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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00420 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430

Al Ministro dei trasporti. - Per conoscere: quali decisioni intenda rapidamente assumere nei riguardi delle compagnie di navigazione aerea per impedire che scioperi, ritardi, soppressioni improvvise e, si ritiene, obiettivamente ingiustificate, di voli continuino a danneggiare operatori economici e culturali, deputati, semplici cittadini che ingenuamente ritengono ancora di potersi servire del mezzo di trasporto aereo per assolvere puntualmente ad impegni programmati; se, considerato l'indubbio danno che proviene all'utenza da tale disservizio, non ritenga di dover immediatamente predisporre norme in virtu' delle quali, in caso di ritardo o soppressione di voli, si operi, nei riguardi dell'utente ed a carico delle societa' di navigazione aerea, una forma di risarcimento all'utente stesso pari a dieci volte il costo del biglietto. (4-00420)

Si fa presente che la forma di risarcimento prederminato e forfettario, pari a dieci volte il prezzo del biglietto, suggerita dall'interrogante, e' una proposta che tende ad introdurre un regime di responsabilita' obiettiva a carico delle societa' di navigazione aerea. Con riferimento invece alla normativa vigente, si precisa che la responsabilita' delle societa' di navigazione aerea nei confronti della utenza, per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto aereo, e' compiutamente disciplinata sotto il profilo giuridico, anche per quanto concerne i casi di ritardo nella esecuzione del trasporto. In particolare, l'articolo 942 del codice della navigazione stabilisce la responsabilita' del vettore aereo per i danni da ritardo, a meno che provi di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno. Tale disciplina, che si applica ai voli nazionali nonche', in base agli articoli 19 e 20 della convenzione di Varsavia del 1929, ai voli internazionali, introduce un regime giuridico di colpa presunta con facolta' di prova liberatoria a carico dell'esercente. Poiche' nell'attuale complesso sistema organizzativo ed operativo del trasporto aereo, le cause piu' frequenti dei ritardi sono attribuibili ad eventi di forza maggiore (esempio: avverse condizioni atmosferiche, agitazioni sindacali, controlli di sicurezza), ovvero al comportamento di altri operatori del trasporto aereo (esempio: controllo del traffico aereo, societa' di assistenza aeroportuale), non risulta difficile al vettore dimostrare, in tali casi, la propria estraneita' nella causazione del ritardo. Al passeggero e' pertanto consentito di ottenere il risarcimento dei danni, debitamente comprovati e quantificati, nei casi in cui il ritardo sia imputabile alla negligenza del vettore che non sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure atte ad evitarlo. In tutti gli altri casi, il passeggero puo' tuttavia rivolgersi ai soggetti che colpevolmente hanno provocato il ritardo, ove ritenga che sussista la relativa responsabilita'. Il Ministro dei trasporti: Tesini.



 
Cronologia
martedì 28 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Dopo aver indirizzato il 25 aprile un messaggio televisivo ai cittadini Francesco Cossiga rassegna le dimissioni da Presidente della Repubblica.

giovedì 30 aprile
  • Politica, cultura e società
    Dopo una sentenza di condanna passata in giudicato, viene arrestato l'ex segretario del PSDI Pietro Longo.

sabato 2 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    I 12 Paesi della CEE e i 7 dell'EFTA sottoscrivono a Porto il Trattato per la creazione della Spazio economico europeo (SEE).