decreto in data 2 gennaio 1988; Autorizzazione per Thailandia, Filippine; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. Decreto in data 4 marzo 1988; Autorizzazione per il Messico; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. Decreto in data 6 marzo 1992; Autorizzazione per Albania, Romania; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. Congregazione Suore Missionarie della Carita', Salita San Gregorio al Celio, 1 - 00184 Roma - Tel. 06-700.84.35. Decreto in data 21 maggio 1986; Autorizzazione per l'India; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. Amici Trentini - Via G. Marconi, 8/A - 38050 Tezze Valsugana (Trento) - Tel.-Fax 0461-769.161. Decreto in data 24 giugno 1986; Autorizzazione per l'India; Autorizzazione per il Trentino-Alto Adige, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia. Il Conventino - Via Gavazzeni, 9 - 24100 Bergamo - Tel. 035-319.357 - Fax 035-319.494. Decreto in data 24 giugno 1986; Autorizzazione per la Bolivia; Autorizzazione per la Lombardia. Decreto in data 9 marzo 1988; Autorizzazione per il Cile; Autorizzazione per la Lombardia. Decreto in data 31 gennaio 1989; Autorizzazione per il Brasile e la Colombia; Autorizzazione per la Lombardia. International Adoption (Association for the Family and Chield's Welfare) - Via Pretura Vecchia P.O. Box 58 - 33017 Tarcento (Udine) - Tel. 0432-791.938. Decreto in data 31 gennaio 1989; Autorizzazione per l'India; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. Istituto La Casa - Via Lattuada, 14 - 20135 Milano - Tel. 02-55187310-17-27 - 02-551.89.202. Decreto in data 31 gennaio 1989; Autorizzazione per Bolivia, Cile; Autorizzazione per la Lombardia. Decreto in data 27 luglio 1990; Autorizzazione per la Colombia; Autorizzazione per la Lombardia. Amici di Don Bosco - Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino - Tel. 011-5224.207. Decreto in data 15 dicembre 1991; Autorizzazione per Brasile, India; Autorizzazione per la Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto. AI-BI (Associazione Amici dei Bambini) - Via Giacomo Frassi, 19 - 20077 Melegnano (MI) - Tel. 02-9839072 - Fax 02-98231388. Decreto in data 3 marzo 1992; Autorizzazione per Brasile, Cile; Autorizzazione per l'intero territorio nazionale. ALLEGATO C Si trasmette, in allegato alla presente, copia della Relazione concernente i lavori della Commissione indicata in oggetto che, nel corso della terza Sessione, svoltasi a L'Aja, Accademia di Diritto Internazionale Privato, nei giorni dal 3 al 14 c.m., ha definitivamente approvato un progetto di Convenzione internazionale sulla protezione dei minori in materia di adozione transnazionale. Il progetto di Convenzione in parola tende ad attuare, in materia di adozione di minori stranieri, i princi'pi fondamentali della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989, legge 27 maggio 1991, n. 176). Su richiesta del Ministero degli affari esteri, Ufficio del contenzioso diplomatico, previo consenso della S.V. illustrissima e del Capo dell'Ufficio Legislativo, questo Ufficio ha designato, anche per la terza Sessione, un proprio componente (consigliere Giuseppe Magno) a far parte della Delegazione italiana in seno alla suddetta Commissione di esperti. Il progetto di Convenzione, nella forma risultante all'esito degli ultimi lavori della Commissione, sara' trasmesso alla S.V. illustrissima appena perverra' dal Comitato di redazione. La riunione della Commissione "diplomatica", per la definitiva sanzione del progetto di Convenzione, e' prevista per il mese di maggio 1993. Il direttore (dr. Federico Palomba) L'Aja 3/4 febbraio 1992. Relazione. La Commissione di Esperti, nei giorni sopra indicati, ha discusso ed approvato il Progetto, messo a punto dal Comitato di Redazione, di una "Convenzione concernente la coopeazione internazionale e la protezione dei minori in materia di adozione transnazionale". Hanno partecipato ai lavori 56 Delegazioni provenienti da altrettanti Stati (alcuni dei quali, non membri della Conferenza, sono stati invitati in quanto Paesi "di origine" dei minori adottabili) e 11 Delegazioni inviate da Associazioni internazionali presenti in qualita' di Osservatori. Il lavoro della Commissione e' stato particolarmente difficile e intenso, anche a causa del gran numero di partecipanti. Il Progetto e' stato completamente rimaneggiato mediante un lavoro molto approfondito nel merito dei singoli argomenti; e' stato quindi riscritto dal Comitato di Redazione e poi approvato dall'Assemblea, articolo per articolo. Sono stati affrontati ex novo i problemi delle cosiddette "adozioni indipendenti" e della adozione dei minori rifugiati. L'entita' dell'impegno e' bene espressa dalla gran mole di "documenti di lavoro" (n. 252) presentati nel corso della Sessione, alcuni dei quali da parte italiana. Nel porgere il saluto iniziale ai partecipanti il relatore (professor Parra Aranguren, Venezuela) ha precisato che con questa convenzione - relativa alla materia tanto delicata dell'adozione dei minorenni - s'intende dare avvio ad una piu' stretta collaborazione fra gli Stati, come nuovo modo di intendere i rapporti internazionali e di gestire le questioni di comune interesse. Egli ha sottolineato, peraltro, l'urgenza di regolare il settore delle adozioni internazionali, il quale costituisce un esempio evidente di quelle discipline che non possono essere compiutamente passate nell'ordinamento interno dei singoli Stati. Non ha mancato di citare l'impegno particolare mostrato dall'Italia nella preparazione della Convenzione, attribuendolo al fatto che il nostro Paese, dotato ormai da molti anni di una legge organica sull'adozione dei minori (legge n. 184/1983), ha avuto modo di sperimentare come una legge interna, per quanto accurata, non sia uno strumento adatto alla soluzione di tutti i problemi presenti nella pratica dell'adozione internazionale. I principali argomenti trattati nel corso delle due settimane di lavoro sono stati i seguenti. 1. Sussidiarieta' del ricorso dell'adozione internazionale. La maggioranza degli intervenuti ritiene che l'invio di un bambino all'estero a scopo adottivo debba costituire un estremo rimedio, nel suo superiore interesse (l'interesse superiore del minore e' il principio accolto come chiave interpretativa dell'intera Convenzione), quando non sia stato possibile garantirgli il diritto di essere allevato nella propria famiglia ne' quello di essere adottato da connazionali. Agli estremi opposti di questa concezione - che deriva dall'articolo 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo (N.Y., 20 novembre 1989, legge 27 maggio 1991, n. 177) - si collocano i Paesi di diritto musulmano, come l'Egitto, i quali rifiutano l'adozione internazionale (nella loro legislazione e' presente solo una forma molto particolare di adozione, la "Kafalah") e, dall'altra parte, gli Stati Uniti d'America, i quali preferirebbero non insistere sul carattere residuale dell'adozione internazionale. Un ampio accordo si e' verificato, tuttavia, sulla richiesta che questo strumento internazionale serva ad evitare o reprimere ogni forma di traffico e di arricchimento illecito nella materia in esame. I suddetti princi'pi si trovano espressi, oltre che nel "Preambolo", negli articoli 1, 4, 8, 10, 12. 2. Necessita' e validita' del consenso all'adozione. La discussione sull'articolo 4 del Progetto ha riguardato, principalmente, i temi del consenso all'adozione da parte dei genitori, delle persone, delle autorita' interessate e dello stesso minore, allorche' abbia la maturita' sufficiente. E' stato osservato che le norme convenzionali che dettano regole per il consenso sono di carattere materiale, sicche' limitano, in qualche misura, la sovranita' degli Stati. Tuttavia, e' stata ritenuta conveniente l'introduzione di alcune di queste regole, quando rispecchiano princi'pi fondamentali e generalmente condivisi: cio' allo scopo di rendere piu' facile il riconoscimento internazionale delle adozioni fatte in conformita' alla Convenzione. Oltre al principio della liberta' del consenso da ogni forma di condizionamento (articolo 4, lettera c), e' stato sostenuto da molti anche quello della "impersonalita'" di esso, come consenso dato "all'adozione", non a favore di determinate persone (Italia, Associazione Internazionale dei Giudici per i Minorenni, Servizio Sociale Internazionale, Difesa Internazionale dei Minori, Terre des Hommes). E' stato stabilito, inoltre, che il consenso da parte della madre, se richiesto dalla legge, possa essere dato soltanto dopo la nascita del bambino. 3. Principio della certezza dell'adozione. La Delegazione italiana si e' particolarmente impegnata per l'approvazione di norme (articoli 5 e 16-ter) che hanno come scopo di stabilire: I) che l'adozione non sia pronunziata, da parte delle autorita' dello Stato d'origine del minore, se non e' accertato che questi e' autorizzato ad entrare ed a soggiornare permanentemente nel territorio dello Stato in cui risiedono i futuri genitori adottivi; II) che lo spostamento del bambino verso lo Stato di accoglienza parimenti non abbia luogo, se le autorita' competenti dei due Stati non si sono prima accordate circa l'abbinamento (matching) e se non si sono assicurate che nessun impedimento legale sussiste, affinche' si proceda all'adozione. Cio' al fine di evitare le adozioni internazionali "claudicanti". 4. Altre questioni trattate. Adozione da parte di singole persone e di coppie di fatto: l'articolo 2 consente l'adozione ai coniugi e ad una persona singola (non sono menzionate le unioni di fatto). Applicazione della Convenzione ai minori che compiono diciotto anni prima che sia pronunziata l'adozione (e' esclusa: articolo 5). Trasmissione diretta dei rapporti tra autorita' centrali (esclusione della ricerca diretta del minore adottabile da parte dei privati). Adozione come risultato di una "concertazione" fra autorita' centrali (l'Italia ha presentato, in proposito, il doc. n. 182). Conservazione e protezione delle informazioni relative all'origine del minore e possibilita' per quest'ultimo di accedervi nei limiti di legge. Salvaguardia delle competenze proprie dell'autorita' giudiziaria. Necessita' di consultare l'autorita' centrale dello Stato d'origine del minore, prima di affidare quest'ultimo ad altre persone in caso di fallimento del primo tentativo di adozione (articolo 20); rinvio del minore nello Stato d'origine come estrema ratio. Principio del riconoscimento automatico in tutti gli Stati contraenti dell'adozione fatta in uno di essi ai sensi della Convenzione, esclusione del riconoscimento solo se l'adozione e' contraria, contemporaneamente, all'ordine pubblico dello Stato interessato ed all'interesse superiore del minorenne. Questioni legate all'esistenza di un "periodo di prova" e conseguenze del fallimento di esso (l'articolo 22 del progetto - doc. n. 260 - e' stato lasciato tra parentesi, giacche' gli Stati da cui i minori adottabili normalmente provengono sono contrari al "periodo di prova", ritenendo che esso condizioni la validita' dell'adozione gia' pronunziata dalle loro autorita' competenti; su questa posizione si e' allineata anche la Francia). Rapporto fra adozione "semplice" e adozione "piena" o legittimante, fra Stati aventi diversi regimi giuridici °articolo 4, lettera c), e articolo 24!: l'assemblea ha accolto l'impostazione data al problema della Delagazione italiana, secondo cui esso trova soluzione al momento della prestazione del consenso (chi da' il consenso all'adozione dev'essere posto in grado di conoscere qual e' il regime di questa nello Stato di destinazione). Competenze delle autorita' centrali (cap. III) e degli organismi intermediari (cap. III-bis), cui possano essere delegate alcune funzioni dalle autorita' centrali. Questioni relative ai minori rifugiati o comunque residenti abitualmente in uno Stato diverso da quello d'origine: la Delegazione italiana ha presentato, in proposito, un documento dettagliato (n. 258), in cui si fa anche riferimento alla situazione dei minorenni albanesi sbarcati nel nostro paese. Questioni relative alle "adozioni indipendenti", definite come quelle che sono "concordate direttamente dai futuri genitori adottivi coi genitori biologici o attraverso un intermediario, senza alcun permesso da parte delle autorita' dello Stato d'origine e dello Stato di destinazione". L'Assemblea, accogliendo anche specifiche proposte della Delegazione italiana, ha stabilito che la Convenzione debba vietare espressamente il rapporto diretto fra aspiranti genitori adottivi e genitori biologici; che le autorita' centrali degli Stati interessati debbono essere sempre e comunque informate delle adozioni internazionali in corso; che le prescrizioni di merito stabilite dall'articolo 4 debbono ritenersi obbligatorie, come regole minime per qualsiasi tipo di adozione internazionale. 5. Conclusioni. Il progetto di Convenzione, nella nuova formulazione risultante all'esito di questa sessione, sara' trasmesso appena possibile dal comitato di redazione; ne sara' trasmessa copia agli uffici interessati, di seguito alla presente relazione. Sara' convocata a L'Aja, probabilmente nella prima meta' di maggio 1993, la Commissione diplomatica, per la formulazione definitiva della Convenzione e per l'avvio delle procedure di sottoscrizione. Fin d'ora, comunque, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che l'eventuale ratifica della Convenzione comportera' la necessita' di interventi amministrativi e legislativi, comprese alcune modifiche alla legge sull'adozione. E' possibile indicare i seguenti punti: creazione dell'autorita' centrale e attribuzione delle relative competenze; precisazione delle competenze dell'autorita' giudiziaria in materia di adozione internazionale; ridefinizione e valutazione del periodo di prova, in relazione al riconoscimento automatico dell'adozione fatta all'estero; autorizzazione degli organismi intermediari e rapporti di questi con l'autorita' centrale; impossibilita' di pronunziare l'adozione legittimante, in presenza di un consenso limitato all'adozione semplice; diritto dell'adottato ad avere informazioni relative alla propria origine biologica; questioni ulteriori di coordinamento della legislazione interna. Il Ministro di grazia e giustizia: Martelli.