Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00553 presentata da TASSI CARLO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920430
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che il Consiglio Superiore della Magistratura - Sezione Disciplinare - aveva pubblicato la decisione del 19 settembre 1988 nei confronti del dottor Angelo Milana - Procuratore della Repubblica a Piacenza - tuttora svolgente tale funzione, con cui e' stato dichiarato colpevole di numerosi capi di imputazione in tema di abuso di poteri e violazione dei doveri del proprio ufficio, comminando la sanzione della perdita di anzianita' per mesi 2 con trasferimento d'ufficio; che in tale abuso di poteri vi sono compresi ripetutamente gli addebiti per violazione del diritto di difesa, violazioni particolarmente gravi in quanto commesse a carico di imputati detenuti (vedi capo d'imputazione O - riferito all'interrogatorio del 4 aprile 1986 nei confronti di Tenchio Angelo), oltreche' gravi in quanto il magistrato nella raccolta e nella valutazione della prova ha - appunto - l'unico obbligo di rispettare il diritto di difesa. E' in base al principio del "libero convincimento del giudice" che si giustificano gravissime decisioni ma, ove si accerta documentalmente che il giudice non rispetta neppure il diritto di difesa, sembra all'interrogante che anche tutti quegli atti istruttori precedenti e successivi siano travolti da tale dimostrazione di abuso -: tenuto conto che il dottor Angelo Milana e' tuttora pubblico ministero nel procedimento penale numero 61/86 A G.I. Tribunale di Piacenza, ove imputato e' il ragionier Angelo Tenchio, che e' contemporaneamente parte offesa dell'abuso commesso dal dottor Angelo Milana accertato con la sentenza di cui sopra, se non ritenga di promuovere, per quanto di competenza, la sospensione cautelare dalla funzione del dottor Angelo Milana, tenuto anche conto degli altri procedimenti penali e disciplinari pendenti a carico sempre del Milana. In ogni caso sembra all'interrogante che il permanere di una situazione cosi' come sopra descritta, e cioe' che il Milana quale pubblico ministero procede nei confronti di una persona che e' stata riconosciuta con sentenza del Consiglio Superiore della Magistratura vittima degli abusi di potere del Milana stesso, costituisca una grave violazione dei princi'pi di giustizia, tale da configurare una situazione antigiuridica e di permanente e continuata negazione di giustizia. Non ultima e' anche la considerazione che, di fronte ad un fatto illecito accertato documentalmente, in una istruttoria complessa, come quella di bancarotta fraudolenta, si puo' fondatamente presumere l'esistenza di altri illeciti non documentali, oltreche' sicuramente ritenere il comportamento del Milana certamente non imparziale ne' in passato, ne' in futuro. Si ha quindi lesione dell'immagine di imparzialita' dello stesso ordine giudiziario, permanendo la situazione descritta, considerato che: 1) il pubblico ministero dottor Milana vuole presenziare personalmente a ciascun atto istruttorio cosi' dimostrando il proprio interesse personale alla vicenda; 2) il pubblico ministero non puo' essere ricusato, anche se invitato ripetutamente ad astenersi; 3) l'avocazione non e' possibile, stante la procedura formale in essere. (4-00553)
Il dottor Angelo Milana - gia' procuratore della Repubblica presso il tribunale di Piacenza, trasferito, con decreto ministeriale 21 febbraio 1991 alla corte di appello di Trieste, con funzioni di consigliere - e' stato collocato a riposo a decorrere dal 21 aprile 1991. Pertanto ogni potere ispettivo nei suoi confronti e' venuto a cessare da quella data. Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.