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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00522 presentata da TASSI CARLO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia. - Per sapere: se non si ritenga di assumere iniziative affinche' le forze di polizia sia dell'ordine e giudiziarie, che tributarie, applichino pienamente la norma di cui all'articolo 356 del codice di procedura penale per l'audizione, quali testimoni dei grandi ufficiali dello Stato e persone equiparate, norma che deve essere applicata ogni qualvolta un grande ufficiale dello Stato o persona ad essi equiparata deve essere sentita anche per semplice informativa in veste diversa da quella di imputato o indiziato, nel qual caso scatteranno le guarentigie eventuali per le autorizzazioni a procedere. Infatti sembra che il comando della Guardia di finanza di Piacenza ignori tale normativa, si' da dare adito a spiacevoli situazioni come quella posta in essere il 19 ottobre 1987; se non si ritenga opportuno altresi' impartire istruzioni anche alle forze di polizia giudiziaria e tributaria, circa la non validita' degli anonimi per l'inizio di indagini o inchieste. (4-00522)

L'episodio trae origine da una indagine di polizia giudiziaria disposta dalla procura della Repubblica di Piacenza, tuttora vincolata da segreto istruttorio, per la quale l'autorita' giudiziaria ha ritenuto di dover acquisire informazioni testimoniali per il proseguimento delle indagini. Risulta che a tal fine una pattuglia del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Piacenza e' stata incaricata dalla predetta autorita' giudiziaria, di recarsi, il 19 ottobre 1987, presso il suo studio e di invitarla a fornire nella sua qualita' di professionista, le informazioni necessarie. Risulta altresi' che l'assunzione di dette informazioni, rinviate in un primo tempo per suoi impegni di parlamentare, ha avuto luogo il 4 novembre 1987 senza che ella, avuta cognizione dei fatti posti a base delle indagini, abbia sollevato alcuna eccezione circa l'eventuale mancata applicazione, nei suoi confronti, delle norme contenute nell'allora vigente articolo 356 del codice di procedura penale. Si fa presente che il nuovo codice di rito ripropone in articoli distinti (articoli 205 e 206 cpp) la fattispecie relativa all'assunzione di determinati testimoni. Alla luce della nuova disciplina, i grandi ufficiali dello Stato ai quali e' riservato il regime di favore in tema di assunzione delle testimonianza sono, oltre al Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Corte costituzionale. Costoro, peraltro, pur conservando formalmente la facolta' di rendere testimonianza nei luoghi ove espletano le loro funzioni istituzionali, tuttavia, in casi di particolare necessita' sono tenuti a recarsi presso gli uffici giudiziari e deporre nelle forme ordinarie. Per quanto concerne, infine, l'ultimo punto occorre precisare che gli anonimi, pur non potendo essere acquisiti al processo, ne' in tale sede utilizzati, tuttavia possono concorrere allo svolgimento di attivita' investigativa, giacche' questa, per essere espletata, non richiede una formale notitia criminis. Il Ministro delle finanze: Reviglio.



 
Cronologia
martedì 28 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Dopo aver indirizzato il 25 aprile un messaggio televisivo ai cittadini Francesco Cossiga rassegna le dimissioni da Presidente della Repubblica.

giovedì 30 aprile
  • Politica, cultura e società
    Dopo una sentenza di condanna passata in giudicato, viene arrestato l'ex segretario del PSDI Pietro Longo.

sabato 2 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    I 12 Paesi della CEE e i 7 dell'EFTA sottoscrivono a Porto il Trattato per la creazione della Spazio economico europeo (SEE).