Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00498 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Ai Ministri della difesa e della sanita'. - Per sapere - premesso che la legge 111 del 18 marzo 1988 all'articolo 4 comma 2 indica coloro che sono abilitati alla certificazione al fine del rilascio della patente di guida per autoveicoli; l'interpretazione data dal direttore sanitario e' tale da precludere l'attivita' certificativa agli ufficiali medici S.P.A.D. ed R.E; gli ufficiali medici R.E. svolgono a tutti gli effetti ed in tutti i ruoli regolare e permanente servizio, firmano documenti, referti, provvedimenti medico-legali e da decenni ormai rilasciano certificati per patenti di guida -: se non ritengano di dover intervenire con circolare per confermare la possibilita' per gli ufficiali medici S.P.A.D. e R.E. di rilasciare certificati nei tempi e nei modi previsti dalla legge. (4-00498)
Poiche' gli ufficiali medici in spad appartengono al servizio permanente e quelli re sono stati inseriti nel medesimo servizio, si ritiene, in forza di un'interpretazione estensiva dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che anche i predetti medici, essendo provvisti di impiego e avendo una sede di servizio, siano abilitati all'accertamento delle condizioni psicofisiche necessarie per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida. Il Ministro della difesa: Ando'.