Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04037 presentata da SCALIA MASSIMO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920729
Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: Villa Adriana a Tivoli costituisce un insieme monumentale e paesistico di enorme valore culturale visitato ogni anno da decine di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo; ciononostante, nel corso degli ultimi trenta anni, il territorio ad essa circostante, in particolare quello compreso tra la villa e la via Tiburtina, e' stato interessato da edificazioni ed interventi urbanistici all'insegna di un dilagante e onnivoro abusivismo - tollerato se non incoraggiato dagli organi preposti al controllo urbanistico del territorio - che si e' spinto fino ai margini (ma in qualche caso isolato ben all'interno) della fascia di protezione paesistica stabilita, con i decreti ministeriali dell'11 maggio 1955 e dell'8 agosto 1967, attorno all'altura su cui e' posta la villa; l'area vincolata dai detti decreti come bellezza naturale ha costituito pertanto fino ad oggi l'unico sia pur debole baluardo a difesa del contesto paesistico tra la via Tiburtina, la Maremmana e la villa imperiale (si tratta di una striscia di terreno che da circa un chilometro di profondita' si va progressivamente riducendo fino a poche centinaia di metri); al suo interno sono da tempo accertate importanti presenze archeologiche, di cui solo una parte emerse; in tale contesto di fatto e di diritto, un gruppo di societa' (srl Compe ed altre), a partire dal 1977, sulla scorta del PRG di Tivoli del 1973 (che prevede la totale edificazione delle aree vincolate), presentava un piano di lottizzazione riguardante l'area antistante Villa Adriana che, nel corso degli anni (1977-1990), nonostante l'evidente e disastroso impatto che i 250.000 metri cubi previsti avrebbero avuto sulle aree vincolate e sulle visuali interne ed esterne di Villa Adriana, riusciva in successione ad ottenere l'approvazione da parte del comune di Tivoli, il nulla osta ex articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 dall'assessorato all'urbanistica ed alla tutela ambientale della regione Lazio ed infine il benestare della Soprintendenza ai monumenti del Lazio (che pero' non trasmetteva gli atti al Ministero, per il controllo e l'eventuale annullamento previsto dalla legge n. 431 del 1985); cio' era possibile, tra l'altro, in quanto il Piano territoriale paesistico n. 7, adottato (ma non ancora approvato) dalla regione Lazio ai sensi dell'articolo 1-bis della legge n. 431 del 1985, anziche' stabilire forme di tutela dell'area soggetta a vincolo di bellezza naturale, ne consente illegittimamente la totale edificazione mediante un puro e semplice rinvio alle norme di piano regolatore (articolo 31 Norme tecniche); venuta a conoscenza del progetto a seguito della realizzazione di una parte delle opere di urbanizzazione della lottizzazione, la Lega per l'ambiente del Lazio, assieme al Circolo di Tivoli, intraprendeva una serie di iniziative politiche e giudiziarie (TAR e magistratura ordinaria) per rendere di pubblico dominio l'inevitabile gravissimo pregiudizio che sarebbe derivato al contesto monumentale di Villa Adriana nel caso in cui non si fosse bloccata la lottizzazione e per accertare le responsabilita' degli organi istituzionalmente preposti alla tutela e alla gestione dell'area vincolata quale "bellezza naturale"; veniva altresi' promossa una interrogazione parlamentare (20 novembre 1990), sottoscritta da trenta deputati di diversi gruppi politici (Verdi, Psi, Dc, Pci, Dp, Sin. indipendente, Federalisti) che richiedeva un intervento del Ministro dei beni culturali a tutela della villa; tanto il TAR che il Ministero dei beni culturali tuttavia, senza entrare nel merito delle autorizzazioni rilasciate e della loro compatibilita' con i valori paesistici, ambientali ed archeologici dichiarati meritevoli di tutela dai decreti ministeriali del 1955 e del 1967, esercitavano un controllo meramente formale sulla legittimita' del procedimento e concludevano, pur con qualche prescrizione che riduceva le cubature previste, per la legittimita' degli atti impugnati; di diverso avviso era invece il giudice penale, che aveva avviato l'inchiesta affidando due consulenze tecniche - la prima ad un architetto esperto in materia urbanistica (l'architetto Paolo Micalizzi), la seconda ad un collegio di studiosi di chiara fama con specifica competenza in materia paesistica, ambientale ed archeologica (il professor architetto Mario Manieri Elsa, la professoressa architetto Maria Cristina Costa e l'archeologo Lorenzo Quilici) - al fine di accertare se, allo stato dei fatti, ricorressero gli estremi della fattispecie di reato prevista dall'articolo 734 del codice penale; pur richiedendo l'archiviazione per i reati connessi alle trasformazioni avvenute sull'area vincolata fino all'inizio del procedimento (opere di urbanizzazione) a causa del loro limitato impatto ambientale e della circostanza che, comunque, amministratori e funzionari della PA non sarebbero stati perseguibili per la prescrizione dei reati, l'atto del magistrato costituisce un formidabile atto di accusa contro i comportamenti degli organi preposti alla tutela paesistica (in special modo del settore tutela ambientale dell'assessorato all'urbanistica della regione e della Soprintendenza ai monumenti del Lazio) e, cio' che piu' importa, accerta, sulla scorta delle consulenze tecniche richiamate due fatti estremamente rilevanti: 1) che qualsiasi ulteriore trasformazione dei luoghi all'interno dei vincoli integrerebbe la fattispecie di "distruzione di bellezze naturali" ex articolo 734 del codice penale e sarebbe pertanto oggetto di autonoma valutazione sotto il profilo penale (e con cio' impedisce la realizzazione del progetto di lottizzazione), 2) che il PTP n. 7 e' uno "pseudo piano paesistico che ha di fatto abrogato i vincoli esistenti sull'area interessata dalla lottizzazione", in contrasto, tra l'altro con quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nella parte in cui riserva allo Stato medesimo la competenza in materia di revoca e modifica dei vincoli; in data 30 maggio 1992 la stampa nazionale ha pubblicato un appello per la salvezza di Villa Adriana indirizzato al Governo nazionale, alla regione Lazio ed al comune di Tivoli; tale appello, promosso dalla Lega per l'ambiente, e' stato sottoscritto da prestigiosi esponenti della cultura italiana e straniera, da rappresentanti dell'ambientalismo e da tutti i principali istituti di cultura presenti a Roma; allo stesso fine e' stata presentata una petizione al Parlamento europeo; anche a seguito della lunga ed intensa battaglia a difesa dell'integrita' di Villa Adriana infine, nel giugno 1992, il consiglio comunale di Tivoli non accettava di riapprovare la convenzione della lottizzazione Nathan e provocava le dimissioni della giunta presieduta dal sindaco Ambrosi, che della lottizzazione era stato il piu' strenuo sostenitore -: quali provvedimenti intenda assumere il Ministro per i beni culturali per la definitiva tutela di Villa Adriana e dell'area vincolata ad essa antistante; se non ritenga di dover intervenire presso la regione Lazio per una correzione delle previsioni del PTP n. 7 in quanto esso, a detta della stessa perizia tecnica ordinata dal magistrato, "appare essere in ultima analisi una specie di abrogazione surrettizia di una parte della legge n. 431 del 1985 ... e non puo' quindi in effetti tutelare i valori ambientali che caratterizzano il territorio"; quali iniziative di competenza intendano assumere presso la regione Lazio per la sollecita approvazione del Parco dei Monti Prenestini, (attualmente in fase di esame da parte della giunta regionale nell'ambito del Piano regionale dei parchi) all'interno del quale tutta l'area di Villa Adriana e la fascia archeologica pedemontana dei Prenestini risulterebbero adeguatamente valorizzate. (4-04037)
Con determinazione n. 1369 del 31 luglio 1979 la regione Lazio approvo' il piano relativo alla lottizzazione in localita' Galli-Ponte Lucano; le relative opere di urbanizzazione primaria furono approvate con determinazione n. 2694 del 23 aprile 1987. La stessa regione approvo', con nota n. 4892 del 2 giugno 1989, una prima variante al piano di lottizzazione iniziale. Tali progetti, che la regione sostiene di aver inviato alla competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, non pervennero a questo Ministero, che pertanto non pote' esercitare su di essi l'eventuale potere di annullamento. In data 1^ ottobre 1990 la regione approvo', con determinazione n. 1583/9, una seconda variante al progetto iniziale. Su tale variante, che prevede - a parita' di cubatura totale - un impatto ambientale minore delle precedenti soluzioni, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio si pronuncio' in senso contrario all'annullamento (nota n. 613 del 10 gennaio 1991), mentre la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio impose una fascia di rispetto di 20 metri dai resti di una villa romana di eta' repubblicana adiacente all'area convenzionata. Questo ministero, valutando positivamente le modifiche introdotte nel progetto dalla seconda variante nell'ottica di accogliere ogni proposta che riduca ulteriormente l'impatto ambientale dell'edificando complesso, approvo' tale variante con nota n. 1782 IIG1 dell'8 maggio 1991, ponendo tre precise condizioni: 1) la zona interessata dalla presenza della villa romana di eta' repubblicana dovra' essere stralciata da ogni tipo di edificazione e costituira' il fulcro dell'area a verde, destinata alla pubblica fruizione. La fascia di rispetto nei confronti di tale zona non potra' essere inferiore ai 60 metri e dovra' essere colmata da una fitta alberatura. Parimenti andranno previste adeguate sistemazioni a verde lungo i confini della lottizzazione e fra i vari corpi edilizi, onde favorirne l'integrazione nel quadro paesistico naturale; 2) dovranno essere stralciati dal progetto anche i parcheggi previsti lungo il limite sud-est dell'area convenzionata, l'attuale tracciato stradale che corre lungo tale limite non potra' essere bitumato, ne' ampliato; 3) lo sviluppo verticale degli edifici dovra' adeguarsi all'andamento altimetrico dell'area convenzionata. Per quanto riguarda piu' specificatamente gli aspetti archeologici si e' provveduto a sollecitare la Soprintendenza archeologica del Lazio a predisporre un vincolo ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1089 del 1939, per garantire un'adeguata area di rispetto alla Villa Adriana, nonche' a fornire elementi sulla possibilita' di emanare un decreto ai sensi dell'articolo 1, lettera m), della legge n. 431 del 1985. Infine, allo scopo di tutelare gli immobili di interesse archeologico nell'area in questione, e' stato emesso in data 5 giugno 1991 decreto di vincolo sulla villa repubblicana di Galli al centro della lottizzazione in argomento. Successivamente la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, pur richiedendo l'archiviazione del procedimento penale relativo alla vicenda sopra descritta, precisava che: "ulteriore attivita' edilizia, che dovesse essere svolta per la realizzazione di queste o di altre lottizzazioni cosi' come successivi nulla-osta che dovessero essere rilasciati, non potranno che essere oggetto di valutazione sotto il profilo penale". In attuazione di tale indirizzo l'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici e' stato sollecitato a provvedere a tutti gli adempimenti di propria competenza, perche' venga assicurato il piu' rigoroso rispetto delle indicazioni del magistrato. Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.