Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00187 presentata da ZAMBON BRUNO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19920729
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. - Per sapere - premesso: che l'applicazione degli articoli 38, 39, 41 e 42 del regolamento CEE 16 marzo 1987 n. 822 hanno provocato danni economici ingenti alle aziende vitivinicole costrette a distillare vino di ottima qualita' gia' posto in commercio e quindi posto sul mercato con il conseguente acquisto di vino da altre aziende; che l'attuale normativa, cosi' com'e' applicata, e cioe' per tutte le aziende vitivinicole italiane indiscriminatamente allo stesso modo, arreca grave nocumento alla managerialita', alla professionalita' e quindi all'imprenditorialita' delle aziende vitivinicole che possono porsi sul mercato in maniera concorrenziale traendo profitto dalla vendita del loro vino; che l'Italia non ha, certamente, produzioni vitivinicole omogenee e questo e' stato sottolineato e definito dalla Comunita' Economica Europea che ha diviso l'Italia ponendo le sue regioni sotto tre distinte zone viticole C I b), C II, C III b), come si puo' desumere dall'allegato 4 del regolamento CEE 822/87; che il dover attuare quattro differenti e distinti tipi di distillazione: preventiva, obbligatoria, di sostegno, di buon fine, porta al risultato finale di una remunerazione differente iniqua e ad un carico burocratico superfluo; che l'attuazione della distillazione preventiva basata su una quota fissa di ettolitri di vino per ettaro risulta ingiusta perche' non tiene in considerazione le diverse produzioni e rese aziendali; che i produttori vitivinicoli sono tenuti alla presentazione delle denunce annuali di produzione -: quali azioni, interventi e provvedimenti intenda porre in atto il ministro per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 38, 39, 41 e 42 del regolamento CEE 822/87 aventi per oggetto la distillazione di vino da tavola e di vino atto a diventare vino da tavola, tenendo ben presente le inique applicazioni e le conseguenti reazioni che sono emerse dall'attuazione dell'articolo 39 relativo alla distillazione obbligatoria, nonche' il relativo generico aiuto nazionale a favore dei produttori vitivinicoli soggetti alla distillazione obbligatoria dei vini da tavola per l'annata 1991-1992 dell'ammontare di lire 2.050 vol./Hl. fino alla concorrenza di 2 milioni di ettolitri di cui non si conoscono ancora i parametri di applicazione; quali iniziative ritenga opportuno assumere affinche' si addivenga alle seguenti variazioni del regolamento CEE 16 marzo 1987 n. 822: modifica dell'articolo 38 ed abolizione degli articoli 41 e 42 che hanno rispettivamente per oggetto l'applicazione della distillazione preventiva, della distillazione di sostegno e di quella di buon fine; applicazione di un'unica distillazione, quella preventiva, con un massimo di vino destinato alla stessa, corrispondente al 20 per cento della resa aziendale per ettaro e non fino a 15 ettolitri per ettaro; modifica dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 del regolamento CEE 16 marzo 1987 n. 822 affinche' il quantitativo totale di vino da distillare sia ripartito tra le diverse zone viticole comunitarie e non tra le diverse regioni di produzione della Comunita' raggruppate per Stato membro, con l'obiettivo che questo stesso quantitativo da distillare sia ripartito tra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna zona di produzione. (5-00187)