Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01359 presentata da VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920525

Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, delle finanze e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: Lio Primo, abitante in via Borromini 14/7 a Mira Porte (Ve), il 20 dicembre 1983, effettuo' la disdetta del proprio abbonamento alla RAI TV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e nello stesso tempo pago' la tassa governativa e la tassa di suggellamento (per il 1^, il 2^ e il 3^ canale) come previsto per legge; l'URAR TV (Ufficio del registro abbonamenti radio e televisione) pur avendo inviato l'apposita cartolina attestante la decorrenza dell'annullamento dell'abbonamento e del provvedimento di suggellamento dell'apparecchio (cosa che non ha mai provveduto a fare), dopo 5 anni si fece vivo chiedendo i canoni arretrati e le relative sopratasse e spese; inoltre in data 15 agosto 1986 l'apparecchio televisivo di Lio Primo venne dato in demolizione (come viene attestato da un atto notorio rilasciato dal comune di Mira e spedito alla Rai) e da allora lo stesso non ne ha comperati piu'; nonostante cio' il direttore dell'URAR, dottor Borlandelli, con lettera (prot. n. dsv/12011613) del 30 maggio 1990, dichiaro' che non avendo la certezza che il signor Primo non possedesse altri apparecchi TV, nel frattempo doveva continuare a pagare i canoni e i relativi arretrati; attualmente il signor Primo rischia il sequestro per morosita' nonostante abbia in tutti i modi cercato di operare in termini di legge per annullare, come suo sacrosanto diritto, il canone di abbonamento con la RAI TV -: 1) se non ritengano che rientri nei diritti di qualsiasi cittadino poter disdire il proprio canone di abbonamento alla RAI TV; 2) se non ritengano opportuno bloccare il sequestro per morosita' che sta per subire Lio Primo, in attesa di verificare eventuali inadempienze da parte dell'URAR. (4-01359)

Al riguardo si fa presente che dagli accertamenti esperiti in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame e' emerso che il signor Da Lio Primo (e non Lio Primo) aveva inviato, in data 20 dicembre 1983, all'ufficio del registro di Torino una richiesta di suggellamento del proprio apparecchio televisivo a colori limitatamente pero' ai canali della concessionaria, facendo salvo un suo preteso diritto a fruire delle trasmissioni diffuse dalle emittenti private. Contestualmente l'interessato effettuava un versamento di lit. 8.000 sul conto corrente n. 8003 a titolo di tassa di concessione governativa, ritenendosi in tal modo legittimato a continuare ad usufruire del televisore. La richiesta di suggellamento parziale, conformemente alle norme vigenti, non e' stata ritenuta dall'URAR-TV idonea a determinare la chiusura dell'abbonamento in quanto non diretta ad ottenere l'inutilizzo totale di ogni apparecchio televisivo in suo possesso (articolo 10 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246) e, pertanto, il citato ufficio procedeva al recupero coattivo delle somme dovute e non corrisposte dal signor Da Lio. Avverso l'ingiunzione di pagamento, notificata il 2 luglio 1988, il Da Lio produsse una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con cui dichiarava che l'apparecchio TV KL BN inerente l'abbonamento n. 12011613 era stato dato in demolizione in data 15 agosto 1986. Conformemente alla citata disposizione legislativa ed alla prassi concordata con l'Intendenza di finanza di Torino, l'URAR-TV precisava, con lettera del 30 maggio 1990, che tale dichiarazione non era idonea a far venire meno l'obbligo di corrispondere il canone di abbonamento alla televisione in quanto si riferiva ad un solo apparecchio non escludendone il possesso di altri. Nella medesima lettera, peraltro, l'ufficio erariale dichiarava che avrebbe accettato, riconoscendole efficacia sanatoria, una nuova dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale risultasse che l'interessato non deteneva alcun apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Non avendo il Da Lio assolto a tale onere, l'URAR-TV ha provveduto a procedere nei suoi confronti in via coattiva. Cio' in quanto il canone di abbonamento televisivo e' un tributo dovuto per la detenzione di uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla qualita' e dalla quantita' dell'effettivo utilizzo, mentre il pagamento della tassa di concessione governativa non giustifica il possesso di apparecchi televisivi senza la preventiva corresponsione del canone di abbonamento. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.



 
Cronologia
sabato 23 maggio
  • Politica, cultura e società
    Il giudice Giovanni Falcone resta ucciso in un gravissimo attentato di mafia a Capaci, nei pressi di Palermo. Falcone già capo del pool antimafia in Sicilia e direttore degli affari penali del Ministero della giustizia perde la vita insieme alla moglie, il magistrato Francesca Morvillo e a tre uomini della scorta.

lunedì 25 maggio
  • Politica, cultura e società
    A Palermo ai funerali di Giovanni Falcone, della moglie e della scorta partecipano migliaia di persone e i più alti rappresentanti del mondo politico, che vengono duramente contestati dalla cittadinanza.

mercoledì 3 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Al quinto scrutinio e con 360 voti, è eletto Presidente della Camera Giorgio Napolitano.