Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00223 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso: che il capitano Antonio Campa in data 11 luglio 1990 inviava al ministro della difesa un plico chiuso; che in data 14 febbraio 1991 presentava istanza di conferimento con il ministro; che in data 11 luglio 1990 l'interrogante aveva presentato l'interrogazione a risposta scritta 4-20699 (senza risposta), poi trasformata in risposta in Commissione, ma ancora senza esito alcuno; che in data 20 novembre 1990 il tenente colonnello Scattarelli dell'ufficio comando del 32^ gruppo radar dell'Aeronautica militare rispondeva al capitano Campa "Il signor Ministro, con decisione del 22 ottobre 1990 ha decretato l'archiviazione della pratica, in quanto l'ufficiale potra' conoscere l'intendimento dell'amministrazione, una volta che verra' data la risposta all'interrogante parlamentare avente per oggetto le stesse doglianze espresse nell'istanza di cui trattasi" (onorevole Poli Bortone n. 4-20699); che lo stesso tenente colonnello Scattarelli in data 16 aprile 1991 con prot. 01/416/P 6-3 rispondeva testualmente al capitano Campa: "1) In esito alla sua istanza di conferimento con il signor ministro della difesa, presentata in data 14 febbraio 1991, si comunica che il signor ministro ha decretato, in data 28 marzo 1991, che la stessa sara' presa in considerazione non appena verra' definito il procedimento penale che La riguarda. 2) Nel contempo si ritiene opportuno rappresentare che il ministro interrogato ha disposto, con decretazione del 23 febbraio 1991, la temporanea archiviazione della precedente istanza in plico chiuso (inviata con foglio n. TR3-251/278/P6-3/2605-U datato 18 dicembre 1990 del Comando III R.A. Bari) con la medesima motivazione interlocutoria" -: se almeno intende rispondere alle interrogazioni parlamentari, essendo pretestuoso, oltre che inesatto, il sostenere che contro il capitano Campa vi sia un giudizio penale, dal momento che il procedimento ha inizio allorquando vi e' il rinvio al giudizio del soggetto interressato. Condizione che, allo stato, non sussiste. (4-00223)
Circa la posizione del capitano AArs Antonio Campa, cui si riferisce l'interrogante, si fa presente quanto segue. L'ufficiale, con decreto ministeriale in data 14 novembre 1988, veniva sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 della legge 10 aprile 1954, n. 113, perche' la procura della Repubblica di Lecce aveva comunicato che stava procedendo con rito sommario di imminente formalizzazione nei confronti del predetto ufficiale, imputato del delitto di millantato credito aggravato. Il provvedimento fu sospeso dal TAR. Reiterato, venne nuovamente sospeso dal TAR. Trattasi, peraltro, di vicenda superata da ulteriori sviluppi amministrativi e penali. Invero il Campa, rinviato a giudizio dal GIP presso il tribunale di Lecce, nel corso dell'udienza del 13 maggio 1992 e' stato condannato per il reato previsto dall'articolo 346 del codice penale alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre a lire 1.600.000 di multa In relazione all'ora accennato procedimento penale, l'ufficiale fu sospeso precauzionalmente dal 25 settembre 1991 e in tale posizione trovasi tuttora, in attesa che, passata in giudicato la sentenza di condanna, sia definita la posizione di stato dell'interessato. In merito alle doglianze per la ridotta corresponsione degli emolumenti per i periodi di sospensione precauzionale dall'impiego, si fa presente che durante i periodi di prestazione del servizio a seguito dei provvedimenti di riammissione disposti in ottemperanza delle ordinanze del TAR, il capitano Campa ha percepito tutte le competenze, mentre durante le assenze dal servizio conseguenti ai provvedimenti di sospensione e' stato corrisposto solo il trattamento economico previsto dall'articolo 22 del regio decreto 3458 del 31 dicembre 1928. Infine, per quanto riguarda la sospensione della valutazione per l'avanzamento, trattasi di atto dovuto ai sensi dell'articolo 21, 2^ comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Il Ministro della difesa: Ando'.