Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00442 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere se non ritenga di dover procedere in via amministrativa per evitare disparita' di trattamento nei riguardi del personale docente collocato fuori ruolo in virtu' dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 417/74; in particolare il docente elementare utilizzato nella attivita' di biblioteca ai sensi dell'ordinanza ministeriale 282/89, svolgerebbe un orario di servizio di 24 ore settimanali, uguale, pertanto, a quello svolto da un docente. Un insegnante elementare fuori ruolo ex articolo 113 ed utilizzato in biblioteca dovrebbe svolgere, invece, un servizio di 36 ore settimanali, pur svolgendo gli stessi compiti. Tutto cio' appare in contrasto con la legge: se l'orario di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 417/74 viene applicato alla nuova figura professionale del coordinatore dei servizi di biblioteca, non si vede perche' non debba essere altresi' applicato nei confronti di chi svolge la stessa attivita' per gli effetti dello stesso citato decreto del Presidente della Repubblica 417/74. (4-00442)
In merito alla questione relativa all'orario di servizio del personale docente collocato fuori ruolo per motivi di salute, ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, non si puo' che ribadire quanto comunicato con ministeriale n. 007889 del 16 marzo 1991, in riscontro all'analoga interrogazione n. 4-22291 presentata dall'interrogante nella passata legislatura. In quella sede e' stato precisato che la questione medesima e' stata oggetto di quesito al Consiglio di Stato, il quale, con parere della commissione speciale per il pubblico impiego n. 245 del 18 aprile 1988, ha condiviso l'orientamento di questo Ministero circa l'inapplicabilita' dell'orario previsto per i docenti dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, al personale utilizzato ai sensi del citato articolo 113 in mansioni alternative. Cio' in quanto il provvedimento d'utilizzazione modifica il contenuto del rapporto di servizio variandone le prestazioni che vengono disciplinate dalle medesime norme che regolano l'attivita' degli uffici ai quali i dipendenti sono addetti. Con circolare ministeriale n. 29 del 14 febbraio 1990, e' stato in particolare evidenziato che il personale in parola, pur mantenendo l'originario status di docente sulla base del principio di immedesimazione organica e' tenuto al rispetto delle esigenze di servizio dell'ufficio presso cui viene assegnato con conseguente subordinazione gerarchica al titolare dell'ufficio medesimo. Con ministeriale del 13 settembre 1991, e' stato altresi' chiarito che diversa e' la posizione del personale utilizzato nelle attivita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 426 del 1988. Infatti i docenti utilizzati con funzioni di coordinatore dei servizi di biblioteca e coordinatore dei servizi di orientamento scolastico presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e con funzione di operatore tecnologico e operatore psico-pedagogico nelle scuole dell'obbligo, come precisato con ordinanza ministeriale n. 282 del 1989, conservano lo stato di docenti ed, in particolare, partecipano alle riunioni degli organi collegiali ai fini della programmazione e verifica dell'azione didattica delle scuole. Detti docenti continuano a svolgere compiti strettamente connessi alla funzione docente con conseguente obbligo dell'osservanza dell'orario di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.