Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00002 presentata da AGOSTINACCHIO PAOLO ANTONIO MARIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920701
La XIII Commissione, premesso che: l'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, recita: "1) A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate e' differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989. 2) Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui e' estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. 3) I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato fino ad un massimo di lire 150 milioni entro i limiti delle disponibilita' finanziarie riconosciute alle regioni"; gli Istituti bancari, per i mutui concessi nel rispetto della normativa succitata, a fronte dell'inadempienza della regione Puglia, che non ha provveduto al pagamento della quota di contributo in conto interessi, hanno richiesto agli operatori agricoli il pagamento delle somme non riscosse, sia pure confermando la futura possibilita' di rimborso; e' stata richiesta, inoltre, la sistemazione delle debitorie agrarie a tasso base di riferimento "con la resa dei conti all'amministrazione provinciale" che dovrebbe, successivamente, riconoscere il contributo spettante per legge; in virtu' delle disposizioni di cui sopra e nei limiti delle stesse alle regioni sono state corrisposte le somme stanziate "su presentazione di apposita rendicontazione" al Ministero dell'agricoltura e delle foreste; la regione Puglia non ha fatto fronte ai suoi impegni con il finanziamento delle operazioni in favore del mondo agricolo, nonostante la specifica destinazione dei fondi erogati ai sensi e per gli effetti delle citate leggi; le inadempienze regionali sono state, nel loro complesso, oggetto di azioni in sede penale; le inadempienze regionali producono da una parte l'effetto dell'aggravamento della crisi del settore, che puo' diventare irreversibile (la cessazione dell'attivita' di numerose aziende lo dimostra) anche in vista degli oneri connessi alla politica agraria comune; dall'altra una disparita' tra gli operatori di regioni adempienti ed operatori penalizzati dal difettoso e, in ogni caso, carente funzionamento di strutture come quelle della regione Puglia; appaiono necessari interventi finalizzati al superamento della situazione denunciata al fine di consentire il contenimento della crisi, quale premessa necessaria per ristrutturazioni aziendali che, con riconversioni colturali collegate ad un piano di sviluppo ben coordinato e comunque radicato nell'interesse dell'intera comunita', possano determinare iniziative in linea, tra l'altro, con la sia pure contestata politica agraria comune, impegna il Governo ad adottare iniziative dirette ad eliminare la incidenza negativa delle politiche regionali, nel settore specifico, sugli operatori agricoli, nonche' ad interventi sostitutivi della regione Puglia e, dovunque, si siano verificate le inadempienze concretizzatesi nella mancata erogazione di fondi a destinazione vincolata, in ogni caso di aiuti economici in favore degli agricoltori; alla realizzazione di un piano organico che non demandi alle singole regioni, anche in sede di deliberazioni da adottarsi dal "Comitato delle Regioni", istituito con il trattato sulla "Unione Europea", iniziative svincolate dalle direttrici di sviluppo complessive della politica nazionale relativa al comparto agricolo. (7-00002)