Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01465 presentata da PATUELLI ANTONIO (PARTITO LIBERALE ITALIANO) in data 19920525
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. - Per sapere - premesso: che i gravissimi e ripetuti delitti di chiara marca mafiosa e terroristica come quello che ha colpito il giudice Falcone, rappresentano una mala pianta che deve essere sradicata con un impegno dello Stato finalmente adeguato in uomini, mezzi, strutture, capacita' di investigazione e controllo effettivo del territorio; che e' risultato alla prova dei fatti assolutamente inutile, fallimentare e quasi ridicolo il sistema dell'autocertificazione previsto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha disposto che il singolo cittadino, sotto la sua esclusiva responsabilita', dichiari di fronte ad un pubblico ufficiale di non essere mafioso, come condizione per ottenere una serie di concessioni, contratti, ed altro, da parte delle amministrazioni pubbliche; l'interrogante ritiene questo adempimento un inutile aggravio per il cittadino onesto e per la pubblica amministrazione, mentre e' assolutamente ininfluente nei confronti di coloro che invece dovrebbero essere perseguiti per reati mafiosi -: se il Governo non ritenga di porre in essere iniziative dirette ad evitare la sussistenza di anacronistiche ed illusorie procedure cartacee, da sostituire con misure di controllo tempestive e penetranti nei confronti dei cittadini indiziati, inquisiti o condannati per reati di mafia o, comunque, di criminalita'. (4-01465)
La legge 19 marzo 1990, n. 55 rappresenta una precisa scelta, operata dal Governo e dal Parlamento nella responsabile convinzione di dover adeguare gli istituti della legislazione antimafia alle mutate esigenze di lotta alla delinquenza organizzata che, nel tempo, e' riuscita ad eludere i rigori e gli ostacoli del preesistente sistema normativo e ad elevare progressivamente il livello di aggressione allo Stato ed ai pubblici poteri. Di qui la revisione di alcune misure, come quella della certificazione, cui fa riferimento la S.V. onorevole, il cui aggiornamento e' stato consigliato dall'esperienza maturata nell'applicazione della legge "Rognoni-La Torre". Nella stessa prospettiva si colloca il ricorso alla dichiarazione, da rendersi secondo le modalita' previste dall'articolo 20 della legge n. 15/68, la cui introduzione e' stata concepita dal legislatore per agevolare i cittadini nell'assolvimento di un onere previsto dalla legge e per ridurre al minimo la documentazione cartacea, inconveniente giustamente lamentato dalla S.V. On le. L'aspetto innovativo della disposizione e' stato ulteriormente rafforzato dall'articolo 21 della legge 12 luglio 1991, n. 203, di conversione del decreto-legge n. 152 del 1991, che ha previsto un sistema di comunicazioni informatiche tra l'amministrazione dell'Interno e le amministrazioni interessate per modificare radicalmente l'istituto della "certificazione". E' intendimento di questo Ministero proseguire lungo la via delineata dalla legge, se necessario anche ricorrendo ad opportune modifiche normative, per realizzare un maggiore automatismo nell'aggiornamento e nella sospensione in presenza di provvedimenti di prevenzione, delle iscrizioni presso le Camere di commercio e presso l'Albo nazionale dei costruttori. Il meccanismo delle certificazioni antimafia e', comunque, solo uno dei mezzi di contrasto della delinquenza organizzata cui debbono aggiungersi tutte le misure di accertamento e di controllo amministrativo e finanziario, previste dalla piu' recente legislazione. Il Ministro dell'interno: Mancino.