Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01919 presentata da TISCAR RAFFAELE (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19920617
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la legge 2 giugno 1990, n. 12, articolo 3, riconosce il diritto del cittadino ad accedere alle strutture private convenzionate in tutti i casi in cui i presi'di pubblici non possono effettuare le prestazioni entro i quattro giorni; la sentenza della Corte di cassazione VI sezione penale del 16 febbraio 1990 n. 506 nella quale si afferma che l'unita' sanitaria locale "ricevuta la richiesta di accesso alla prestazione e constatata l'impossibilita' di compiutamente soddisfarla in tre giorni, deve subito rilasciare l'autorizzazione con apposita annotazione di avvio al convenzionamento esterno in calce alla richiesta stessa..." gia' che "costituisce la modalita' secondo cui il legislatore, dando attuazione al dettato costituzionale (articolo 32 della Costituzione) ha saldato il cosiddetto primato delle strutture pubbliche col diritto del cittadino alla salute", invitando tutti gli assessori regionali alla sanita' ad informarsi nel termine di quattro giorni per il completamento delle prestazioni richieste; in data 16 aprile 1991, protocollo 900/1.c. 839, il direttore generale del Ministero della sanita', dottor Danilo Morini con lettera circolare invito' le unita' sanitarie locali a considerare il termine dei quattro giorni come un diritto valido solo per l'"accesso" alla prestazione e non comprensivo della refertazione; la circolare applicativa della regione Toscana 15 maggio 1991, protocollo 111-10309 SP/1.2. si uniformava alla circolare ministeriale suddetta; la giurisprudenza TAR Marche e Veneto ribadisce l'inclusione nei quattro giorni anche la fase della trascrizione e consegna all'interessato il risultato dell'analisi (il cosiddetto referto) -: per quale motivo il ministro della sanita', tramite il direttore generale ha emanato la circolare; se intenda confermare tale interpretazione in lampante contrasto a parere dell'interrogante con la legislazione vigente; nel caso in cui intenda rimuovere la circolare in oggetto quali iniziative ritenga sia possibile assumere per spingere le regioni ad adeguarvisi il piu' celermente possibile, mettendo fine ad una incomprensibile violazione del diritto alla salute del cittadino come sancito dalla stessa Costituzione. (4-01919)
La tesi esposta dall'interrogante considera scontato che la sentenza della Corte di cassazione n. 506 del 16 febbraio 1990 abbia inteso affermare che il "termine" prescritto dalla surrichiamata disposizione della legge n. 12 del 1982 vada considerato come "termine" entro il quale la struttura pubblica, per poter legittimamente rifiutare all'utente il nulla-osta ad avvalersi di un presidio privato convenzionato, deve potergli garantire non soltanto "l'accesso" alla prestazione specialistica, ma anche il suo completo espletamento, culminante nel rilascio del relativo referto, nel proprio ambito. Per comprendere in modo adeguato le motivazioni logico-giuridiche ispiratrici della citata posizione ministeriale, come detto contestata e giudicata troppo restrittiva nei confronti degli utenti del Servizio sanitario nazionale si ritiene necessario rifarsi sia al testo letterale della piu' volte citata disposizione normativa sia alla parte della sentenza espressamente dedicata dalla Corte di cassazione alla disamina di tale dibattuta fattispecie. Come si presume noto, l'articolo 3 della legge n. 12 del 1982 ammette che l'utente "possa accedere agli ambulatori ed alle strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali nel termine di tre giorni (oggi quattro) le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse", fatti salvi - ovviamente - i casi di urgenza. Il fatto che in tale norma il legislatore abbia adottato termini coincidenti ("accedere" ed "accesso") in riferimento alle strutture private "convenzionate" ed alle strutture pubbliche, rispettivamente, ha indotto a ritenere che in entrambi i casi detta norma avesse inteso evidenziare il "momento iniziale" delle prestazioni specialistiche considerate. La citata sentenza della Cassazione penale, a propria volta, afferma testualmente che "l'unita' sanitaria, ricevuta la richiesta di accesso alla prestazione e constatata l'impossibilita' di compiutamente soddisfarla in ..., deve subito rilasciare l'autorizzazione ...". Ad avviso della competente direzione generale degli ospedali di questo ministero cio' giustifica la conclusione che anche la Corte di cassazione nella propria sentenza in esame abbia inteso riferirsi alla "richiesta di accesso come sopra intesa", che deve poter essere soddisfatta entro il termine prefissato dalla legge, e non al "completamento della prestazione richiesta, ivi compresa la consegna del referto", come viene sostenuto nelle interrogazioni, citando anche decisioni di tribunali amministrativi regionali. Se cosi' non fosse, oltre a dover ipotizzare un'improponibile alterazione del testo letterale della norma di cui trattasi da parte della Corte di cassazione, si perverrebbe a privare di fatto la stessa norma di concreti effetti pratici in diverse ipotesi, sol che si consideri che, per molte prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, risulta tecnicamente e, percio', meterialmente impossibile soddisfare la prestazione entro il termine prefissato, non soltanto presso le strutture pubbliche, ma anche presso quelle private "convenzionate". La competente direzione generale di questo ministero, quindi, ha ritenuto che la posizione espressa nella succitata lettera-circolare risulti, in definitiva, aderente sia alla prescrizione del richiamato articolo 3, commi 3 e 4 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, correttamente intesa, sia all'effettivo orientamento affermato dalla Cassazione penale nella sentenza dianzi ricordata. Non appare, del resto, irrilevante la circostanza che, dopo le decisioni dei tribunali amministrativi regionali citate nelle interrogazioni, la piu' recente giurisprudenza amministrativa sembri orientarsi in senso favorevole alla tesi ministeriale suesposta, come confermerebbe, da ultimo, l'ordinanza adottata in "camera di consiglio" dal Consiglio di Stato - n. 560 del 26 maggio 1992 - in "riforma di un'ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria". Il Sottosegretario di Stato per la sanita': Azzolini.