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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01842 presentata da BORGHEZIO MARIO (LEGA NORD) in data 19920601

Al Ministro per i beni culturali ed abientali. - Per sapere - premesso: che nel P.P.R.G. del comune di Torino relativamente all'area dell'antica e preziosa "Abbadia di Stura", nella tavola n. VI, la zona dell'Abbadia stessa viene definitiva come "6.6", con funzione di servizi privati alle imprese, ma la perimetrazione del complesso abbaziale non tiene conto sia delle pertinenze storiche proprie del Monumento (hortus conclusus, e aree occupate attualmente dalla ditta Aurora), sia dell'articolo 21 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 4 marzo 1963 che allarga la tutela ai 15 metri oltre e la tangente dell'abside; che tale mancata individuazione appare contrastare vistosamente con la normativa vigente; che nel P.P.R.G. si mantiene a zona industriale tutta la zona prossima all'Abbazia, confermando la destinazione precedente, la' dove tali zone, come gia' segnalato in precedenza, storicamente rappresentavano la pertinenza storica del complesso; che nell'hortus conclusus dell'Abbazia per una scelta del piano del 1959 si sono potute realizzare le attuali costruzioni industriali che contrastano vistosamente con l'articolo 21 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 marzo 1963, che prescriveva edifici di civile abitazione come qui si riporta: "Nei confronti dell'immobile da ultimo menzionato vengono dettate le seguenti prescrizioni: "Qualora si intendesse utilizzare l'area oggetto del presente vincolo per erigervi costruzioni, dovranno essere rispettate le norme seguenti: il fabbricato o i fabbricati dovranno essere di civile abitazione con esclusione quindi di immobili ad uso industriale: dovra' essere mantenuta libera come zona di rispetto una striscia di terreno sul retro della Chiesa, normale all'asse maggiore della Chiesa stessa, di larghezza non inferiore ai m. 15 misurata dalla tangente dell'abside parallela al muro di fondo della Chiesa: i fabbricati dovranno avere un'altezza limitata a soli due normali piani fuori terra e dovranno inoltre essere impiegati materiali tradizionali (pietra, mattone, intonaco, legno)""; che il valore storico dell'Abbazia e' confermato e vive in rapporto a quello ambientale e storico delle sue pertinenze (i percorsi, le bealere e i coltivi); che pertanto tali presenze residue, per quanto possibile dato il grave degrado attuale, dovrebbero essere confermate la' dove ancora presenti (bealere e percorsi. strada da Pescarito all'Abbadia e da Bertolla all'Abbadia), e per quanto riguarda i residui a verde confermati a tale destinazione; che conseguentemente si rileva: a) la necessita' di variare la destinazione a parcheggio dell'area antistante il complesso in zona a verde in quanto nel parcheggio previsto dal nuovo P.R.G. troverebbero sicura collocazione i camion delle industrie confinanti; b) la necessita' di ampliare le aree destinate a verde, recuperando tutto cio' che e' rimasto: le aree oggi di pertinenza agli edifici industriali presenti; la fascia adiacente alla strada di Settimo in prospetto all'IVECO; lo svincolo autostradale previsto; che inoltre si deve tener conto del fatto che: il piccolo edificio dell'ex Stazione di Settimo nella tavola di piano risulta destinato ad industria, mentre invece meriterebbe un consono intervento di riqualificazione; il convento delle Monache di Santa Maria al Ponte (sec. XIII), gia' dipendenti dall'Abbazia, segnato come esistente nella tavola di Piano, e' stato demolito; l'area dell'Abbazia non e' stata riconosciuta come area di valore archeologico, cio' contrasta con la certa individuazione dell'hortus Conclusus del cimitero medioevale dello stesso complesso e con la testimonianza del periodo classico relativa ad un percorso di eta' romana; che in merito alle norme d'intervento il regolamento annesso al Piano stabilisce per gli edifici presenti nell'Abbazia le seguenti norme: beni nella categoria 2, "edifici di rilevante interese/Risanamento conservativo"; beni della categoria 8, "edifici rurali/Ricostruzione edilizia delle parti interne. Risanamento conservativo delle parti esterne e del sistema distributivo./.../"; si deve invece considerare, nel primo caso e nel secondo, che l'intero complesso dell'Abbadia in tutte le sue parti e' vincolato ai sensi della legge 1089 del 1939 e che quindi gli interventi prevedibili possono esclusivamente riguardare il restauro conservativo da sottoporsi al vaglio delle competenti Sopraintendenze -: quali urgenti interventi intenda attivare affinche' il nuovo Piano Regolatore del comune di Torino venga opportunamente modificato cosi' da assicurare, oltre al rispetto dovuto alle previsioni normative sopra richiamate, anche l'immagine tradizionale e storica del Piemonte di cui questo prezioso complesso architettonico medioevale costituisce elemento fondamentale ed irrinunciabile nella sua integrita'. (4-01842)

Nel corso degli ultimi anni la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino ha ripetutamente segnalato, soprattutto all'amministrazione comunale di Torino, l'esigenza di salvaguardare l'area dell'abbadia di Stura. Nonostante cio', recentemente, con le previsioni per il nuovo PRG la predetta area e' stata individuata nelle norme tecniche di attuazione come zona urbana di trasformazione di tipo 8, ovvero riqualificazione urbana con destinazione d'uso a servizi privati. La predetta soprintendenza, in sede di osservazione al suddetto PRG, rappresentava in data 15 aprile 1992 all'amministrazione comunale di Torino che, visti gli specifici vincoli gravanti sull'area del complesso ai sensi degli articoli 1 e 21 della legge 1089 del 1939, fosse chiaramente specificato che nessun incremento di cubatura edificabile fosse ammesso nell'area in oggetto. Il comune a tutt'oggi non ha dato riscontro. Da quanto sopra emerge che questa amministrazione ha posto in essere quanto di propria competenza per una modifica del PRG del comune di Torino che tenga conto della salvaguardia del complesso in questione. Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.



 
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