Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00095 presentata da SOSPIRI NINO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920617
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: con delibera n. 4924 dell'1 settembre 1988 la giunta regionale d'Abruzzo ha autorizzato la ditta Di Zio spa, con sde in Spoltore (PE), a realizzare e gestire una discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in localita' Colle Cese di Spoltore, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di esecutivita' della deliberazione dichiarata dalla commissione di controllo il 20 settembre 1988; il progetto approvato prevede l'occupazione di un'area di 17 ettari circa per lo smaltimento decennale dei rifiuti prodotti da un comprensorio di 250 mila abitanti, residenti in 17 comuni della provincia di Pescara; la stessa giunta regionale, con delibera n. 5913 del 5 settembre 1991, h aprorogato la validita' della citata autorizzazione sino al limite massimo del 15 ottobre 1993; l'autorizzazione originaria (n. 4924 dell'1 settembre 1988, gia' richiamata), pero', era stata dichiarata decaduta per la parte eccedente il fabbosogno del comune di Spoltore dalla sentenza n. 329/91 del TAR d'Abruzzo, sezione di Pescara, nonche' dell'ordinanza n. 589 del 14 giugno 1991, con la quale il Consiglio di Stato, sezione V, ha rigettato la domanda incidentale di sospensione avanzata dalla ditta Di Zio spa; cio' nonostante, a seguito della proroga regionale sopra citata e della successiva deliberazione di assenso (n. 14 del 19 settembre 1991) del "Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell'area pescarese", anch'esso con sede in Spoltore, sono stati autorizzati a scaricare i propri rifiuti nella discarica in oggetto i 17 comuni facenti parte del Consorzio stesso; cosa ancora piu' grave, anche a parere dell'interrogante, la regione, con ordinanza n. 22 del 14 aprile 1992, ha autorizzato lo smaltimento, sempre nell'impianto di Spoltore, dei rifiuti di altri comuni della provincia di Pescara, non facenti parte del piu' volte richiamato consorzio, per un periodo di 3 mesi, pur essendo perfettamente consapevole che la riserva del 5 per cento, prevista dall'articolo 7, comma 2^, della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, era da tempo gia' stata ampiamente superata; tali assurde vicende si inseriscono come tasselli emblematici in un mosaico di illegittimita' e di illegalita' di ben piu' vaste proporzioni che saranno oggetto di altri specifici interventi da parte dell'interrogante -: 1) se risulti in che modo sia stato possibile eludere totalmente la citata sentenza del TAR di Pescara, n. 329 del 1991; 2) se risulti che la procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara sia a conoscenza dei fatti sin qui descritti e stia conseguentemente indagando sugli stessi; 3) quali iniziative ritenga dover assumere per il ristabilimento immediato della legalita' e per l'individuazione dei responsabili di tale incredibile ma evidente e gravissimo abuso, anche tenendo conto di cio' che i cittadini non potrebbero non pensare delle Istituzioni e della giustizia, in modo particolare, nel caso in cui fossero costretti a constatare che le stesse sentenze della magistratura amministrativa possono essere impunemente disattese, violate e contraddette da chicchessia. (3-00095)