Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01224 presentata da VENDOLA NICOLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920525
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: L'associazione Cobas-Scuola Sardegna che ha partecipato con proprie liste alle elezioni per il rinnovo del consiglio scolastico provinciale di Cagliari, ha ottenuto l'11,3 per cento dai consensi; durante lo spoglio delle schede, i rappresentanti di lista di questa associazione, constatavano gravi irregolarita' in almeno 64 seggi, i candidati presentavano ricorso, ai sensi dell'articolo 38 della ordinanza ministeriale n. 217 del 15 luglio 1991; il ricorso veniva accolto dalla commissione elettorale provinciale di Cagliari in data 19 febbraio 1992. Il provveditore agli studi di Cagliari, dottor Carmelo Scanu, invece di predisporre la ripetizione delle elezioni nei 64 seggi contestati, cosi' come previsto dal comma 4 articolo 38 della ordinanza ministeriale citata, obbligava con un ordine di servizio i membri della commissione elettorale ad una ulteriore revisione dei verbali elettorali dei suddetti seggi; essendo tale decisione palesemente illegittima la suddetta associazione presentava ricorso al TAR della Sardegna, che attualmente lo sta esaminando; in data 7 aprile 1992, interveniva il Ministero della pubblica istruzione con una nuova ordinanza ministeriale ad hoc nel tentativo di legittimare quanto messo in atto dal provveditore di Cagliari. In tale ordinanza ministeriale si stabilisce la possibilita' di "sanare in via amministrativa le irregolarita'"; nonostante il tempestivo, intervento del ministro, gli interroganti ritengono che la modifica alla ordinanza ministeriale n. 217 non possa interessare il ricorso prodotto dalla sunnominata associazione, in quanto presentato ed accolto in data antecedente -: se non ritenga di dovere indire nuove elezioni nei seggi contestati. (4-01224)
Premesso che ogni definitiva determinazione da parte di questa amministrazione non puo' che essere assunta alla luce delle decisioni che saranno adottate in sede giurisdizionale, si fa presente quanto segue. Le operazioni relative alle elezioni del consiglio scolastico provinciale in parola sono state oggetto di ricorso alla commissione elettorale provinciale da parte di alcuni candidati e rappresentanti di lista, nella parte riguardante il conteggio dei voti di lista in 64 seggi elettorali. La commissione elettorale provinciale ha accolto il ricorso ed ha chiesto ai seggi interessati di poter verificare gli atti oggetto di gravame. Dalle verifiche sono emerse, in effetti delle irregolarita'. Il competente provveditore agli studi di Cagliari, considerato che nella fattispecie era possibile una sanatoria in via amministrativa, invitando la commissione elettorale provinciale a correggere le anomalie, e che non si era in presenza di brogli o intenzionalita' di falsare il risultato delle elezioni, ha ritenuto piu' rispondente al pubblico interesse ed al criterio di buona amministrazione ripetere le operazioni di scrutinio nei 64 seggi in questione, anziche' richiedere l'indizione di nuove elezioni nei seggi contestati, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 217 del 1991. Cio', al fine di assicurare non solo le elezioni dei candidati sulla base delle preferenze espresse dagli elettori ma anche per eliminare ogni possibile stato di disagio e di malcontento. Le decisioni adottate dal provveditore agli studi di Cagliari sono state suffragate dalla ordinanza ministeriale n. 98 del 1992 che, emanata, del tutto autonomamente dalla vicenda di Cagliari - al fine di evitare di far ripetere la votazione anche quando sia possibile, a seguito di ricorso, modificare in via amministrativa i risultati - non rappresenta una innovazione ma una interpretazione dell'articolo 38 della ordinanza ministeriale n. 217 del 1991. Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.