Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00061 presentata da MASTRANTUONO RAFFAELE (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19920624
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: nel comune di Forio (NA) si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale il 5 e 6 maggio 1990; i risultati elettorali sono stati impugnati al TAR Campania che, con sentenza della terza sezione in data 7 maggio 1991 ha accolto il ricorso riguardante il cosiddetto "voto assistito" (per un numero totale di 36 voti) nonche' la mancata attestazione dei risultati elettorali ai verbali della nona e decima sezione elettorale; a seguito della predetta sentenza della terza sezione del TAR Campania il prefetto di Napoli sospese il consiglio comunale di Forio ed a nominare un commissario prefettizio per la gestione provvisoria ed ordinaria del comune; la su richiamata sentenza del TAR Campania venne impugnata presso il Consiglio di Stato che con sentenza del 12 maggio 1992, n. 386, accolse l'impugnativa proposta in ordine al cosiddetto "voto assistito" rigettando il ricorso circa l'errata attestazione dei risultati cosi' come trascritta sui verbali della nona e decima sezione elettorale del comune; in conseguenza della predetta decisione, lo stesso Consiglio di Stato ordino' all'autorita' amministrativa di far ripetere le votazioni nelle sezioni nona e decima del comune di Forio; pertanto, il prefetto di Napoli, ai sensi dell'articolo 79, secondo comma, del testo unico per le elezioni dei consigli comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, d'intesa con il Presidente della Corte di appello di Napoli, decreto' in data 19 maggio 1992 la ripetizione delle votazioni per i giorni 5 e 6 luglio 1992; a fronte di un simile lineare svolgimento dei fatti, e' stato posto in essere una pretestuosa ed infondata azione minoritaria tesa ad impedire il libero esercizio del voto (attraverso inefficaci raccolte di firme) nonche' il regolare svolgimento della competizione elettorale; un episodio di delinquenza individuale e' stato prontamente utilizzato per evidenziare un presunto stato di tensione del tutto inesistente, come puo' essere attestato dalla stessa autorita' di pubblica sicurezza; attraverso il decreto del prefetto, di indizione dei comizi elettorali parziali per il 5 e 6 luglio 1992, e' stato prodotto un nuovo ricorso al TAR assurdo ed infondato, finalizzato a creare un fittizio clima di attesa -: quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per far rispettare una legittima decisione del Consiglio di Stato garantendo l'agibilita' democratica per il libero svolgimento delle elezioni parziali del 5 e 6 luglio 1992; quali iniziative siano state assunte per attivare gli organi dello Stato, come l'avvocatura, per difendere nelle sedi proprie (TAR Campania) una decisione corretta e legittima del prefetto di Napoli e per impedire che attraverso una piccola ma ben orchestrata azione di provocazione a parere degli interroganti, assurda ed infondata venga violata, in un aspetto fondamentale che riguarda il libero esercizio del voto ed il rispetto della volonta' popolare, la certezza del diritto dello Stato democratico; quali garanzie intenda predisporre affinche' quanto prima i comune di Forio - commissariato fin dal 4 giugno 1991 - venga restituito all'amministrazione ordinaria espressiva della libera volonta' democratica dei cittadini di Forio, anche al fine di consentire un governo efficiente ed imparziale dell'ente che in questo periodo non e' stato sempre assicurato dall'amministrazione commissariale; quali iniziative intenda porre in essere affinche' il tranquillo clima del comune non venga turbato e le elezioni si svolgano nella massima regolarita'. (5-00061)