Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02356 presentata da MITA PIETRO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920624
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: la legge 151 del 1992, ha introdotto la proroga per l'anno scolastico 1992-1993 delle precedenti graduatorie provinciali e rinvia l'aggiornamento delle graduatorie stesse; coloro che hanno maturato il diritto, stante la legge 417 del 1989 (abilitazione e 360 giorni di servizio nell'ultimo triennio), non avrebbero la possibilita', per l'anno scolastico 1992-1993 di inserirsi nelle graduatorie per soli titoli; i suddetti docenti avrebbero minori possibilita' occupazionali tenendo conto della contrazione delle cattedre, per fattori demografici; si potrebbe verificare cosi', con la proroga prevista dalla legge 151 del 1992, una situazione paradossale per cui docenti, esclusi dall'aggiornamento delle graduatorie provinciali, inattivi, nell'anno scolastico 1992-1993, potrebbero perdere il diritto acquisito, a causa della possibile decadenza da uno dei due requisiti previsti dalla legge 417 del 1989 (360 giorni di servizio nell'ultimo triennio) -: quali provvedimenti intenda assumere, per rendere effettivo il diritto maturato dai docenti esclusi dall'aggiornamento, nel 1992, delle graduatorie provinciali a causa della legge 151 del 1992. (4-02356)
Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che la situazione rappresentata - a proposito delle difficolta' occupazionali, profilatesi per i docenti aventi diritto alla partecipazione ai concorsi per soli titoli, ai fini della conseguente immissione in ruolo con effetto dal corrente anno scolastico - e' conseguenza diretta dell'applicazione della legge n. 151 dell'11 febbraio 1992 la quale, come si rileva nell'interrogazione medesima, ha prorogato per tutto il predetto anno scolastico la validita' delle graduatorie dei precedenti concorsi per titoli ed esami. Queste ultime graduatorie sono state, peraltro, ultimamente prorogate di un ulteriore anno scolastico, in conformita' di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, concernente "interventi urgenti in materia di finanza pubblica". Le innovazioni introdotte con le citate leggi, dirette in questa particolare fase congiunturale al contenimento della spesa pubblica, consentono all'Amministrazione di poter disporre di personale di ruolo, utilizzando - per tutto il periodo di proroga dalle stesse leggi previsto - le graduatorie non ancora esaurite dei concorsi precedentemente espletati. Relativamente poi a quelle graduatorie attinenti a classi di concorso gia' esaurite, si prevede che i nuovi bandi di concorso di recente emanati ed inviati alla corte dei conti per il visto di registrazione, dovrebbero essere espletati in tempo utile a consentire il conferimento delle nomine con decorrenza dal 1^ settembre successivo alla conclusione delle connesse operazioni. Nel predisporre i suddetti bandi, l'amministrazione si e' peraltro preoccupata di evitare che le proroghe, come sopra disposte, potessero comportare la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli ed, in particolare, del requisito relativo al servizio di 360 giorni prestato nell'ultimo triennio. A tal fine si e' ritenuto - sia in ragione della proroga di validita' per un ulteriore anno scolastico delle graduatorie relative al precedente concorso per titoli, sia in ossequio al principio di carattere generale, che consente di maturare i requisiti di partecipazione ai pubblici concorsi fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande - di individuare il predetto "triennio precedente" con riferimento al periodo compreso tra gli anni scolastici 1989/90-1991/92, e di tenere altresi' conto del periodo intercorrente tra il 1^ settembre 1992 e la scadenza del termine di presentazione delle domande. Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.