Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00073 presentata da ANEDDA GIAN FRANCO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920617
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere - premesso che: a) in data 30 aprile 1992 il Consiglio superiore della Magistratura ha adottato una circolare concernente la nomina dei 4700 giudici di pace, la quale prevede - in conformita' al dettato legislativo - che le istanze degli interessati, da proporre entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del numero dei posti assegnato nell'ambito dei vari distretti, siano esaminate dai Consigli giudiziari, integrati da avvocati, designati dai Consigli degli Ordini forensi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 374/91, ed i relativi pareri motivati siano fatti pervenire all'organo di autogoverno della Magistratura in tempo utile perche' siano assunte le necessarie decisioni al fine di consentire la nomina dei giudici di pace entro il termine del 27 luglio 1992, previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 374/1991; b) non risulta che siano stati a tutt'oggi emanati i necessari provvedimenti - che peraltro sembrerebbero gia' pronti - per la definizione delle sedi degli uffici del giudice di pace (articolo 2, commi 1, 2 e 3); la determinazione delle piante organiche dei giudici; la ripartizione dei posti portati in aumento dall'articolo 12, commi 4 e 6, della legge n. 374/1991 nei ruoli organici del personale amministrativo dell'Amministrazione giudiziaria e destinati agli uffici del giudice di pace; la disciplina del procedimento concernente il passaggio, nei ruoli del personale degli uffici del giudice di pace, del personale comunale di III qualifica, da inquadrare nel profilo professionale di "addetto ai servizi ausiliari e di anticamera"; c) lo schema di regolamento che disciplina le modalita' per l'integrazione dei Consigli giudiziari, i requisiti per la nomina all'ufficio, la redazione delle domande degli aspiranti a tale ufficio, la presentazione dei documenti da allegare, il modus procedendi per la designazione e la nomina dei giudici, da tempo predisposto, non e' stato ancora emanato perche' il Consiglio di Stato non ha ancora espresso il parere richiesto dall'articolo 17 della legge n. 400/1988; d) ad oggi, i Consigli giudiziari integrati ancora non esistono, perche' non sono ancora vigenti le norme regolamentari sulle loro modalita' di composizione; e) difetta - pertanto - allo stato uno dei presupposti essenziali per avviare l'iter di nomina dei giudici di pace; f) risulta che, per consentire la copertura dei posti portati in aumento dall'articolo 12, comma 6 (personale U.N.E.P.), sono gia' stati predisposti i relativi bandi di concorso (decreto ministeriale 12 maggio 1992), che, peraltro, devono essere anche espletati; g) non risulta, poi, che i Comuni interessati abbiano adempiuto l'obbligo (articolo 14 della legge n. 374/1991) di provvedere alle strutture edilizie necessarie ad allocare gli uffici del nuovo giudice; h) il settore dell'edilizia presenta aspetti gravissimi, atteso che non e' stata ancora definita la consistenza della competenza penale del nuovo giudice (con le conseguenti incertezze sulla entita' e tipologia delle aule d'udienza) e che si tratta, in definitiva, di reperire sul territorio nazionale strutture edilizie pari, per volumetrie, a circa la meta' di quelle attualmente esistenti, giacche' tale e', approssimativamente, e comunque per eccesso, il rapporto tra gli organici del giudice di pace e quelli della magistratura togata; i) l'attuazione di tutti i complessi adempimenti innanzi richiamati richiede ancora tempi tali da rendere problematico il tempestivo perfezionamento degli stessi; l) il Consiglio Nazionale Forense, preoccupato per gli ulteriori danni che potrebbe subire l'attuale gravissima crisi della giustizia civile dell'entrata in vigore di un nuovo istituto e della riforma in mancanza delle necessarie istruttorie, ha chiesto un tempestivo intervento del Governo -: se non intendano, tenuto conto dei gravissimi ritardi indicati in premessa, assumere iniziative per proporre e sostenere un provvedimento di rinvio dell'entrata in vigore del giudice di pace e delle norme transitorie della riforma del processo civile. (2-00073)