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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03568 presentata da BUTTITTA ANTONINO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19920720

Al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: la confusa impostazione del passaggio dalle vecchie alle nuove figure universitarie tracciata dalla legge n. 28 del 1980 attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e ancor piu' la sanatoria uscita dalla sua concreta applicazione ha immediatamente prodotto una vertenzialita' diffusa; la ragione di tali ricorsi e' da ricercare anche nel fatto che al ricercatore non si attribui' uno stato giuridico definito e che il professore associato risulto' essere un compromesso tra opposte visioni della docenza e che negli anni successivi si ebbe una estensione dei giudizi idoneativi a figure non comprese nell'elenco originario; fin dall'inizio riusciva difficile comprendere le ragioni che inducevano a privilegiare, per esempio, la figura del tecnico laureato rispetto a docenti in formazione come contrattisti ed assegnisti e che su tali basi sono stati accolti numerosi ricorsi e si sono avute ben tre sentenze della Corte costituzionale: nel 1986 (medici interni con compiti assistenziali); nel 1989 (contrattisti clinici); nel 1990 (assistenti volontari e contrattisti non clinici); la Corte costituzionale ha riconosciuto ai contrattisti clinici il diritto ad essere ammessi ai giudizi di idoneita' a professore associato mentre ha negato lo stesso diritto (1990) ai contrattisti delle altre Facolta', cosi' di fatto determinando una disparita' di trattamento ingiustificata e contraria al principio di eguaglianza; un'ulteriore ed irragionevole sperequazione deriva dal fatto che solo ai ricorrenti e' stato consentito accedere ai giudizi idoneativi mentre per gli altri contrattisti, che pur ricoprendo le stesse funzioni non avevano proposto il ricorso, conformandosi alle disposizioni di legge in vigore, il contenzioso prosegue tuttora creando ulteriori complicazioni nel quadro normativo -: se non ritenga di dover porre allo studio con tempestivita' un provvedimento per la soluzione della confusa vertenza in modo da assicurare l'ordinato svolgimento della vita universitaria rimuovendo condizioni di discriminazione e di incertezza giuridica. (4-03568)

I competenti uffici di questo ministero si sono attenuti a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 9 aprile 1986 in merito all'ammissibilita' degli aiuti e degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie in possesso di particolari requisiti e dalla sentenza n. 397 del 5-13 luglio 1989 in merito alla ammissibilita' dei titolari di contratti presso le facolta' di medicina e chirurgia parimenti in possesso di determinati requisiti. Cio' premesso, si ritiene opportuno far rilevare che la pubblica amministrazione non puo' che operare nei limiti del giudicato rimanendo, pertanto, demandata ad altra sede - sia giurisdizionale che legislativa - la soluzione di situazioni diverse da quelle contemplate dalle sentenze - cui questo ministero e' chiamato a dare esecuzione. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: Fontana.



 
Cronologia
domenica 19 luglio
  • Politica, cultura e società
    In un gravissimo attentato la mafia uccide a Palermo il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta.

martedì 21 luglio
  • Politica, cultura e società
    I funerali degli agenti di scorta del giudice Borsellino sono turbati da una violenta contestazione da parte dei cittadini alle più alte cariche dello Stato.