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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02632 presentata da LONGO FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920625

Al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: alla fine del 1991 l'USL n. 21 del Veneto decideva la chiusura del servizio di patologia ostetrica presso il presidio ospedaliero di Padova, servizio che era localizzato nell'edificio che e' sede anche della clinica ostetrico-ginecologica; detta decisione, dopo aver a lungo ignorato la situazione di crisi del servizio dovuta a carenza di direzione, scaturiva dal parere espresso dal sovrintendente sanitario dell'ospedale, professor Diana, che in modo assai preciso indicava nella confusione di direzione tra patologia ostetrica e clinica ostetrica-ginecologica - determinata dai comportamenti dei professori De Laurentis e Onnis, direttori-primari dei rispettivi reparti - la causa delle difficolta'. Confusione risoltasi, con l'avallo del rettorato dell'universita' di Padova, nel pratico assorbimento del servizio e dei suoi posti-letto nell'area di influenza del professor Onnis, con l'inserimento, nel servizio di patologia, di personale sanitario (il professor Mega) trasferito dalla clinica ostetrica, in un progressivo peggioramento e annullamento dell'identita' del servizio stesso, e con l'esclusione e l'esautoramento degli "aiuti" di patologia ostetrica, professor Laureti e dottor Viezzi, da ogni funzione di direzione e di supplenza del professor De Laurentis, sistematicamente in congedo, e da ogni attivita' operatoria; il parere del professor Diana, dopo aver fatto risalire tale stato di crisi del servizio di patologia a fatti molto prolungatisi nel tempo, si concludeva con la proposta di istituzione di una commissione d'indagine "esterna alla USL n. 21 e all'universita' di Padova per verificare ... se sia stato compiuto abuso in atti d'ufficio nell'esercizio della funzione primariale stessa e se vi sia stato uso scorretto di risorse umane a disposizione con conseguente danno anche economico per l'Amministrazione ..."; da una abbondante documentazione giornalistica, e da una storia assai fitta di procedimenti giudiziari, la chiusura del servizio appare l'ultimo atto di una "guerra" condotta contro il professor Laureti, aiuto del professor De Laurentis, per escluderlo dalla possibilita' di prestare autorevolmente la propria opera nella struttura ospedaliera padovana, e per unificare sotto l'influenza del professor Onnis la gestione delle strutture di ostetricia attinenti alla convenzione tra USL n. 21 e universita' di Padova; dalla vicenda in esame emergerebbe un uso assai poco edificante di "condizionamenti" nei confronti di consigli di facolta' di medicina della locale universita' e di pilotaggio di commissioni di concorso per l'incarico di direzione delle scuole autonome di ostetricia di Venezia e Udine negli anni 1983 e 1984, secondo la peggiore "tradizione" baronale dell'universita' e senza fermarsi di fronte a palesi abusi di potere e a gravi lesioni al diritto a concorrere del professor Laureti (abusi e lesioni peraltro sanciti e colpiti sul piano amministrativo da una sentenza inequivocabile del Consiglio di Stato n. 1063 del 1985); in particolare, all'interrogante appare discutibile e sanzionabile il ruolo del professor Onnis, la cui azione di condizionamento contro il professor Laureti sembra scaturire dalla presentazione nel 1983 (da parte dello stesso Onnis) di una querela per calunnia contro il professor Laureti, querela poi ritirata; imputato poi presso la pretura di Padova dei reati di cui agli articoli 81 e 323 del codice penale (abuso di potere e altri) lo stesso professor Onnis sara' oggetto l'8 febbraio 1988 di sentenza di "non doversi procedere per amnistia", sentenza preceduta dalla constatazione da parte del pretore "di non aver potuto formulare allo stato degli atti giudizio assolutorio"; nel quadro di questa "guerra" senza esclusione di colpi, va fatta risalire un'incredibile montatura costruita nel 1988 contro il professor Laureti, accusato del reato di procurato aborto e poi prosciolto nelle indagini preliminari (va rilevato che nella sua relazione il perito d'ufficio, il professor Introna, dopo aver attestato la perizia del medico e l'esattezza della sua diagnosi e terapia, faceva risalire la denuncia al clima di contrapposizione esistente nella struttura ospedaliera); la chiusura del servizio peggiora la qualita' dell'offerta assistenziale sanitaria del presidio ospedaliero padovano in materia di ostetricia, e rende ancor meno attendibile il funzionamento della clinica ostetrica diretta dal professor Onnis, oggetto da molti anni di critiche e rilievi pesanti in merito ad esiti traumatici di casi di parto e alle "strategie" terapeutiche e chirurgiche usate; molte ex pazienti del servizio di patologia ostetrica hanno pubblicamente espresso la propria protesta per la liquidazione del servizio, e per la emarginazione dei medici che vi operavano, e in particolare del professor Laureti -: a) quali iniziative intenda assumere per verificare, sulla scorta della citata sentenza del Consiglio di Stato e dei fatti segnalati, la gravita' del funzionamento distorto dei meccanismi concorsuali istruiti dalla facolta' di medicina dell'universita' di Padova e quali provvedimenti intende adottare per porvi rimedio e per accertare le relative responsabilita'; b) quali ulteriori iniziative intenda sviluppare per sollecitare il ripristino del servizio di patologia ostetrica e, con esso, la possibilita' dell'uso piu' positivo di competenze professionali e di attivita' didattico-accademiche troppo a lungo mortificate e penalizzate. (4-02632)

Nella sentenza del Consiglio di Stato depositata nell'agosto 1988 a pag. 2 si fa riferimento alla domanda del dottor Laureti volta ad ottenere l'incarico della direzione delle scuole di ostetricia di Venezia e di Udine per l'anno accademico 1983/84. Per tali incarichi la sentenza fa riferimento alle deliberazioni del Consiglio di facolta' del 20 ottobre 1983 e del 24 novembre 1983 contro le quali il Laureti e' ricorso al TAR del Veneto n. 2701/83 R.G. Ma la sentenza non cita quanto era stato deliberato nelle precedenti sedute dedicate allo stesso argomento. Infatti dai verbali del consiglio di facolta' si evince: Nella seduta del 28 aprile 1983 il Consiglio approva che sia esposto per la durata di giorni 15 un bando di concorso. Nella seduta del 7 luglio 1983, essendo pervenute varie domande, il preside, senza specificare i nomi degli aspiranti, propone che sia nominata una commissione con compiti istruttori. Il professore Onnis dichiaro' la propria indisponibilita' a far parte di detta commissione istruttoria ed analogamente il professore De Laurentiis. Uno dei membri della facolta', propose di ricorrere al contributo di esperti provenienti da altre sedi prossime a quella di Padova, come Ferrara, Verona o Trieste. La facolta', con 108 favorevoli, 7 astenuti e 16 contrari, approvo' che la commissione fosse composta dai titolari della clinica ostetrica dell'universita' di Ferrara, Verona e Trieste e dai professori Peracchia e Cevese, titolari di clinica chirurgica a Padova. Nella seduta del 27 luglio 1983 il preside rese noto che tale procedura, non poteva avere luogo in quanto in contrasto con una ministeriale del 8 agosto 1979 concernente le procedure per gli incarichi di insegnamento; nella medesima, a pag. 2, e' testualmente scritto: "non puo' consentirsi il conferimento dei suddetti incarichi in quanto hanno fatto parte delle relative commissioni docenti che non figurano tra i professori di ruolo o incaricati stabilizzati della facolta'...". Pertanto il preside invito' la facolta' ad emendare la deliberazione precedentemente assunta. Venne allora nominata un'altra commissione formata esclusivamente da professori della facolta' e composta dai professori Cevese e Peracchia oltre ai professori Onnis, Zacchello, Lise e Meloni; la citata composizione fu approvata con 110 voti favorevoli, 6 contrari e 11 astenuti. Nella seduta del 20 ottobre 1983 il presidente della suddetta commissione, professore Cevese, riferiva che la commissione stessa non aveva ritenuto di poter aderire nel caso specifico alla applicazione rigorosamente letterale dell'articolo 4 della legge 20 novembre 1973 n. 766 sottolineando l'importanza di quanto previsto dall'articolo 13 del R.D. 24 luglio 1940, n. 1630; tale articolo prevede che il direttore (incaricato o no) di una scuola autonoma di ostetricia assuma anche le funzioni di primario della corrispondente divisione. Ne viene di conseguenza che i titoli dell'aspirante e la documentazione prodotta devono documentare l'idoneita' a svolgere le funzioni assistenziali richieste da un primario. La documentazione presentata dal dottor Laureti non viene ritenuta dalla commissione adeguata per l'assunzione del ruolo di primario, La facolta' nomino' per la scuola di Udine il professore Ceci con 154 voti favorevoli, 9 astenuti e nessun contrario e per la Suola di Venezia il professore Rondinelli con 149 voti favorevoli, 1 contrario e 13 astenuti. Il senato accademico, nella riunione del 16 novembre 1983, invito' la facolta' ad assumere una nuova deliberazione sulla materia in oggetto. Nella seduta del 24 novembre 1983, seguendo i criteri proposti dalla commissione istruente - "secondo i quali ai fini dell'attribuzione di un incarico di direzione di scuola autonoma di ostetricia e' necessaria la documentazione di una adeguata attivita' clinico-pratica oltre ad una adeguata maturita' scientifica e didattica in rapporto al fatto che il R.D. 24 luglio 1940, n. 630 all'articolo 13 prevede che il direttore di scuola autonoma di ostetricia assuma anche le funzioni di primario della corrispondente divisione" - la facolta' approvo' di riconoscere la "studiosita'" agli aspiranti che dimostravano di possedere anche una adeguata attivita' clinico-pratica con 69 voti favorevoli, 11 contrari e 34 astenuti. Su questa base la facolta' escludeva dalle graduatorie il dottor Laureti "... in quanto la statistica operatoria presentata dal candidato, oltre ad essere in ogni caso molto modesta e comunque insufficiente a qualificare il candidato per il concorso in esame, non puo' essere ritenuta valida perche' non avallata dal direttore dell'istituto e dalla direzione sanitaria". Alla direzione della scuola di Udine veniva nominato il professore Ceci con 84 voti favorevoli, 1 contrario e 29 astenuti; alla scuola di Venezia veniva nominato il professore Rondinelli con 86 voti favorevoli, 2 contrari e 26 astenuti. Contro le decisioni della facolta' il dottor Laureti ricorreva al TAR del Veneto. Alla direzione delle scuole di Venezia e di Udine nel successivo anno accademico 1984/85 il consiglio di facolta' dedicava ben 3 sedute. Nella seduta del 24 gennaio 1985 veniva esplorata la possibilita' di conferire gli incarichi non piu' in base alla predetta legge 20 novembre 1973 n. 766 ma in base alla legge 477/1984. Il Ministero della pubblica istruzione, rispondendo in data 11 gennaio 1985 con prot. n. 5195/5030/5734 al fogli del 13 settembre e del 15 ottobre 1984 nn. 13306 e 14799 del rettore dell'universita' di Padova, indicava che "la citata legge 477/84 apporta con gli articoli 1 e 3 modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 382; considerato poi che il decreto presidenziale n. 382/1989 non si applica alla scuola autonoma di ostetricia, non si puo' dare seguito all'istanza presentata dal professore Rondinelli per ottenere la supplenza suddetta". Preso atto di quanto sopra, la facolta', che aveva bandito in data 23 giugno 1984 il concorso per il conferimento dell'incarico annuale per la direzione delle scuole di ostetricia di Venezia e di Udine, procedeva applicando come nell'anno precedente la legge n. 766 del 20 novembre 1973. Il dottor Laureti, assistente di ruolo, presentava le stesse pubblicazioni e la stessa casistica operatoria dell'anno precedente, che veniva nuovamente valutata non idonea nel giudizio comparativo con gli altri candidati, in quanto non avallata dal direttore dell'istituto e dalla direzione sanitaria o documentata in alcun altro modo. Nella graduatoria per la scuola di ostetricia di Udine il dottor Laureti risultava preceduto dal professore Ceci, parimenti assistente a tempo pieno ma con maggiori titoli scientifici, didattici e di carriera. La facolta' approvava all'unanimita'. Nella graduatoria per la scuola di Venezia il dottor Laureti risultava con il punteggio piu' basso fra tutti i candidati, ma al primo posto in quanto unico candidato a tempo pieno, conformemente alla citata legge n. 766 del 1973. Alla votazione risultavano 17 voti favorevoli, 15 contrari e 150 astenuti, quindi ogni deliberazione veniva rinviata. Nella seduta in data 11 febbraio 1985 il preside informo' di aver conferito il 28 gennaio 1985 a Roma col direttore generale dell'istruzione universitaria. In tale occasione il Ministero della pubblica istruzione aveva ribadito di ritenere che la procedura per l'attribuzione dell'incarico doveva essere quella prevista dall'articolo 4 della legge n. 766/1973, che non prevede le deroghe fino a quel momento ammesse dall'articolo 7 della legge 62/1967. Pertanto la facolta' ha riconsiderato i profili dei candidati ed ha approvato una graduatoria per la scuola autonoma di ostetricia di Venezia (identica a quella non approvata nella seduta precedente) con 126 voti favorevoli, 1 contrario, 34 astenuti che vede il dottor Laureti al primo posto. Il senato accademico due giorni dopo (13 dicembre 1985) ha approvato le delibere della facolta' del 24 gennaio 1985 e dell'11 febbraio 1985 conferenti gli incarichi di direzione delle scuole autonome di Udine e di Venezia rispettivamente al professore Ceci e al dottor Laureti. Le delibere sono giunte al Ministero della pubblica istruzione il 15 febbraio 1985, ma nella stessa data il ministro inviava al rettore dell'universita' di Padova una lettera (prot. n. 353, div. 11, sez. II), giunta a Padova il 21 febbraio 1985, in cui si affermava letteralmente che "ll ministro ha ulteriormente approfondito il problema alla luce delle nuove disposizioni ed e' pervenuto alla conclusione che il legislatore, nel sopprimere gli incarichi nelle universita', abbia implicitamente abrogato la normativa che disciplinava la materia anche per il conferimento degli incarichi di direttore-professore delle scuole autonome di ostetricia. Di conseguenza ritiene il ministro che in via analogica possono trovare ora applicazione nell'ambito delle scuole autonome di ostetricia le disposizioni che disciplinano l'affidamento degli insegnamenti nell'ambito delle facolta', mediante comparazione di eventuali candidature di professori ordinari e di professori associati". (In sostanza, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 382/80). Il preside replicava con telex del 26 febbraio 1985 segnalando le "difficolta' dare applicazione nuova procedura presente avanzato periodo anno accademico. Per questo permettomi chiedere concessione nulla-osta at conclusione iter amministrativo dando incarichi anno accademico 1984/85, definito con delibere questa facolta' 14 gennaio 1985 et 11 febbraio 1985 approvate senato accademico 13 febbraio 1985 immediatamente sottoposte codesto onorevole Ministero. Alternativamente prego inviare massima urgenza formale riscontro negativo suddette delibere, onde giustificare ulteriormente convocazione facolta' su soggetto gia' ampiamente discusso et deliberato, dichiaro ogni caso volonta' dare applicazione nuova procedura per anno accademico 1985/86. Insisto massima urgenza anche per pressioni procure Repubblica Venezia et Udine". Il 4 marzo 1985 il rettore dell'universita' di Padova riceveva dall'onorevole Falcucci, ministro istruzione il seguente fonogramma: "preside facolta' medicina con telex n. 532 del 26 febbraio prega dare nulla osta atti gia' formulati da organi accademici per scuole autonome ostetricia Venezia et Udine et rinviare ad anno accademico prossimo applicazione disposizioni contenute nella ministeriale 15 febbraio 1985 numero 353 punto tuttavia ministeriale stessa debet avere immediata applicazione punto facolta' est quindi invitata rideliberare at luce quanto esplicitato in detta ministeriale punto Falcucci ministro istruzione firmato Fazio". Il preside nella seduta del 12 marzo 1985 ha attivato la procedura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980 invitando nell'o.d.g. gli aspiranti a dichiarare la propria disponibilita' all'affidamento delle funzioni di professore-direttore delle scuole autonome di Venezia e di Udine. E' pervenuta una sola domanda per Udine, quella del professore Silvio Dalla Pria, professore associato della facolta'; l'esito della votazione vede 97 favorevoli, 1 contrario, 9 astenuti. E' pervenuta una sola domanda per Venezia, quella del professore Mario Rondinelli, professore associato della facolta'; l'esito della votazione vede 100 favorevoli, 1 contrario, 6 astenuti. Anche contro questa delibera della facolta' il dottor Laureti, che non faceva all'epoca parte della facolta' in quanto non era stato ancora "chiamato" come professore associato, ricorreva al TAR del Veneto. Il TAR del Veneto, con decisione del 28 giugno 1985 contro i ricorsi del dottor Laureti concernenti l'esclusione del procedimento per il conferimento dell'incarico di direzione delle scuole autonome di ostetricia, dichiarava cassata la materia del contendere in seguito alla delibera della facolta' del giorno 11 dicembre 1985 (con la quale il dottor Laureti, applicando la legge 766/1973, era al primo posto nella graduatoria per la scuola di Venezia e per l'anno accademico 1984/85). Il Consiglio di Stato, con decisione n. 940 del 1986 della VI sezione, riteneva fondate le lagnanze del dottor Laureti riguardanti soltanto il concorso per l'anno accademico 1983/84 (delibere del 20 ottobre e del 24 novembre 1983). Infatti per l'anno accademico 1983/84 il Laureti era stato escluso dalla graduatoria, a differenza di quanto era avvenuto per l'anno accademico 1984/85, occasione nella quale si discuteva se potesse essere applicata la nuova procedura per gli affidamenti a membri della facolta' invece dell'incarico secondo la legge 766/1973. Tuttavia il Consiglio di Stato apparentemente non ha tenuto conto del R.D. 24 luglio 1940 n. 1630 (funzioni dl primario della corrispondente divisione per i professori-direttori di scuole autonome di ostetricia), ma soltanto della legge 766/1973 e quindi non ha considerato la necessita' per i candidati di disporre di tutti i requisiti necessari per ricoprire tale incarico, compresi quelli atti a documentare l'idoneita' a svolgere le funzioni assistenziali richieste da un primario. La facolta' ha inequivocabilmente e ripetutamente manifestato la volonta' di opporsi a dover affidare le funzioni primariali connesse per legge con la direzione di una scuola autonoma di ostetricia a persona non idonea dal punto di vista assistenziale, soprattutto esistendo anche aspiranti pienamente idonei. Nel deliberare sugli incarichi per l'anno accademico 1983/84 la facolta' si e' opposta rifiutando di inserire in graduatoria il dottor Laureti in quanto dalla sua domanda risultava non dotato di casistica adeguata e regolarmente convalidata. Di fronte al ricorso al TAR del Veneto prontamente messo in atto dal Laureti la facolta', nel decidere per gli stessi incarichi nell'anno accademico seguente, pur non escludendo dalla graduatoria il Laureti ma ponendolo all'ultimo posto come punteggio, ha espresso parere contrario alla proposta del preside di conferire l'incarico al Laureti, con 150 voti astenuti, 15 contrari e 17 favorevoli (seduta del 24 gennaio 1985). Che questo fosse l'intendimento della facolta' nei riguardi del dottor Laureti lo si deduce anche dal fatto che nella stessa seduta mentre l'incarico per la scuola di Udine al professore Ceci secondo la legge 766/73 veniva approvato all'unanimita' (qui il Laureti risultava secondo in graduatoria), quando si tratto' di attribuire l'incarico al Laureti per la scuola di Venezia (Laureti era primo in graduatoria) la facolta' non accolse la proposta del preside. Di fronte a questa ferma e reiterata volonta' della facolta' di affidare la scuola autonoma di Venezia ad un docente dal cui curriculum risultasse adeguatamente documentata l'idoneita' ad assumere anche i compiti assistenziali collegati alla contestuale funzione primariale (combinato disposto dall'articolo 13 del R.D. n. 1630 del 1940 e dell'articolo 4 della legge n. 766 del 1973) il preside non ha avuto altra scelta che ricorrere al Ministero. Questi ha insistito perche' si ripetesse la delibera in applicazione alla legge 766/73. La facolta' allora non ha potuto che deliberare secondo le inderogabili indicazioni del Ministero, attribuendo in seconda istanza l'insegnamento per la scuola di ostetricia di Venezia al Laureti per l'anno accademico 1984/85. Successivamente in data 15 febbraio 1985 il ministro, dopo aver approfondito il problema, ha indicato che il decreto del Presidente della Repubblica 382/80 doveva applicarsi anche alle scuole autonome di ostetricia. Da tutto cio' si puo' agevolmente desumere che la facolta' ha operato con piena coerenza nelle sue delibere nel confronti del Laureti, opponendosi sempre al conferimento dell'incarico della direzione delle scuole autonome di ostetricia con concrete motivazioni. Vi e' solo l'eccezione della delibera del 11 febbraio 1985 con cui la facolta' conferisce l'indicato incarico; ma, come abbiamo constatato, cio' e' avvenuto per pressante indicazione del Ministero e sollecitazione a trovare una rapida conclusione per il delicato conferimento di funzioni. Tale orientamento peraltro e' stato dopo pochi giorni modificato allorche' appunto il Ministero stesso ha suggerito di applicare non piu' la legge n. 766/1973 ma il decreto del Presidente della Repubblica 382/80. Da una obiettiva analisi della sequenza dei provvedimenti assunti dalla facolta' medica dell'universita' di Padova per l'attribuzione dell'incarico di direzione delle scuole autonome di ostetricia di Venezia e di Udine negli anni accademici 1983/84 e 1984/85, si puo' concludere che le motivazioni di carattere assistenziale assunte dal consiglio di facolta' come criterio di valutazione consentono di escludere qualsiasi ipotesi di atteggiamento persecutorio nei riguardi del dottor Laureti. Il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: Fontana.



 
Cronologia
giovedì 18 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro conferisce a Giuliano Amato l'incarico di formare un nuovo Governo.

venerdì 26 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Con una storica pronuncia, la Corte dei conti nega il visto di regolarità al bilancio dello Stato.