Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00020 presentata da TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920529
La Camera, premesso: 1) che la carta delle Nazioni Unite prevede la costituzione del Consiglio di sicurezza nel senso della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) composta da 15 membri dei quali 5 (Cina - Francia - Unione Sovietica - Gran Bretagna - Stati Uniti) siedono a titolo permanente, godendo del diritto di veto; 2) che di questo si occupa in particolare l'articolo 27 della carta, che riproduce la cosidetta "formula di Yalta", ossia una regola concordata fra Roosevelt, Churchill e Stalin alla conferenza di Yalta nel febbraio del 1945 e poi imposta alla conferenza di San Francisco come conditio sine qua non per la costituzione della massima organizzazione mondiale; 3) che gli sviluppi della situazione mondiale hanno determinato un cambiamento di fondo nei rapporti internazionali, nel ruolo e nelle funzioni dei singoli Stati nell'ONU; 4) che le vicende del 1989 in particolare hanno posto fine agli effetti della seconda guerra mondiale: ne sono esempi significativi la caduta del muro di Berlino, la riunificazione tedesca, l'indipendenza degli Stati Baltici e di quelli dell'Europa Orientale ed in tempi successivi la disintegrazione della Federazione Jugoslava, e oggi il crollo e la cancellazione dell'URSS; 5) che non ha piu' quindi ragione d'essere la esistenza dei 5 membri permamenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, atteso che questi 5 Stati godevano statutariamente di questo assurdo privilegio, quello del diritto di veto, solo e in quanto "potenze vincitrici della seconda guerra mondiale", oggi invece totalmente assimilate con uguali diritti di Italia, Germania e Giappone che 45 anni fa furono sconfitte; 6) che oltre a questo dato essenziale, che nessuno puo' contestare, su un piano internazionale vi e' l'ultimo elemento anche formale che definitivamente fa decadere in linee di diritto "l'organismo e lo statuto dei 5 vincitori" perche' l'Unione Sovietica e' sparita anche giuridicamente e geograficamente, e nessuno - nemmeno la Repubblica Federativa Russa, o Russia - puo' "prendere il suo posto" con una qualifica e con quei poteri di potenza vincitrice, proprio perche' non lo e' mai stata; 7) che e' infatti evidente che la Russia e' una delle Repubbliche che si sono oggi costituite dopo la fine dell'URSS, ma e' un'entita' statuale del tutto difforme e diversa da quest'ultima; come tale non ha partecipato alla seconda guerra mondiale, e non puo' pertanto vantare quelle prerogative e i privilegi previsti dalla carta dell'ONU nella composizione dei 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza che solo ed esclusivamente per quel titolo (potenze vincitrici) godevano del gia' citato diritto di veto; 8) che i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza non possono piu' - per queste ragioni - soppravvivere, anche per ristabilire una giustizia internazionale e condizioni di parita' fra tutti gli Stati; 9) che caduta ogni motivazione derivata dalla seconda guerra mondiale, si puo' pensare a un regolamento con caratteristiche di funzionalita' e di alternanza; impegna il Governo, per le valutazioni fatte in narrativa e nel rispetto della nuova situazione internazionale, a porre la questione dinnanzi all'assemblea delle Nazioni Unite, al fine di riformare l'attuale statuto dell'organizzazione, con la decisione di annullare la costituzione e le funzioni dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, dichiarando altresi' decaduto il diritto di veto che non ha piu' nessuna ragione di essere. Nel consiglio di sicurezza oltre ad una proporzionata rappresentanza territoriale dovranno essere comprese, con criteri adeguati alla loro importanza e alla loro forza politica e di capacita' industriale e commerciale l'Italia, la Germania e il Giappone. (1-00020)