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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00935 presentata da LECCESE VITO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920512

Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: con delibera datata 20 marzo 1992, n. 987, la giunta regionale della Puglia e' pervenuta alla determinazione di concedere nullaosta paesaggistico relativamente alla realizzazione di un complesso edilizio sito entro la fascia di 300 metri dal mare, nonche' a poco meno di 100 metri dal cordone dunale; l'assenza di emergenze naturalistiche si fa derivare, oltre che dalla circostanza che l'area risulta "completamente pianeggiante", dall'essere tale area posta in prosecuzione dell'abitato di Torre Mozza. Se tale criterio adottato venisse assunto in via generale quale presupposto per la concessione del nulla-osta paesaggistico, e' di tutta evidenza che si perverrebbe ad una sostanziale vanificazione del disposto dell'articolo 1 della legge n. 431 del 1985, favorendo l'ulteriore insediamento umano su porzioni del territorio di rilevante interesse ambientale; sull'intervento oggetto dell'iter amministrativo di cui sopra e' tuttora pendente procedimento penale avviato dal sostituto procuratore presso la pretura di Lecce; tale procedimento per cui si ipotizzavano violazioni della legge n. 47 del 1985, ed il reato di cui all'articolo 734 del codice penale - "distruzione o deturpamento di bellezze naturali" - ha gia' determinato un primo sequestro (poi annullato dal tribunale della liberta') ed un successivo del GIP successivamente revocato sulla base della menzionata delibera della giunta regionale; gli amministratori regionali in tal modo disattendono la ratio della cosiddetta legge Galasso, che ha inteso tutelare comunque le aree posizionate nella fascia di 300 metri dal mare, alle quali viene riconosciuta rilevanza sotto l'aspetto paesaggistico; gli amministratori regionali, con deliberazione n. 6231 del 2 dicembre 1991, avevano negato il nullaosta relativo al vincolo idrogeologico conformemente alle risultanze istruttorie contenute nella relazione dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Lecce con la motivazione che "i movimenti di terreno per la realizzazione dell'opera porterebbero un'alterazione dell'equilibrio naturale della regimazione delle acque"; e' la stessa legge regionale recante norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico, ad includere la palude di Torre Mozza tra le "zone umide" comprese negli elenchi di aree da sottoporre a tutela per le quali si deve ritenere vigente il divieto di modificazione dell'assetto del territorio, nonche' di qualsiasi opera edilizia -: se non condivida l'opinione dell'interrogante che ritiene ci si trovi di fronte ad uno sviamento dall'interesse pubblico, poiche' l'atto in questione appare determinato da un fine diverso da quello del soddisfacimento del particolare interesse ambientale che il legislatore ha inteso tutelare con la legge n. 431 del 1985; se non risulti un'evidente contraddittorieta' tra la succitata deliberazione e precedenti manifestazioni di volonta' espresse nella delibera della giunta della regione Puglia n. 6231 del 1991; se non intenda assumere idonee iniziative, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, affinche' venga annullata l'autorizzazione regionale concessa in violazione della legge n. 431 del 1985. (4-00935)

 
Cronologia
giovedì 7 maggio
  • Politica, cultura e società
    Antonio Cariglia lascia la segreteria del PSDI a Carlo Vizzini e ne assume la presidenza.

mercoledì 13 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti delle regioni, si riunisce per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica.