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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02282 presentata da GALASSO ALFREDO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920617

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e del tesoro. - Per sapere - premesso che: l'articolo 14, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 (contratto di lavoro per il comparto degli enti di ricerca), autorizza gli enti destinatari del provvedimento stesso a bandire un concorso per l'attribuzione del profilo professionale di "collaboratore tecnico enti di ricerca" di VI livello, riservato al personale interno che, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, avendo rivestito nel precedente ordinamento il profilo professionale di "assistente tecnico statistico", abbia optato, ai sensi dello stesso articolo 14, comma 11, seconda parte, per il profilo professionale di "operatore tecnico" di VII livello; la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - con lettera-circolare n. 79848/6.2.16 del 26 settembre 1991, dettava norme per l'applicazione dell'accordo di lavoro recepito con il citato decreto del Presidente della Repubblica, e cio' ai fini di una corretta ed omogenea applicazione dell'accordo stesso, giusta il disposto dell'articolo 2 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987; la suddetta circolare ribadiva, in maniera chiara ed inequivocabile, che la partecipazione al citato concorso era preclusa a quei dipendenti che, rinunciando alla preventiva opzione per il profilo di "operatore tecnico", avessero deciso di conservare "ad personam" quello di "assistente tecnico statistico"; l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), malgrado le precise disposizioni impartite dal Dipartimento della funzione pubblica, nel bandire il concorso di cui trattasi, con deliberazione n. 104/P del 17 marzo 1992, disattendeva totalmente le linee indicate nella detta circolare, pure recepite da tutti gli altri enti del comparto di ricerca, dal momento che consentiva, senza alcuna ragione plausibile, la partecipazione al concorso a tutti gli assistenti tecnico-statistici, senza il preventivo esercizio dell'opzione per il profilo di "operatore tecnico"; il bando, pertanto, risultava inficiato da evidenti vizi di legittimita' tali per cui circa duecento dipendenti si vedevano costretti ad adire il TAR del Lazio con ricorso del 15 aprile 1992, notificato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -: se siano al corrente dei fatti sopra esposti ed in caso contrario se non intendano accertarli; se non intendano attivarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinche' l'ISTAT provveda a rispettare la citata circolare, con conseguente annullamento del bando di cui alla deliberazione n. 104/P; cio', anche, considerando il danno ingente e la perdita di credibilita' che alla pubblica amministrazione deriverebbe dall'espletamento di un concorso fuori dal rispetto di legge. (4-02282)

L'accordo per il comparto enti di ricerca, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, stabilisce un nuovo ordinamento del personale che si articola in livelli ed in profili professionali che, solo in parte, trovano corrispondenza con le preesistenti qualifiche funzionali. Infatti, la fase di primo inquadramento e' stata attuata sulla base di una tabella di equiparazione nella quale non figura il profilo di assistente tecnico statistico, in quanto questo in precedenza derivava dall'aggregazione di funzioni effettuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/88. Ai dipendenti cui era stato attribuito tale profilo, l'articolo 14, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91, oltre a garantire il mantenimento del profilo preesistente e l'attribuzione del VII livello professionale, consente di accedere a due percorsi di carriera: quella tecnica (profilo di operatore tecnico, VII livello, con possibilita' di accesso al VI livello, immediato, per i c.d. apicali e, in via successiva per gli altri) e quella amministrativa (profilo di collaboratore di amministrazione VII livello, con possibilita' di accesso al VI ed al V livello del medesimo profilo). Il secondo percorso e' precluso a coloro che non abbiano il titolo di studio di secondo grado. Inoltre, la disposizione, in via del tutto eccezionale e per una sola volta, consente agli A.T.S. che abbiano un diploma di scuola secondaria di secondo grado, di accedere al profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale, mediante concorso interno, anziche' mediante concorso pubblico nazionale. Per quanto concerne la lamentata inosservanza dell'articolo 14, comma 11, per la quale l'esercizio della facolta' di opzione per il profilo di operatore tecnico sarebbe condizione di accesso al concorso interno per CTER, si precisa che la disposizione in esame non prescrive alcuna sequenza temporale ne', tanto meno, individua in coloro che hanno esercitato la facolta' di opzione i soli titolari del diritto a partecipare al concorso in parola. Gli unici requisiti prescritti per l'ammissione a tale concorso sono il possesso del titolo di studio e la specializzazione richiesta per il profilo per il quale si concorre. La diversa procedura stabilita dall'ISTAT con l'ordine di servizio n. 109 del 18 luglio 1991, era stata determinata dal fatto che, in un primo momento, si era inteso che l'inquadramento conseguente all'opzione al profilo di operatore tecnico e quello al profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, previo concorso, avessero decorrenze diverse. Nel momento in cui la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica - n. 79848.6.216 del 26 settembre 1991, ha chiarito definitivamente che l'attribuzione dei profili anzidetti rientra tra le operazioni di "primo inquadramento" e quindi le date di decorrenza giuridica ed economica sono le medesime, si e' ritenuto che l'iter logico di applicazione della norma fosse quello indicato nell'ordine di servizio dell'ISTAT n. 31 del 17 marzo 1992. Prevedere l'esercizio del diritto di opzione ad operatore tecnico prima della procedura concorsuale e condizionare l'ammissione al concorso stesso a tale opzione, circostanza questa che non trova riscontro ne' nella lettera, ne' nello spirito della legge, avrebbe significato imporre l'opzione stessa a tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, intendevano accedere al profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, previo concorso. Il che significava, per coloro che non avessero superato le prove concorsuali, non poter piu' disporre di quel ventaglio di percorsi alternativi che, invece, la norma consente: il mantenere ad personam il profilo di assistente tecnico statistico, ovvero chiedere l'inquadramento nel profilo amministrativo di collaboratore di amministrazione. A cio' si aggiunga l'ulteriore considerazione che, ove si fosse seguita la procedura che in un primo tempo era stata individuata, l'espletamento preventivo dell'opzione, con l'attribuzione del profilo di operatore tecnico, si sarebbe di fatto risolto in un passaggio intermedio transitorio ed inutile per coloro che, risultati vincitori del concorso, avrebbero poi ottenuto l'inquadramento nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca con la medesima decorrenza. Si rappresenta, inoltre, che su ricorso presentato da alcuni dipendenti dinanzi al TAR Lazio, quest'ultimo, con ordinanza del 14 maggio 1992 ha respinto la domanda incidentale di sospensione. Infine, si fa presente che l'Unione sindacale italiana ha presentato in data 12 maggio 1992 ricorso al TAR del Lazio ex articolo 28, legge 300/70 per l'annullamento del provvedimento di cui trattasi, ricorso dichiarato inammissibile con decreto del 28 maggio 1992. Avverso tale decreto l'USI ha dapprima proposto opposizione per poi rinunciarvi, essendo venute meno le ragioni e le motivazione che suggerirono a suo tempo il ricorso stesso. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Fabbri.



 
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    L'Austria riconosce formalmente che l'Italia ha adempiuto a tutti gli impegni assunti nel 1969 per garantire l'autonomia dell'Alto Adige.

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    Nell'ambito dell'inchiesta Tangentopoli, Mario Chiesa e 25 imprenditori vengono rinviati a giudizio.

giovedì 18 giugno
  • Parlamento e istituzioni
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