Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03623 presentata da CARLI LUCA (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19920721
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. - Per sapere - premesso che: il Regolamento CEE n. 2092/91 di data 24 giugno 1991, che disciplina il metodo di produzione biologica di prodotti agricoli, stabilisce con grande puntualita' la disciplina per la produzione, la messa in commercio ed il controllo dei prodotti agricoli realizzati con detto metodo; era questa una norma molto attesa sia dalle organizzazioni dei produttori che dalle associazioni dei consumatori; gli articoli 8 e 9 di detto Regolamento stabiliscono un puntuale sistema di controllo; l'articolo 16 di detto Regolamento stabilisce che "gli Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9 entro il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento"; detto Regolamento entrato in vigore gia' il 22 luglio dello scorso anno stabilisce che gli Stati membri instaurino un sistema di controllo gestito da una o piu' autorita' di controllo, cio' con l'approvazione di un Regolamento ad hoc che doveva entrare in vigore gia' lo scorso 29 aprile; a tutt'oggi detto Regolamento non e' ancora in vigore -: quali motivi ostino alla approvazione del Regolamento di cui in premessa e se non ritenga di dover sollecitamente disporre l'approvazione di detto Regolamento considerato che lo stesso e' strumento indispensabile anche per portare un po' di ordine nella variegata area dell'agricoltura cosiddetta naturale o biologica, oggi praticata in Italia con numerosi e diversi sistemi tali da compromettere la stessa credibilita' di un sistema produttivo, e considerata la fase agronomica attuale, che vede la presenza di vaste quantita' di prodotti non adeguatamente individuati ne' garantiti realizzati e commercializzati con metodi di produzione biologica. (4-03623)
Questo Ministero, con decreto ministeriale 25 maggio 1992 n. 338 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1992), ha gia' provveduto a dare applicazione al regolamento CEE n. 2092/91 in materia di agricoltura biologica. Il citato decreto detta norme per assicurare, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni contenute nel suddetto regolamento CEE riguardanti i prodotti agricoli vegetali non trasformati ed i prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo. Si precisa inoltre che, secondo il disposto del decreto stesso, le attivita' di controllo ai fini della certificazione dei prodotti saranno espletate da associazioni o consorzi di produttori e di operatori del settore dell'agricoltura biologica, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni dei consumatori, appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si fa presente, infine, che in sede comunitaria e' stato approvato il regolamento n. 2083 del 14 luglio 1992, di modifica del regolamento CEE n. 2092/91. Detto regolamento, tra l'altro, modifica il testo dell'articolo 16, par. 3, comma del reg. CEE n. 2092/91 prevedendo il rinvio al 1^ gennaio 1993 dei tempi di applicazione degli articoli 5, 8, par. 1 ed articolo 11, par. 1, relativi rispettivamente all'etichettatura, al sistema dei controlli, all'importazione da paesi terzi. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Fontana.