Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00523 presentata da TASSI CARLO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. - Per sapere: se il Governo abbia valutato le conseguenze del mutato regime giuridico degli animali selvatici sia che siano assoggettabili alla caccia o meno, da quello tipico delle res nullius a quello specifico di proprieta' com'e' ora, dopo la nota riforma, cio' comporta, a norma del vigente sistema giuridico, anche le conseguenze di cui all'articolo 2052 del codice civile e, certamente, non potra' certo la pur abilissima difesa dell'Avvocatura dello Stato sostenere e pretendere il "caso fortuito" proprio perche' normale, notorio e naturale e' il vagare degli animali selvatici, oggi, di proprieta' pubblica; se siano stati disposti quindi congrui e acconci accantonamenti per le prevedibili spese e risarcimenti che dovranno essere disposti a favore di eventuali vittime di animali selvatici, numerosi, del resto, soprattutto tra gli utenti delle strade e in particolare tra ciclisti e motociclisti; se in caso negativo il Governo intenda adottare qualche doveroso e congruo provvedimento. (4-00523)
Si premette che la legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel riformare la normativa statale sulla caccia, ha riaffermato il principio, gia' sancito dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, secondo il quale la fauna selvativa e' "patrimonio indisponibile dello Stato". Resta, quindi, valida l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale gia' sviluppatasi in vigenza della precedente normativa, circa la configurabilita', nei confronti dello Stato, di una responsabilita' civile ex articolo 2052 del codice civile (Danno cagionato da animali). Nell'ambito di tale dibattito si e' osservato, in particolare, che l'inclusione della fauna selvatica nella categoria dei beni pubblici non giustificherebbe una responsabilita' dello Stato ex articolo 2052, sia per la difficolta' di configurazione di una detenzione virtuale da parte dello Stato medesimo, e di un effettivo potere di governo, sia perche' la sorveglianza continuativa richiesta da tale norma esigerebbe la riduzione in cattivita' di tutti i capi delle specie protette, in contrasto con la ratio della legge n. 157 del 1992. La questione ha dato comunque luogo a pronunce contrastanti, e deve ritenersi tuttora affidata all'elaborazione giurisprudenziale. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Fontana.