Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00039 presentata da VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920525
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) stabilisce "gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento; c) i consiglieri regionali e il commissario del Governo per la regione nell'ambito della loro circoscrizione; l'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio"; con circolare emanata dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nel mese di febbraio 1992 si e' intervenuto da parte del Ministero con un'interpretazione del termine "per ragioni del loro ufficio", contenuto nel comma 2 dell'articolo in oggetto; per quanto riguarda i parlamentari e i consiglieri regionali, "le ragioni d'ufficio", che giustificano la presenza degli accompagnatori, vengono riconsiderate in termini restrittivi limitandole solo ai casi in cui viene dimostrata "l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale, stabile, continuativo..." negando l'ingresso ove non vengano esibiti documenti attestanti tale rapporto; si e' verificato piu' di un caso nel quale parlamentari e consiglieri regionali, in virtu' della suddetta interpretazione hanno dovuto rinunciare alla presenza dell'accompagnatore nelle loro visite ispettive; allo stato attuale e in virtu' della suddetta circolare, la prerogativa parlamentare e dei consiglieri regionali, cosi' come prevista dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, in piena armonia con la lettera costituzionale, e' fortemente limitata dalla interpretazione restrittiva, se non abnorme che ne fa la gia' indicata circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -: 1) se sia al corrente della situazione sopradenunciata e se non ritenga che la circolare in oggetto sia lesiva delle prerogative parlamentari e dei consiglieri regionali in ordine alla possibilita' di ispezione che costituisce per loro un dovere- diritto costituzionale; 2) se non ritenga necessario ritirare la suddetta circolare per ripristinare l'interpretazione legale e costituzionale dell'articolo 67 che allo stato attuale impedisce ai parlamentari e ai consiglieri regionali, nell'ambito della loro circoscrizione per quest'ultimi, l'esercizio dell'ispezione. (3-00039)