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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02610 presentata da PREVOSTO ANTONIO NOTO NELLINO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920625

Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. - Per sapere - premesso che: l'impresa Ferrocemento di Roma non ha rispettato la scadenza prevista (26 maggio 1992), per la consegna della diga Cumbidanovu dell'alto Cedrino (Orgosolo); non sono chiari e suscitano forti preoccupazioni i motivi veri che hanno spinto l'impresa Marcis Antonino (Macomer), sub-appaltatrice ad abbandonare i lavori di sbancamento consentendo che gli stessi fossero affidati ad altra impresa di Isernia; allo stato, i lavori eseguiti sembrano essere pari al 20 per cento dell'intera opera; suscitano molti dubbi i motivi addotti dall'impresa per il licenziamento di 21 lavoratori edili; le decisioni unilaterali della Ferrocemento, e il clima pesante che ha accompagnato l'intera vicenda, hanno provocato una ferma reazione da parte del sindacato, dei lavoratori e delle comunita' locali; la diga in costruzione puo' rappresentare una risorsa strategica per i territori interessati; l'articolo 340, allegato 7, della legge 2248 del 20 marzo 1985 prevede: "L'Amministrazione e' in diritto di rescindere il contratto quando l'appaltatore contravvede agli obblighi e alle condizioni stipulate"; l'articolo 14, comma 3-bis, della legge n. 203 del 12 luglio 1991 recita: "il Commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche (...) ed il Prefetto (...) possono richiedere all'Ente o Organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara di appalto e sulla esecuzione del contratto di appalto"; lo stesso articolo, comma 3-sexies, recita: "Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'Amministrazione o l'Ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorita' la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto di appalto" -: se non ritenga di predisporre un'immediata indagine ispettiva che accerti la veridicita' dei fatti prevedendo, nel contempo, a creare le condizioni per il ritiro dei provvedimenti di licenziamento adottati; se, in caso di accertata violazione, si ritenga di valutare l'opportunita' di procedere alla rescissione del contratto con la Ferrocemento fissando, contestualmente, tempi, modalita' e procedure che consentano la continuita' dell'occupazione e il completamento dell'opera. (4-02610)

E' da premettere che, ai sensi della legge n. 64 del 1986 (articolo 4, comma 3, lettera c), l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha il compito di assicurare la realizzazione dei progetti previsti nei piani annuali mediante finanziamento disposto dal CIPE, senza alcun potere di controllo sugli atti posti in essere dal soggetto attuatore, che assume la completa competenza e quindi la responsabilita' della realizzazione stessa dei progetti. Cio' premesso e in conformita' alle sopracitate norme, in data 21 marzo 1989 l'agenzia ha stipulato con il consorzio di bonifica della Sardegna centrale la convenzione 61/88, avente ad oggetto il finanziamento per assicurare la realizzazione della diga di Combifanovu. A seguito di licitazione privata effettuata dal soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 24, lettera b), della legge n. 584 del 1977, i lavori sono stati affidati all'impresa Ferrocemento in data 10 giugno 1989 e consegnati alla stessa impresa in data 27 luglio 1989. I lavori in questione hanno subi'to una prima sospensione in quanto l'impresa fu soggetta ad atti criminosi. I lavori, superati gli inconvenienti piu' sopra indicati, sono stati ripresi con un ritardo di circa sette mesi rispetto al programma di esecuzione. Le successive verifiche effettuate dai funzionari dell'agenzia, a parte i ritardi accumulati inizialmente, hanno messo in evidenza un articolato contenzioso tecnico-amministrativo tra il consorzio convenzionato e l'impresa Ferrocemento, con conseguente rallentamento dei lavori stessi. L'Agenzia per il Mezzogiorno, pur non entrando nel merito di decisioni che sono e rimangono di esclusiva competenza del soggetto attuatore, ha provveduto ad invitare il consorzio, oltre che per le vie brevi nel corso delle ispezioni, anche formalmente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, ai sensi delle norme che regolano l'attivita' esecutiva in materia di lavori pubblici, per superare le questioni insorte. Da ultimo con nota del 20 dicembre 1991, lo stesso consorzio e' stato sollecitato a relazionare in merito alla situazione di ritardo verificata, con invito ad indicare quali adempimenti ritenesse di adottare per rimuovere gli ostacoli che impedivano una rapida prosecuzione dei lavori. Il consorzio in questione, con nota del 17 gennaio 1992, nel far presente che i lavori erano stati ripresi, escludeva che vi fossero ragioni tali che consentissero l'applicazione della risoluzione in danno nei confronti dell'impresa Ferrocemento. Quest'ultima, con nota del 16 giugno 1992, pur non avendo nessun obbligo nei confronti dell'agenzia stessa, estranea al rapporto di appalto tra la Ferrocemento e il consorzio ha provveduto a segnalare le cause che, a suo dire, impedirebbero di dare corso con regolarita' alle lavorazioni previste nel programma dei lavori e nel contempo a far conoscere l'instaurazione di un giudizio presso il tribunale civile di Nuoro per il riconoscimento di somme derivanti da riserve avanzate, con presumibile aggravamento di oneri. Sulle questioni piu' sopra evidenziate si ritiene di sottolineare che l'agenzia, pur effettuando forme di controllo e verifica finalizzate ad accertare il buon uso del finanziamento concesso in conformita' alle clausole convenzionali, non ha altri poteri se non quelli connessi con la sospensione e la eventuale proposta di revoca del finanziamento, rientrando nell'esclusiva responsabilita' del consorzio adottare in sede di esecuzione dei lavori le decisioni ritenute piu' opportune, senza che l'agenzia possa in alcun modo sostituirsi ad esso. Peraltro e' da rilevare che, allo stato, il problema del contenzioso in atto tra Ferrocemento e consorzio appare condizionato dalla particolarita' dell'opera (diga) che, per sua stessa natura, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1^ novembre 1959, n. 1363 riguardante il regolamento per l'esecuzione delle dighe richiede necessari adeguamenti del progetto in sede dei lavori e una particolare vigilanza da parte del Servizio dighe ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363. Fermo, quindi, restando che l'intervento dell'agenzia non puo' avere ambiti diversi da quelli sopra segnalati, alla luce di quanto fatto presente dall'impresa con la sopracitata nota del 6 giugno 1992 circa le indicazioni che sarebbero state avanzate dal Servizio dighe sulla necessita' di adeguare il progetto alla situazione reale, l'agenzia medesima ha provveduto a richiedere formalmente al consorzio lo stato della situazione stessa, avuto riguardo alle eventuali prescrizioni di adeguamento progettuale che, secondo notizie notificate dall'impresa, sarebbero state impartite dal Servizio dighe. Allo stato, l'agenzia e' in attesa di ricevere una specifica relazione del consorzio onde valutare se vi siano elementi tali che possano consigliare di proporre a questa amministrazione l'eventuale revoca del finanziamento. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordi- nari nel Mezzogiorno: Reviglio.



 
Cronologia
giovedì 18 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro conferisce a Giuliano Amato l'incarico di formare un nuovo Governo.

venerdì 26 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Con una storica pronuncia, la Corte dei conti nega il visto di regolarità al bilancio dello Stato.