Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03403 presentata da TATTARINI FLAVIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920715
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: alcune USL in varie realta' del territorio nazionale ed in particolare della provincia di Grosseto, stanno compiendo una vera e propria svolta nella interpretazione ed applicazione della legge n. 283 del 1962, del regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1980 e della legge n. 580 del 1967, per quanto attiene la pretesa necessita' di dotare di formale autorizzazione sanitaria (articolo 2 legge n. 283) gli impianti destinati al "semplice" stoccaggio di "sostanze destinate all'alimentazione", in particolare gli impianti di ammasso del grano; si tratta di impianti gestiti da aziende singole o associate cooperative o da loro consorzi che subiscono con questo intervento, dopo decenni di normale gestione, danni economici notevolissimi, nel bel mezzo della stagione dei raccolti; e' inspiegabile il senso di questa inversione di tendenza, se si tiene conto che la legge n. 580 del 1967, articolo 2, con l'obiettivo di garantire la tutela della salute del consumatore definisce procedure per rendere idonei i cereali per l'alimentazione umana, ma per quanto attiene ai locali di deposito rinvia alla emanazione di un apposito regolamento, ad oggi inesistente e sono passati 25 anni, e solo per inciso richiama le norme della legge n. 283; la legge n. 283 poi ci sembra che distingua le norme per: (articolo 1) i depositi di sostanze destinate all'alimentazione, ma necessitate di ulteriore processo di manipolazione e trasformazione e (articolo 2) i depositi all'ingrosso di "sostanze alimentari" immediatamente soggette al consumo umano; la stessa distinzione opera ovviamente nelle disposizioni del Regolamento di attuazione per i depositi collegati ad un processo produttivo che contempli trasformazione e confezionamento e significativa e' la riserva per i cereali "non trasformati" presente al comma 8 dell'articolo 28; anche la giurisprudenza sembra muoversi in questa direzione interpretativa se e' vero che alcuni responsabili della gestione di impianti di stoccaggio sono stati assolti in sede giudiziaria (1: sentenza pretura di Rimini del 30 ottobre 1986, di assoluzione del C.a.P di Forli'; 2: sentenza pretura di Ronciglione il 12 giugno 1991, su procedimento n. 4607/90 di assoluzione del C.a.P. di Viterbo) -: se non ritenga urgente un autorevole intervento chiarificatore delle norme anche attraverso la predisposizione del regolamento di cui alla legge n. 580 del 1967, in grado di mantenere alto il livello di salvaguardia sanitaria dei prodotti e quindi dei consumatori e di dare certezze agli operatori economici che rischiano di subire danni rilevantissimi. (4-03403)
Il problema prospettato con l'atto parlamentare cui si risponde puo' tradursi, in sostanza, nello stabilire se gli impianti di ammasso del grano, ivi citati, configurino o meno la fattispecie di "depositi all'ingrosso di sostanze alimentari" espressamente prevista dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (normativa-quadro sull'igiene degli alimenti) ed assoggettata al preventivo rilascio di autorizzazione sanitaria. In caso affermativo, ovviamente, il rilascio di quest'ultima deve intendersi subordinato all'accertata sussistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari prescritti dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R. D. 26 marzo 1980, n. 327. Poiche' non appare dubitabile che un impianto di ammasso del grano, sol che se ne considerino le dimensioni, debba considerarsi un deposito all'ingrosso, si tratta di stabilire se esso costituisca a tutti gli effetti un deposito all'ingrosso di sostanze alimentari. A questo riguardo va subito rilevato che l'intervento chiarificatore di questo Ministero sotto il profilo giuridico-interpretativo vi e' stato da tempo, con le indicazioni contenute nella Circolare 21 luglio 1982, n. 46, che sembrano fornire utili criteri applicativi. Precisa, in particolare, detta Circolare che, ai sensi della legge n. 283/1962 e del relativo Regolamento di esecuzione dianzi citato per "sostanza destinata all'alimentazione" puo' intendersi non qualsiasi sostanza edibile, bensi' soltanto quella realmente destinata all'alimentazione umana, condizione questa che si riscontra in modo certo ed univoco allorche', a partire dalla materia prima allo stato grezzo inizia il ciclo tecnologico di preparazione del prodotto finito che si vuol ottenere, quando - ovviamente - la stessa materia prima non sia destinata direttamente alla vendita a scopo alimentare. Per determinare, quindi, il momento in cui una sostanza puo' ritenersi "destinata all'alimentazione umana" e' indispensabile tener conto dell'inizio effettivo del ciclo tecnologico di produzione della sostanza alimentare da produrre, al cui accertamento non puo' che provvedere in concreto, caso per caso, l'Autorita' sanitaria locale deputata all'esercizio della vigilanza nel settore. A questo proposito ed a titolo esemplificativo questo Ministero ha ritenuto a suo tempo di citare nella suddetta Circolare alcune tecnologie produttive di alimenti di derivazione agricola, che comportano il prelavaggio, la mondatura, la cernita o comunque trattamenti preliminari di selezione e di ripulitura delle materie agricole grezze. Se e' vero che il concreto giudizio dell'Autorita' sanitaria locale deputata all'esercizio della vigilanza deve riferirsi, di volta in volta, alle specifiche tecnologie produttive, deve trarsene la logica conclusione che quest'ultima, nel caso di specie, non possa comunque prescindere dai criteri tecnico-interpretativi desumibili dalla specifica normativa del settore, quale e' senz'altro, per i cereali e la relativa tecnologia di produzione la legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari). L'articolo 2 di tale legge prevede che possano essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di liberarli dalle impurezze, per renderli idonei all'alimentazione umana, i cereali che presentino una delle seguenti caratteristiche: contenenti sostanze estranee che ne alterino le caratteristiche o semi di specie che rendano le farine nocive alla salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo; invasi da crittogame; invasi da parassiti animali. Sembra logico trarne la conclusione pratica che per i cereali, quale e' il grano, la linea di demarcazione fra prodotto-materia prima agricola e prodotto gia' destinato all'alimentazione umana debba individuarsi, appunto, nell'obbligatoria operazione di prepulitura. Cio' significa, quindi, a prescindere dalla perdurante mancanza del Regolamento di esecuzione di detta legge n. 283/1962 (normativa-quadro sull'igiene degli alimenti) - che il grano depositato negli impianti di ammasso non puo' ancora considerarsi un prodotto destinato all'alimentazione umana e che, di conseguenza, tali impianti non integrano la fattispecie di depositi all'ingrosso di alimenti, cui soltanto si applica l'obbligo della preventiva autorizzazione sanitaria. In questo senso parrebbe che le sentenze in materia emesse dalle preture di Rimini e di Ronciglione (Viterbo), richiamate nell'interrogazione, abbiano avallato considerazioni tecnico-sanitarie di questo tipo. D'altra parte lo stesso articolo 4 della medesima legge n. 580/1967 sembra indirettamente adombrare, con le espressioni usate, la possibilita' di operare la distinzione dianzi illustrata, con il rinvio a requisiti specifici a tutt'oggi non ancora vigenti ma sostanzialmente surrogati dalle dettagliate prescrizioni di carattere generale del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 sull'igiene degli alimenti), mentre - per altro verso - afferma un principio che non sembra suscettibile di eccezione alcuna: i locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri scopi alimentari - qualunque sia il tipo di deposito - devono garantirne la buona conservazione. Sembra difficilmente dubitabile che tale norma abbia carattere assolutamente e rigorosamente precettivo sia per i titolari di tali depositi, ancorche' esentati da autorizzazione sanitaria, sia per l'autorita' sanitaria preposta alla relativa attivita' di vigilanza. E' evidente, infatti, come in qualsiasi fase ed in qualsiasi tipo di deposito risulti grave ed irreparabile, ma soprattutto rischiosa per la salute umana, l'insussistenza di taluni requisiti ambientali fondamentali (ad esempio aerazione) suscettibile di pregiudicare la conservazione del prodotto e, con essa, la sua futura idoneita' all'alimentazione umana. Da quanto al riguardo esposto dalla competente regione Toscana, interpellata attraverso quel commissariato del Governo, sembra di poter desumere che, appunto, la contestata interpretazione di tale normativa data dall'unita' sanitaria n. 28 dell'area grossetana nei casi prospettati nell'interrogazione sia, in realta', soltanto una diretta conseguenza della necessita' di pronunciarsi sull'idoneita' di quei locali di deposito di cereali, per corrispondere ad una specifica richiesta dell'autorita' di Pubblica sicurezza del circondario, cui compete - a norma del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 - il rilascio dell'autorizzazione all'impiego di gas tossici (idrogeno fosforato o bromuro di metile) per la "protezione" degli stessi cereali. E' accaduto, cosi', che per taluni depositi ubicati in luoghi urbanizzati ed a causa delle cattive condizioni delle relative costruzioni detta Unita' sanitaria si e' trovata nell'obiettiva impossibilita' di esprimere il parere favorevole di competenza sull'idoneita' dei locali, prima di averne accertato, almeno, la dotazione di alcuni requisiti minimi ritenuti essenziali, anche se in parte non dissimili da quelli prescritti ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria quando prevista. Il Ministro della sanita': Garavaglia.