Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00548 presentata da TASSI CARLO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: secondo una pubblicazione a cura del Ministero delle finanze, i ricorsi pendenti, a vario titolo, avanti le Commissioni tributarie, subiscono nel tempo un forte incremento; molte pratiche di tale contenzioso, traggono origine dai vecchi tributi, esistenti prima della riforma tributaria e l'effetto sospensivo della procedura in atto, non consente al fisco di realizzare le auspicate entrate; i numerosi progetti e le interrogazioni sull'argomento avanzate non hanno ancora ottenuto la giusta istruttoria, perche' sistematicamente bloccate da interessi di lobbies che non vogliono la riforma del contenzioso tributario con la istituzione di un organico operante a tempo pieno che consenta ai magistrati civili o penali di adempiere al loro primario incarico ed agli specializzati magistrati tributari di assicurare al fisco ed al cittadino la tempestiva verifica del rispettivo diritto -: se il Governo intenda prendere ufficiale coscienza e posizione su quanto in premessa denunciato, per non rendersi corresponsabile di una situazione gia' grave ora (con previsioni ancor piu' negative nel prossimo domani, note ai tecnici del settore) che direttamente incide e pregiudica le entrate dello Stato ed il diritto del cittadino, corretto contribuente. (4-00548)
In merito alla problematica sollevata, concernente il danno all'erario derivante dal costante incremento dei ricorsi in materia tributaria - molti dei quali relativi a tributi soppressi - si fa presente che l'articolo 15 della legge 25 dicembre 1990, n. 408 dispone l'estinzione dei processi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria aventi ad oggetto i predetti tributi erariali soppressi. Tali controversie, infatti, si intendono definite, con la riduzione del dieci per cento del tributo che risulta dovuto e senza l'applicazione di sanzioni ed interessi. In tal modo si intende eliminare il pregresso contenzioso impegnativo sia per i contribuenti che per l'amministrazione finanziaria. E' prevista, tuttavia, la facolta' per le parti di evitare l'estinzione del giudizio consentendo a queste ultime, nel caso vi abbiano interesse, di richiedere la riassunzione del giudizio stesso. Per cio' che concerne l'istituzione di un organico di magistrati tributari operanti a tempo pieno presso la commissione tributaria, si osserva che l'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 recante la delega al Governo per l'attuazione della riforma del contenzioso tributario tra i principi ed i criteri direttivi elencati, non prevede quello della istituzione di un magistrato a tempo pieno. La presenza nel sistema di giudici tributari non togati e' tuttavia accompagnata da una adeguata disciplina della qualificazione professionale degli stessi giudici. L'articolo 30, lettera f), della legge n. 413 del 1991 ammette, infatti, alla funzione predetta solo soggetti dotati di "adeguata preparazione nelle discipline giuridiche ed economiche, acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attivita' professionali". A tale criterio direttivo si e' uniformato il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante disposizioni sull'ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione. Il Ministro delle finanze: Reviglio.