Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00324 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il collegio dei geometri della provincia di Lecce, ha esaminato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la legge 17 dicembre 1986, n. 880, il decreto-legge 4 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 e le circolari ministeriali n. 2 del 1987 e nn. 2 e 11 del 1988; le procedure previste nelle nuove disposizioni sono complesse e, se in parte non eseguibili, di non facile lettura; ulteriore motivo di perplessita' e' dato dalla lettura della circolare n. 11 del 1988, relativa agli accatastamenti delle opere "abusive" condannabili di cui alla legge 47 del 1985, che come e' noto ha prorogato i termini previsti per gli "aggiornamenti" alle stesse attinenti (e non anche ad ogni altra opera in virtu' della prevista Concessione Edilizia); le procedure previste dalle norme emanate a disciplina della materia hanno trovato ragione nella ritenuta esigenza di semplificazione degli atti catastali da tempo avvertita, ed in quella, concorrente e conseguenziale, di rendere finalmente concreti ed adeguati alle nuove tecnologie gli schemi procedimentali dell'accatastamento; allo stato delle cose, merita approfondimento la collaborazione con gli uffici alla applicazione della normativa al fine di superare gli ostacoli alla realizzazione del regime procedimentale tracciato dalla nuova normativa; il rinvio alla privata esecuzione di adempimenti propri dell'amministrazione pubblica (come il controllo su punti comuni rilevati dai punti "fiduciali"), lascia prevedere la formazione di oneri sempre piu' rilevanti a carico dell'utente, sia sotto il profilo dei tempi che sotto quello economico; la gravita' della situazione rende inutile una congrua iniziativa per porvi almeno contigente rimedio -: se intendano adottare tempestive iniziative al fine: 1) di differire congruamente, e comunque per tempo non inferiore a quello concesso per l'accatastamento delle opere "abusive" di cui alla legge 47 del 1985, gli accatastamenti in genere, indipendentemente dall'oggetto e dalla qualita' delle opere realizzate; 2) di porre i liberi professionisti e gli UU.TT.EE. nelle condizioni di poter assolvere in tal modo concretamente ed operativamente ai compiti loro demandati dalla legge; 3) di integrare, e, per quanto occorre, rettificare la disciplina regolamentare escludendo ogni e qualsiasi onere per l'utente, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico, dappoiche' la apposizione di punti certi e fermi per costituire la grande rete di rilevazione su cui appoggiarsi deve essere compito dello Stato, anche a mezzo di studi specializzati, e non dell'utente. Tutto cio' anche in considerazione del fatto che la categoria ha annunciato per la negata eventualita' di mancato riscontro delle istanze formulate, ogni piu' ampio mezzo di tutela. (4-00324)
Il riordino del sistema catastale e' tenuto da questa amministrazione in grande evidenza. Com'e' noto, la materia e' stata ampiamente trattata con le circolari ministeriali n. 2 del 1987 e nn. 2 e 11 del 1988, contenenti le istruzioni operative per la puntuale e corretta applicazione dalla normativa vigente. Per quanto concerne la necessita' di porre i liberi professionisti e gli uffici tecnici erariali in condizione di assolvere ai compiti loro demandati dalle nuove disposizioni di legge e di esimere, altresi', l'utente dai rilevanti oneri a suo carico, si fa presente che, questa amministrazione ha inteso richiedere all'utenza tecnica esterna solo una piu' puntuale applicazione delle regole concernenti il rilievo topografico. L'obiettivo prefissato e' il recupero dalla precisione metrica e di una piu' rigorosa rappresentazione della realta' sulle mappe catastali. Peraltro, il libero professionista e' lasciato libero nella scelta dalla metodologia e della strumentazione topografica necessaria all'esecuzione del lavoro di aggiornamento. Pertanto, la procedura e le modalita' operative, oggetto delle circolari ministeriali n. 2 dal 1987 a nn. 2 e 11 del 1988 menzionate, rappresentano un riordinamento della normativa vigente, senza significative restrizioni o ampliamenti delle metodologie di rilievo. Invero, attraverso la suddetta disciplina, nonche' i diversi incontri preparatori tenuti con gli uffici tecnici erariali e con gli ordini professionali, si e' inteso definire le competenze professionali e le responsabilita' tecniche proprie di chi redige l'atto di aggiornamento geometrico e di chi, per compito istituzionale, deve pubblicizzare e conservare l'atto stesso. Peraltro, com'e' noto, questa amministrazione ha avviato da diversi anni un processo di meccanizzazione degli archivi catastali, auspicabilmente estensibile, a breve termine, a tutta la cartografica catastale aggiornata e rappresentativa della realta' territoriale. La gestione informatizzata dell'archivio catastale contribuira' a rendere piu' agevoli e celeri i compiti, le attivita' organizzative e le incombenze tecnico-operative del personale interno dell'istituto ed impedira', altresi', la formazione di oneri sempre piu' rilevanti a carico dell'utente. Pertanto, l'impegno profuso dall'ammistrazione finanziaria per il conseguimento degli obiettivi suddetti non giustifica ulteriori rinvii nell'applicazione della normativa, attesa, altresi', la necessita' di rendere la mappa catastale e gli altri documenti ufficiali del catasto aggiornati e rispondenti alla realta' del territorio. Il Ministro delle finanze: Reviglio.