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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03164 presentata da GAMBALE GIUSEPPE (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920709

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: risulta che l'amministratore straordinario della USL di Isernia, Dante Di Dario, non ha mai esercitato qualificata attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, qualita' essenziale richiesta dall'articolo 7 della legge n. 11 del 1990 e che, cio' nonostante ha ricevuto dalla giunta regionale del Molise tale incarico gestionale; dai curricula relativi agli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali del Molise, indicati in decreto del presidente della giunta regionale n. 832 del 14 giugno 1991, pubblicato su bollettino regionale n. 12 dell'1 luglio 1991 risulta che di sette amministratori straordinari, cinque sono nelle stesse condizioni di illegittimita' del precedente; nonostante la sentenza del TAR del Molise n. 3 del 1^ febbraio 1988 e le due conseguenziali sentenze per ottemperanza della precedente, n. 48 del 7 febbraio 1990 e n. 23 del 15 gennaio 1992, le UUSSLL interessate, tra cui quella di Isernia e la giunta regionale non hanno dato esecuzione alle stesse che con un provvedimento del commissario ad acta declassavano 15 dipendenti indicati nel ruolo del Molise, e che anzi la giunta regionale prontamente pubblicava con nuovo ruolo nel bollettino regionale n. 16 del 16 agosto 1991, non tenendo in alcun conto le suindicate sentenze inappellabili, sanava a parere degli interroganti illegittimamente ed arbitrariamente la posizione dei declassandi; la legge n. 111 del 1990 all'articolo 8 prevede che in caso di inerzia da parte della regione debba essere il ministro della sanita' a revocare e procedere alla sostituzione dell'amministratore straordinario nei casi in cui ricorrano gravi motivi -: quali interventi intenda porre in atto per un rapido superamento di tale insostenibile stato di cose. (4-03164)

La dettagliata documentazione esaminata riguardo alla procedura inerente all'individuazione degli aspiranti idonei al ruolo di amministratore straordinario - a norma della legge n. 111 del 1991 - nella regione Molise consente a questo Ministero di assicurare che risultano integralmente rispettati, per quanto e' dato desumere, i criteri imposti dall'articolo 1 di detta legge. Infatti, alla regione Molise risultano a suo tempo pervenute nei termini 108 domande di aspiranti a tale incarico, che sono state poi sottoposte al necessario vaglio della commissione regionale di esperti, prevista dal comma 7 dello stesso articolo e nominata con decreto del presidente della giunta n. 582/15 aprile 1991, al fine di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi di legge. Tale commissione, composta da due magistrati amministativi del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e da un dirigente generale di questo Ministero, dopo aver dettagliatamente esaminato i prospetti analitici dei requisiti degli aspiranti alla luce delle richiamate disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 111 e delle indicazioni interpretative al riguardo diramate da questo Ministero con lettera circolare n. 897/8 aprile 1991, ha redatto un elenco riepilogativo di aspiranti giudicati idonei in base ai requisiti posseduti di soli 53 candidati su 108 aspiranti iniziali. Preso atto di tali conclusioni, la regione Molise, con decreto del presidente della giunta n. 782/27 maggio 1991, ha formato il prescritto elenco regionale, in ordine alfabetico, degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unita' sanitarie locali. I nominativi successivamente prescelti quali amministratori straordinari presso le sette unita' sanitarie della regione figuravano tutti nel predetto elenco ufficiale. Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, relativa ad asserite inerzie della regione in merito agli adempimenti conseguenti alla richiamata decisione n. 3/1^ febbraio 1988 del TAR del Molise, si e' in grado di comunicare che quest'ultima Regione ha potuto chiarire, con idonea documentazione, di essersi trovata nella condizione di adottare la deliberazione n. 2667 del 27 maggio 1991 (vistata dalla commissione di controllo sugli atti regionali) per l'indifferibile esigenza giuridica di dichiarare l'inesistenza della determinazione assunta in data 18 marzo 1991 dal commissario ad acta rag. Guido Sprovieri, espressamente nominato con sentenza n. 49/90/28 marzo 1990 del TAR Molise per l'esecuzione della propria sentenza, dianzi citata, n. 3/1^ febbraio 1988. La stessa regione, infatti, aveva dovuto rilevare che, con il succitato atto del 18 marzo 1991, il commissario ad acta aveva provveduto ad una modifica dei ruoli nominativi regionali per alcuni dipendenti, pretendendo di estendere gli effetti giuridici di detta sentenza n. 3/1988 del TAR Molise, inerente ad un ricorso di un dipendente del ruolo amministrativo, in danno di altri dipendenti appartenenti al ruolo sanitario, che - come tali - non erano stati ne' potevano essere parti del giudizio. Lo stesso atto contestato, inoltre, aveva interessato, altresi', la posizione giuridica di un dipendente, quale il signor Mario Verrecchia, che, pur appartenendo al ruolo amministrativo, per occupare un livello funzionale (collaboratore amministrativo) inferiore a quello del dr. Bevacqua (il cui ricorso era stato accolto da detta sentenza n. 3/1988 del TAR Molise), a sua volta non avrebbe potuto ne' dovuto essere parte di tale giudizio amministrativo, avendo il TAR collegato l'interesse ad agire del ricorrente sunnominato alla sola possibilita' di uno scavalcamento. Con detta deliberazione, quindi, la Regione Molise ha innanzitutto dato atto dell'inesistenza giuridica e, comunque, della nullita' della piu' volte citata decisione in data 18 marzo 1981 del commissario ad acta nella parte indebitamente relativa ai dipendenti del ruolo sanitario. Detta deliberazione, inoltre, ha dato atto che 7 funzionari amministrativi, pure interessati dalla succitata decisione del commissario ad acta, ad avviso della regione erano stati a suo tempo inquadrati nei ruoli e con le posizioni funzionali rivestite nel marzo 1991 in base a criteri diversi da quello dell'anzianita' maturata al 20 dicembre 1979, espressamente contemplato dalla sentenza n. 3/1988 del TAR Molise. Tali diversi criteri - ha sostenuto la regione nella citata deliberazione - si identificano: per 3 funzionari, con i criteri di equipollenza stabiliti nel parere n. 53/1983 del consiglio sanitario nazionale, recepito con deliberazione regionale n. 62/11 gennaio 1984; per gli altri 4, con modificazioni di qualifiche intervenute a seguito di pubblici concorsi da essi espletati in base alla normativa degli enti di provenienza; criterio, quest'ultimo, individuato dalla deliberazione della giunta regionale n. 711/21 marzo 1984, come modificata dalla deliberazione n. 1837/4 giugno successivo. Siffatte valutazioni, quindi, hanno indotto la regione, nella stessa deliberazione in esame n. 2667/27 maggio 1991, a confermare a questo diverso titolo gli inquadramenti a suo tempo disposti per i sette funzionari amministrativi dianzi ricordati e, con essi, i ruoli nominativi regionali quali approvati con deliberazione n. 1837/4 giugno 1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Con altra deliberazione in pari data, n. 2668/1991, la regione ha, inoltre, ritenuto comunque opportuno impugnare dinanzi al TAR Molise la piu' volte citata decisione 18 marzo 1991 del commissario ad acta incaricato dell'esecuzione della sentenza n. 3/1988 dello stesso tribunale amministrativo. Il giudizio dinanzi al TAR Molise e' tuttora pendente e la sua definizione consentira', in ogni caso, di acquisire piu' probanti conclusioni sulla complessa vicenda, secondo l'auspicio espresso nell'interrogazione, sulle quali questo Ministero si riserva di riferire tempestivamente, non appena possa averne contezza. Il Sottosegretario di Stato per la sanita': Azzolini.



 
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