Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00434 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il capitano AArs - RE - Antonio Campa, nato a Collepasso (Lecce) il 30 ottobre 1951, in servizio presso il comando del 32^ gruppo radar dell'aeronautica militare di Otranto - con dispaccio del ministero della difesa - direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - divisione 3 - AD1/3/3/01025/ P12 datato 14 novembre 1988, veniva sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato perche', si affermava, imputato del reato di millantato credito in concorso; non essendo stata notificata al Campa nessuna comunicazione giudiziaria dalla magistratura, il Campa oppose ricorso al TAR di Lecce che, con ordinanza del 9 marzo 1989, accoglieva la domanda di sospensiva e, con ordinanza datata 18 maggio 1989, imponeva la nomina del commissario ad acta per l'esecuzione del provvedimento; la direzione generale per il personale militare dell'aeronautica con dispaccio AD1/3/3/00523/P12 in data 8 giugno 1989, in esecuzione dell'ordinanza del TAR di Lecce, riammetteva in servizio il capitano Campa; in data 22 agosto 1989, la direzione generale per il personale militare dell'aeronautica, con dispaccio AD1/3/3/0104/P12 reiterava il provvedimento di sospensione; a quest'ultima iniziativa della direzione generale per il personale militare dell'aeronautica il Campa ricorreva nuovamente al TAR di Lecce il quale, con ordinanza del 23 novembre 1989, accoglieva la domanda di sospensiva e con ordinanza successiva nominava il commissario ad acta per l'esecuzione della stessa; in data 26 gennaio 1990, l'amministrazione aeronautica proponeva appello al Consiglio di Stato che, con ordinanza del 7 aprile 1990, lo respingeva; Persaereo con il dispaccio AD1/3/3/00295/P/12 in data 30 marzo 1990, riammetteva in servizio il Campa; dal 16 novembre 1988, data in cui il ministero sospendeva il capitano Campa, la magistratura non ha emesso alcun provvedimento ne' secondo il vecchio codice di procedura penale, ne' secondo le norme del nuovo codice e, pertanto, e' logico ipotizzare che l'atto emesso da Persaereo, mancando di elementi probatori, sia illegittimo (questo e' il senso delle ordinanze del TAR di Lecce e del Consiglio di Stato); in conseguenza di quanto sopra, l'amministrazione corrispondeva al Campa gli emolumenti stipendiali al 50 per cento negando, nel contempo, anche la promozione al grado superiore; l'atto illegittimo non puo' produrre "effetti legittimi" e, pertanto, la riduzione dello stipendio, operato dalla 11^ divisione, e la sospensione della valutazione per la promozione al grado di maggiore, adottata dalla 3^ divisione, essendo illegittimi, devono ritenersi "nulli". Per conseguenza al Campa devono essere corrisposti per intero gli emolumenti e deve essere promosso maggiore assieme a tutti gli altri compresi nella medesima aliquota. (Nel caso in esame, infatti, non si tratta di applicazione di "rimedi" previsti dalla legge al cessare della causa impeditiva, in quanto il "Caso", qualora i funzionari preposti l'avessero valutato con maggiore oculatezza, accertando prima la sussistenza del reato, non si sarebbe verificato) -: se intenda disporre un suo immediato intervento per ripristinare i diritti del capitano Campa, il quale, in assenza di detto intervento, potrebbe a giusta ragione citare in giudizio i funzionari pro tempore, autori materiali della "lesione di interessi legittimi" da parte dell'amministrazione, per essere risarcito dei notevoli danni morali e materiali subiti. (4-00434)
Circa la posizione del capitano AArs Antonio Campa, cui si riferisce l'interrogante, si fa presente quanto segue. L'ufficiale, con decreto ministeriale in data 14 novembre 1988, veniva sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 della legge 10 aprile 1954, n. 113, perche' la procura della Repubblica di Lecce aveva comunicato che stava procedendo con rito sommario di imminente formalizzazione nei confronti del predetto ufficiale, imputato del delitto di millantato credito aggravato. Il provvedimento fu sospeso dal TAR. Reiterato, venne nuovamente sospeso dal TAR. Trattasi, peraltro, di vicenda superata da ulteriori sviluppi amministrativi e penali. Invero il Campa, rinviato a giudizio dal GIP presso il tribunale di Lecce, nel corso dell'udienza del 13 maggio 1992 e' stato condannato per il reato previsto dall'articolo 346 del codice penale alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre a lire 1.600.000 di multa In relazione all'ora accennato procedimento penale, l'ufficiale fu sospeso precauzionalmente dal 25 settembre 1991 e in tale posizione trovasi tuttora, in attesa che, passata in giudicato la sentenza di condanna, sia definita la posizione di stato dell'interessato. In merito alle doglianze per la ridotta corresponsione degli emolumenti per i periodi di sospensione precauzionale dall'impiego, si fa presente che durante i periodi di prestazione del servizio a seguito dei provvedimenti di riammissione disposti in ottemperanza delle ordinanze del TAR, il capitano Campa ha percepito tutte le competenze, mentre durante le assenze dal servizio conseguenti ai provvedimenti di sospensione e' stato corrisposto solo il trattamento economico previsto dall'articolo 22 del regio decreto 3458 del 31 dicembre 1928. Infine, per quanto riguarda la sospensione della valutazione per l'avanzamento, trattasi di atto dovuto ai sensi dell'articolo 21, 2^ comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Il Ministro della difesa: Ando'.