Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03220 presentata da BONINO EMMA (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920709
Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il 27 luglio 1976 la societa' Italcable licenzio' l'operatrice telefonica Silvia Pastore, incinta, per aver consentito che un terremotato del Friuli effettuasse gratuitamente una telefonata ai propri parenti in Australia. La stessa Italcable aveva tuttavia dato disposizioni affinche' ai terremotati fosse concessa la gratuita' delle telefonate; malgrado il licenziamento fosse stato, circa un anno dopo, annullato dal pretore del lavoro di Roma, Silvia Pastore non fu reintegrata nel posto fino al 1985, mentre invece le veniva corrisposta mensilmente la retribuzione. L'operatrice fu anche denunziata all'autorita' giudiziaria penale per il reato di corruzione e di truffa e solo nel 1989 fu assolta con formula piena dal primo reato e amnistiata per il secondo, senza quindi subire mai alcuna condanna penale; la stessa sorte subirono alcune diecine di colleghi della Pastore, la cui posizione processuale era pero' di gran lunga piu' pesante; a marzo 1992, il tribunale del lavoro di Roma, su appello dell'Italcable, dichiaro' legittimo il licenziamento inflitto 16 anni fa all'operatrice, che fu immediatamente licenziata dalla Societa' ed espulsa dall'azienda; ne' a Silvia Pastore, ne' al suo avvocato, era stato comunicato che il giorno 14 febbraio 1992 si sarebbe svolta l'udienza di discussione della causa d'appello; nessuno dei colleghi uomini dell'operatrice fu licenziato -: 1) se non ritengano, il ministro del lavoro ed il ministro delle partecipazioni statali, di assumere immediate iniziative nei confronti del Presidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore Generale della Societa' Italcable, per aver costoro violato intollerabilmente gli articoli 3 e 37 della Costituzione, le convenzioni OIL e le leggi ordinarie della Repubblica, in tema di parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e di divieto di discriminazione fondata sul sesso; 2) se non ritengano di invitare i suddetti Dirigenti della Italcable a disporre la revoca immediata del licenziamento dell'operatrice telefonica Silvia Pastore ed a reintegrarla nel posto di lavoro; 3) se non ritenga, il ministro di grazia e giustizia, di adottare le opportune iniziative volte ad accertare se nel comportamento del collegio giudicante (Tribunale civile di Roma, sezione lavoro) siano riscontrabili elementi che giustifichino la promozione dell'azione disciplinare davanti al CSM, poiche' detto collegio giudicante ha: emesso la sentenza di condanna a carico della lavoratrice Silvia Pastore in assenza di contraddittorio ed in violazione dei diritti della difesa; stabilito il principio aberrante secondo cui il venir meno, sedici anni or sono, dell'elemento della "fiducia" che sta a base del rapporto di lavoro, possa dispiegare effetti negativi, dopo un cosi' lungo periodo di tempo, sul rapporto stesso, che nel frattempo si e' pienamente ricostituito, sino a legittimarne lo scioglimento per sentenza. (4-03220)
In data 17 marzo 1976 alla signora Silvia Pastore, occupata presso il centro operativo Italcable di Acilia con le mansioni di operatrice telefonica, e' stata irrogata dall'azienda la sanzione di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, poiche' era stata sorpresa ad annullare il documento relativo ad una conversazione telefonica regolarmente avvenuta, per di piu' facendo uso di una linea sociale per una conversazione privata. In data 13 maggio 1976 alla stessa lavoratrice, sorpresa di nuovo ad attivare, questa volta, una conversazione telefonica internazionale da Roma all'Australia senza compilare il prescritto cartellino di traffico, la societa' Italcable ha intimato il licenziamento con lettera del 27 luglio 1976. Successivamente, a seguito del ricorso prodotto dall'interessata, con sentenza del 18 luglio 1977 il pretore di Roma, pur riconoscendo nel comportamento della ricorrente una violazione dei doveri contrattuali ed escludendo altresi' che la stessa avesse agito in buona fede, aveva dichiarato l'illegittimita' del licenziamento e ne aveva ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, ritenendo che la sanzione applicata in concreto fosse sproporzionata rispetto alla mancanza commessa. Dopo che la societa' Italcable aveva impugnato la predetta sentenza pretorile, in data 17 novembre 1978 il tribunale di Roma aveva disposto la sospensione del procedimento in sede civile sino alla conclusione del processo penale pendente nei confronti della signora Pastore per gli stessi fatti. Con sentenza emessa il 1^ giugno 1987, il tribunale penale di Roma, pur riconoscendo l'esistenza del delitto di truffa aggravata a causa del ripetersi del comportamento fraudolento della lavoratrice, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta amnistia. In merito sono state pronunciate sentenze conformi in data 27 aprile 1988 e 3 maggio 1989, rispettivamente dalla corte di appello di Roma e dalla corte di cassazione. Essendo nel frattempo venuta meno la causa di sospensione del procedimento in sede civile, la societa' Italcable aveva riaperto il processo civile con ricorso del 20 ottobre 1989, notificato in data 5 gennaio 1990 ai legali della lavoratrice, ai quali era stato altresi' notificato il 6 settembre 1991 il provvedimento con il quale il tribunale di Roma aveva disposto l'anticipazione alla data del 14 febbraio 1992 della discussione dell'udienza prima fissata al 7 aprile 1993. Con sentenza emessa nella stessa data del 14 febbraio 1992 il tribunale di Roma nell'accogliere l'appello proposto dalla societa' Italcable aveva dichiarato legittimo il licenziamento disposto il 27 luglio 1976 della dipendente Pastore Silvia. Alla lavoratrice - che aveva ripreso effettivo servizio in azienda dal 24 marzo 1984 - con lettera datata 12 marzo 1992 e' stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal 16 marzo 1992. Con ricorso d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile del 23 aprile 1992 la stessa lavoratrice ha richiesto la immediata reintegrazione nel posto di lavoro eccependo la nullita' della notifica eseguita in data 5 gennaio 1990 ai suoi procuratori e relativa alla riassunzione del giudizio civile sospeso. In data 15 maggio 1992 il pretore di Roma ha rigettato il predetto ricorso d'urgenza ritenendolo destituito di fondamento giuridico. I fatti riferiti, pertanto, non sembrano in alcun modo concretizzare discriminazione nei confronti della lavoratrice Pastore Silvia, secondo quanto statuito all'articolo 4, 7^ comma della legge 10 aprile 1991, n. 125 sulle azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.