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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00983 presentata da RUTELLI FRANCESCO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920512

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: con protocollo n. 386/Ris. del 4 maggio 1991 il provveditore agli studi di Brescia ha trasmesso, per competenza, gli atti relativi ai procedimento disciplinare instaurato nei confronti del professor Arnaldo Guarnieri, attualmente preside di ruolo presso il liceo scientifico "G. Bruno" di Melzo (MI); al suddetto preside e' stata inflitta la sanzione disciplinare della censura relativamente ad una sua assenza dal servizio per motivi di salute effettuata dal 6 all'8 ottobre 1990 e per la quale gli si contesta di non aver comunicato tempestivamente all'organo competente la propria assenza; il professor Guarnieri e' preside di ruolo da ben 10 anni e con qualifiche presso l'amministrazione di "ottimo" e riscuote la piena fiducia del Consiglio di Istituto che ne ha richiesto la conferma nell'incarico di preside -: quali siano i criteri di indagine operati dalla commissione di disciplina e dal consiglio di contenzioso e se siano state verbalizzate le discussioni aventi ad oggetto questo caso, tenendo conto delle contro-deduzioni fornite dal professor Guarnieri; se risponda al vero che alla richiesta del preside Guarnieri di esaminare (come suo diritto) tutta la documentazione che starebbe a fondamento del provvedimento disciplinare di "censura" a suo carico, l'amministrazione abbia risposto con ben quindici pagine di "omissis"; se non si intenda promuovere un'inchiesta amministrativa sulle modalita' ed i criteri di conduzione delle ispezioni da parte degli ispettori ministeriali; in che modo si intenda porre riparo a tale incresciosa situazione. (4-00983)

In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene di dovere, anzitutto, osservare che, nei confronti del preside Guarnieri, non pare sia stata posta in essere, da parte della autorita' scolastica, alcuna azione persecutoria, tenuto conto che, a carico del predetto, sono state evidenziate sin dal 1984, attraverso accertamenti all'epoca effettuati dall'ispettore Orlandini, carenze e manchevolezze nell'esercizio della funzione direttiva. Tali carenze e manchevolezze sono state ulteriormente evidenziate e ribadite nel corso di successive ispezioni, svoltesi nel 1986, nel 1989 e nel 1990. Ed in effetti, proprio sulla base dei predetti accertamenti - che avevano evidenziato la sussistenza nel liceo scientifico Copernico di Brescia di una grave situazione di conflittualita', determinata, dagli atteggiamenti del preside Guarnieri - il ministro dell'epoca ritenne di dovere rimettere tutta la documentazione del caso al competente comitato di disciplina del consiglio nazionale della pubblica istruzione, al quale chiese il prescritto parere, ai fini del trasferimento d'ufficio dell'interessato per accertata incompatibilita' ambientale, ai sensi degli articoli 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Il citato consesso risulta avere espresso in ordine a tale trasferimento, parere favorevole nell'adunanza del 31 gennaio 1991, come risulta dal verbale in data 14 febbraio 1991 acquisito agli atti dell'amministrazione. Siffatto trasferimento, che comporto' il passaggio del preside Guarnieri al liceo scientifico "G. Bruno" di Melzo, fu disposto con decreto ministeriale del 28 marzo 1991. Si ritiene di dovere, peraltro, precisare che il suddetto comitato di disciplina fu interessato alla questione non certo per l'irrogazione del provvedimento della censura, come sembra desumersi dall'interrogazione medesima - non essendo previsto per tale provvedimento alcun parere dell'organo consultivo in parola - ma esclusivamente ai fini del trasferimento per incompatibilita' come sopra disposto; allo stesso comitato erano stati inoltre regolarmente inviati tutti gli atti necessari a giustificare la richiesta di parere formulata dall'amministrazione. Quanto, comunque, al procedimento disciplinare - conclusosi con l'irrogazione a carico del preside Guarnieri della citata sanzione della censura - esso fu in effetti promosso dal provveditore agli studi di Brescia, attraverso la prevista contestazione di addebiti e fu poi portato a compimento da parte del provveditore agli studi di Milano, a seguito dell'intervenuto trasferimento dell'interessato presso il liceo scientifico "G. Bruno" di Melzo di quella provincia. A tale proposito, il dirigente preposto all'ufficio scolastico provinciale di Milano ha precisato di avere comminato la sanzione in questione, con proprio atto motivato del 24 settembre 1991, solo ed esclusivamente sulla base della documentazione rimessagli, per competenza, dal dirigente dell'ufficio scolastico di Brescia, nella cui giurisdizione il fatto contestato risultava essere avvenuto. Ed, in effetti, il decreto in data 24 settembre 1991, con il quale il provveditore agli studi di Milano ha inflitto la sanzione della censura ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, risulta motivato con riferimento alle responsabilita' emerse nei riguardi del preside Guarnieri per avere lo stesso omesso di comunicare tempestivamente al provveditore agli studi di Brescia - cosi' come aveva avuto modo di accertare anche l'ispettore centrale professor Antonio Portolano - la propria assenza dal servizio per motivi di salute, effettuata dal 6 all'8 ottobre 1990. Nell'emanare il decreto provveditoriale teste' citato non si e' mancato, peraltro, di considerare le giustificazioni fornite dall'interessato, anche se le stesse non sono state, comunque, ritenute sufficienti e pertinenti; a tale riguardo, nelle premesse di tale decreto si rileva testualmente che "benche' l'incolpato assicuri di aver provveduto a far informare (da parte di sua moglie), l'istituto Copernico ..., la incostanza appare almeno dubbia, alla luce delle risultanze ispettive..., ove si fa riferimento a notizie incerte circa l'assenza del preside. D'altra parte non e' dato comprendere il motivo per cui la notifica telefonica dell'assenza dal servizio sarebbe stata effettuata presso l'istituto Copernico tralasciando ogni doverosa comunicazione .... al provveditorato". Va, ad ogni modo, osservato che avverso la sanzione disciplinare di cui trattasi - che, nei riguardi del personale direttivo e docente e' comminata dal provveditore agli studi, a norma di quanto stabilito dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 - e' ammesso, com'e' noto, ricorso gerarchico al Ministero, ricorso che, nel caso in esame, non risulta essere stato proposto. Risulta, invece, che il provvedimento disciplinare in parola e' stato impugnato dal preside Guarnieri innanzi al TAR della Lombardia - sezione staccata di Brescia - il quale, con ordinanza n.113 del 28 febbraio 1992, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Quanto, infine, agli omissis riscontrati nella documentazione fornita al suddetto preside si osserva che il provveditore agli studi di Milano, in accoglimento di specifica istanza, gli ha in effetti inviato le copie conformi delle note riservate n. 368 e n. 586, redatte da provveditore agli studi di Brescia, rispettivamente, in data 4 maggio 1991 e 26 agosto 1991, unitamente ai relativi allegati, limitatamente, questi ultimi, alle parti che attengono specificamente al procedimento disciplinare de quo. In proposito va, ad ogni modo, tenuto presente che, all'epoca cui risale il fatto, non risultava ancora emanato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, il regolamento previsto dall'articolo 24 - comma 2 - della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'esercizio del diritto di accesso a quei documenti, la cui visione potrebbe eventualmente pregiudicare la riservatezza di terzi e la speditezza dell'azione amministrativa. E' noto, peraltro, che tale regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 352 del 27 giugno 1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1992) nel disciplinare, all'articolo 8, i casi di esclusione del diritto di accesso, ha stabilito (alla lettera d) che "deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.". Nel caso specifico, il provveditore agli studi di Milano, al quale sono stati chiesti i necessari chiarimenti, ha precisato che le parti di documentazione non consegnate si riferivano a fatti diversi da quelli contestati ed, in quanto tali, sarebbero state pertanto assolutamente ininfluenti ai fini della difesa dell'interessato. Si intende, ovviamente, che ogni eventuale ulteriore documentazione potra' essere acquisita, in sede di giudizio di merito, direttamente dal TAR adito dal preside Guarnieri e che, come dianzi accennato, ha gia' respinto la domanda di sospensiva dallo stesso avanzata. Al momento non sussistono pertanto elementi tali da fare porre in dubbio l'operato del suindicato provveditore agli studi o quello degli ispettori che si sono occupati del caso. Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.



 
Cronologia
giovedì 7 maggio
  • Politica, cultura e società
    Antonio Cariglia lascia la segreteria del PSDI a Carlo Vizzini e ne assume la presidenza.

mercoledì 13 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti delle regioni, si riunisce per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica.