Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02536 presentata da CAPRILI MILZIADE (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920624
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: dopo una precedente interrogazione sullo stesso argomento alla quale, peraltro, non e' stata data risposta, l'interrogante e' venuto in possesso di altro materiale che permette di formulare piu' compiutamente i termini della questione sottoposta al Ministro della Sanita'; con delibera n. 1185 del 7 settembre 1987 dell'unita' sanitaria locale n. 3 Versilia, venne indetto un appalto concorso per una spesa complessiva di lire 1.355 milioni e vennero approvati i capitolati speciali per il primo e secondo lotto: lotto n. 1: fornitura e posa in opera di apparecchiature e simili, comprese sistemazioni dei locali. Lotto da eseguersi presso il presidio ospedaliero di Viareggio per un importo di lire 1.112 milioni. Lotto n. 2: forniture e installazioni di apparecchiature di monitoraggio UTIC. Lotto da eseguirsi presso l'Ospedale di Pietrasanta per lire 100 milioni; con delibera n. 2000 del 28 dicembre 1987 dell'USL n. 3 Versilia risultavano invitate tredici ditte; presentarono offerte cinque ditte per il primo lotto: 1) ICES di Capezzano Pianore offerta totale di lire 1.631 milioni sconto del 32 per cento per un totale quindi di lire 1.097 milioni piu' IVA; 2) Puliti di Firenze (con associazione alla Biomedica)totale di lire 1.266 milioni piu' IVA; 3) Cogefar di Milano (associata al Consorzio Etruria) totale di lire 2.218 milioni piu' IVA; 4) Comesa di Milano totale di lire 2.325 milioni piu' IVA; 5) Siemens di Milano totale di lire 1.382 milioni piu' IVA. Dopo varie riunioni la Commissione preposta al giudizio decise di valutare le offerte in base ai seguenti parametri: a) distribuzione delle attivita' e dei percorsi; b) opere murarie; c) impianti tecnologici; d) apparecchiature elettromedicali. dal verbale della riunione della Commissione, allegato alla delibera di aggiudicazione n. 1796 del 10 ottobre 1988 dell'USL n. 3 Versilia, risultano le seguenti valutazioni: a) distribuzione delle attivita' e dei percorsi. Dal punto di vista delle soluzioni progettuali per la rianimazione, la proposta della ditta Puliti e della Cogefar "sono ritenute di equivalente valore" con maggiore completezza per quella della ditta Cogefar. Procedendo all'esame delle soluzioni per la zona del reparto delle malattie cardiovascolari la soluzione Cogefar viene dichiarata buona, quella della Ditta Puliti, pur risultando adeguata nella distribuzione dei locali, presenta alcune carenze che ne riducono la funzionalita'. b) opere murarie. L'offerta della Ditta Puliti e' adeguata anche se si rileva la mancata previsione della compartimentazione antincendio. La spesa totale e' prevista in L. 340.000.000, quella della Ditta Cogefar anche la compartimentazione antincendi con spesa totale di lire 374 milioni. c) impianti tecnologici. Nell'offerta della ditta Puliti risultano escluse alcune opere quali quelle relative alla segnaletica e agli orologi, all'impianto interfonico, all'impianto rilevazione incendi, l'offerta della ditta Cogefar e' qualitativamente superiore; e' prevista l'integrazione di opere utili al miglior servizio (impianto citofonico, interfono, impianto TV). Le considerazioni conclusive sulla Cogefar sono che e' l'unica che risponda in modo completo alle richieste di capitolato. Essa inoltre offre opere integrative, utili per ottenere un servizio di migliore qualita'. La dettagliata documentazione ed il relativo preventivo di spesa consentono di portare a termine i lavori senza dover ricorrere come accadrebbe per altre concorrenti, ad opere aggiuntive e a lavori supplettivi, per rendere le strutture in appalto complete e funzionanti. Il maggiore importo e' pertanto - secondo i Commissari giudicanti - da attribuire alla migliore qualita' dei componenti e alla maggior quantita' di materiali previsti. d) apparecchiature elettromedicali. Relativamente all'offerta della ditta Puliti (5 milioni)emerge la necessita' di completare le carenze, relativamente al capitolato le apparecchiature proposte sono qualitativamente sufficienti per un buon funzionamento di entrambi i reparti. Quanto all'offerta della ditta Cogefar (1.055 milioni) viene dichiarato che tutte le apparecchiature sono del massimo livello, con tecnologia d'avanguardia, le apparecchiature offerte dalla ditta Cogefar sono da ritenersi molto valide sotto il profilo tecnologico ed in grado quindi di assicurare un ottimale funzionamento dei due reparti; la Commissione tecnica propose l'affidamento dell'appalto alla Cogefar sulla base di 6 punti "tecnici", una considerazione economica generica (i prezzi sono congrui) e sulla base del tempo di esecuzione piu' breve (sei mesi); con deliberazione n. 1796 del 10 ottobre 1988 esecutiva dall'1^ dicembre 1988 l'USL n. 3 Versilia ha giudicato l'appalto alla ditta Cogefar; l'iter seguito non e' un vero appalto concorso e comungue la procedura non presenta i requisiti indispensabili di una seria competizione tra concorrenti. Non e' stata rispettata la par condicio fra i concorrenti, ne' l'interesse della pubblica amministrazione, poiche' e' mancato un confronto per la disomogeneita' artefatta delle offerte ed il giudizio della Commissione e' stato un giudizio esclusivamente tecnico e non tecnico economico. Infatti, la valutazione economica della Commissione non puo' essere liquidata con l'affermazione generica della congruita' dei prezzi, prescindendo dall'importo base a disposizione del progetto, che seppure non e' vincolante in termini assoluti, non puo' essere insignificante o, peggio ancora, fuorviante per i concorrenti in buona fede che non possono trascurare la somma messa a disposizione e disancorare il progetto in modo assoluto dal finanziamento proponibile. E' invece incontrovertibile che nel bando di gara si indica a disposizione del primo lotto la somma di L. 1.112 milioni Questa disponibilita' presuppone uno studio e una valutazione preliminare dell'Ente appaltante che, grosso modo, individua l'entita' e la qualita' di una certa soluzione con previsione di spesa correlata. Che esistesse una soluzione ipotizzabile e traducibile in progetto con la copertura finanziaria indicata e' confermata dall'offerta della ditta Puliti. In effetti la segnalazione del finanziamento ha costituito un inganno per le imprese che si sono affidate agli atti dell'USL; il comportamento della USL non e' stato a parere dell'interrogante ne' lineare ne' trasparente e cio' e' confermato dal fatto che contrariamente a quanto era possibile e doveroso - non c'e' stato alcun passaggio interlocutorio che consentisse di omogeneizzare le offerte, cosi' da potere esprimere effettivamente un giudizio comparativo tecnico-economico; nell'operare della pubblica amministrazione esistono regole e princi'pi che non possono essere trascurati. Fra princi'pi non trascurabili, che nelle forniture e nei lavori vengono particolarmente in evidenza, v'e' quello della par condicio e della buona fede. Se l'Amministrazione non ha limiti finanziari, indice l'appalto concorso senza indicare il limite di prezzo. Se ha dato un'indicazione, ci sara' stata pure una ragione ed e' ovvio che tale indicazione avrebbe dovuto avere un effetto sui concorrenti ed il progetto avrebbe dovuto essere di livello tecnico-qualitativo compatibile con il finanziamento. L'indicazione del finanziamento non puo' non avere alcun senso. All'atto pratico - e la cosa non e' marginale - l'indicazione del iinanziamento e' servita a sviare chi gli ha dato un peso e a favorire chi lo ha completamente ignorato; l'offerta della ditta Cogefar e' superiore di quasi 1.000 milioni rispetto a quella della ditta Puliti. E la maggiore spesa di 1.000 milioni e' su un'opera prevista e finanziata per 1 miliardo e 112 milioni; l'impresa che ha presentato un progetto con un preventivo di lire 1.266 milioni se avesse saputo che poteva disporre di 1 miliardo in piu' avrebbe potuto benissimo offrire segnaletica ed orologi, impianto interfono e simili ed in tal modo avrebbe potuto presentare un'offerta completa come quella presentata dalla ditta Cogefar; e' abbastanza singolare che una impresa che e' chiamata a sviluppare un progetto di un'opera che dispone di un limitato finanziamento, prospetti opere e attrezzature integrative o addirittura ag iuntive, ignorando completamente il limite finanziario. Non poteva la Cogefar immaginare che il finanziamento disponibile sarebbe stato raddoppiato e quindi che non c'erano limiti di copertura; le imprese partecipanti non potevano ignorare che il paragrafo 5 del capitolato prevedeva un insieme di criteri di aggiudicazione ed anche la riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso che guanto offerto, pur se rispondente alle aspettative, non risultasse fattibile in relazione alla disponibilita' posseduta; lo stesso ragionamento vale per le attrezzature visto che la ditta Puliti ha offerto attrezzature dal costo di 570 milioni mentre quelle della Cogefar assommano a 1.055. milioni ci mancherebbe altro che queste ultime non fossero migliori!; l'anomalia della procedura ha avuto i suoi primi effetti con l'aggiudicazione dell'appalto concorso: l'opera e' stata fittiziamente divisa aggiudicando l'appalto concorso alla ditta Cogefar ma incaricando la ditta stessa dei lavori e posa in opera delle attrezzature limitatamente ad un primo stralcio di lire 1.234 milioni e cioe' nei limiti del finanziamento -: se non ritenga questo modo di comportarsi in palese e stridente contraddizione con regole fondamentali di corretta amministrazione e, se del caso, quali iniziative intenda assumere. (4-02536)
In riferimento a quanto segnalato dalla S.V. con l'atto parlamentare in oggetto, questo Ministero ha assunto elementi informativi presso i competenti organi territoriali. In particolare, si fa riferimento ai soli elementi informativi forniti dalla U.S.L. n. 3 Versilia, per il tramite del Commissariato del Governo nella regione Toscana. La predetta U.S.L., in merito a quanto segnalato dalla S.V., osserva quanto qui esposto. Si premette che la forma di aggiudicazione della gara "de quo" e' caratterizzata da elementi nettamente distinti dalle forme previste per l'asta pubblica e la licitazione privata. Infatti, in queste due forme di gara, l'oggetto del contratto e' ben specificamente delineato da parte della P.A. procedente, tanto che l'ambito di manovra rimesso ai partecipanti alla gara e' essenzialmente circoscritto alla determinazione del costo complessivo dell'opera o della fornitura da realizzare; pertanto, una volta realizzate le condizioni economiche richieste dal bando stesso, l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta piu' vantaggiosa, dal punto di vista economico. Nell'appalto-concorso, invece, la P.A. fornisce ai partecipanti un progetto di massima, lasciando piena liberta' alle ditte partecipanti di indicare le condizioni alle quali sono disposte ad eseguire l'opera. Infatti, le ditte partecipanti, non solo individuano le modalita' tecniche di realizzazione dell'opera, ma ne determinano anche il prezzo e la scelta del contraente non e' necessariamente ancorata alla migliore offerta economica, ma e' il risultato di una valutazione discrezionale e complessiva di vari fattori tecnici ed economici, che in tal modo conducono alla individuazione del migliore offerente; pertanto, la scelta puo' anche legittimamente non cadere sull'offerta economicamente piu' vantaggiosa. In particolare, la procedura utilizzata dalla U.S.L. n. 3 Versilia, per la concessione dell'appalto in questione, si caratterizza per una ampia potesta' discrezionale in capo alla Amministrazione appaltante (o, meglio, alla Commissione giudicatrice), discrezionalita' che viene a consistere nell'obbligo per la stessa di prescindere da un mero raffronto dei prezzi contenuti nelle offerte presentate, fondandosi piuttosto la scelta su una valutazione complessiva delle proposte formulate, operando il raffronto proprio sui progetti in quanto tali e sulla loro idoneita' alla soddisfazione dell'interesse a cui tende la gara stessa (si veda a questo proposito l'articolo 24 legge n. 584/1977). Pertanto, essendo legittimo per i concorrenti discostarsi dalle indicazioni di massima fornite dall'Amministrazione, ancor piu' legittimo e' per l'Amministrazione discostarsi dalle sue determinazioni, proprio perche' di carattere generale, indicate solo per offrire un parametro di riferimento ai partecipanti, ma necessariamente destinate ad essere integrate dai progetti delle ditte stesse. In ragione della particolare procedura scelta, l'appalto-concorso appunto, i progetti possono legittimamente suggerire soluzioni tecniche ed economiche assai distanti da quelle originariamente previste nel bando di gara, spettando poi all'Amministrazione procedente valutare la loro rispondenza alle finalita' che si intende perseguire con l'appalto. Pertanto, e' da ritenersi pienamente legittima l'aggiudicazione a chi ha anche indicato un prezzo piu' alto, quando l'Amministrazione, verificata la compatibilita' finanziaria e l'esistenza dei fondi necessari, ritenga che il progetto presentato sia piu' adeguato, rispetto a quelli presentati da altri, alle finalita' richieste e compensi, dunque, il maggior costo da sostenere. E' utile ricordare che, per giurisprudenza costante, l'Amministrazione appaltante puo' accogliere le offerte che economicamente superino il prezzo fissato nel bando, quando tale scelta sia dettata da motivazioni di interesse pubblico, poiche' la scelta appare quella preferibile per la realizzazione dell'opera da appaltarsi. Per quanto sopra esposto, la predetta U.S.L. ritiene di avere pienamente osservato le regole che presiedono lo svolgimento e l'aggiudicazione delle gare caratterizzate dalla forma dell'appalto-concorso e di aver utilizzato questa procedura in quanto ritenuta la piu' idonea alla realizzazione delle finalita' previste. Si rappresenta, infine, che la U.S.L. in questione, non accoglie la censura formulata dalla S.V. circa la lesione della "par condicio" tra i concorrenti. Infatti, tale violazione non esisterebbe per il semplice fatto che tutte le ditte partecipanti alla gara sono state poste nelle medesime condizioni iniziali di partenza, in quanto il capitolato d'appalto, corredato di tutti i suoi elementi, e' stato fornito a tutte con le medesime caratteristiche e modalita' di esecuzione. Il Sottosegretario di Stato per la sanita': Fiori.