Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04117 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19920730
Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste. - Per sapere - premesso: che con la legge n. 652 del 4 ottobre 1986 "Autorizzazione a cedere ai soci della Cooperativa agricola tra coltivatori diretti di Treporti ed al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, localita' Punta Sabbioni-Cavallino" veniva, dopo oltre 30 anni di attesa, definita chiaramente la possibilita' per i soci della cooperativa, eredi e congiunti, di conseguire la proprieta' dei terreni originariamente concessi; che la Corte di cassazione sezione 3^ civile con sentenza del 20 dicembre 1988 ha definito una vertenza ultradecennale tra la cooperativa agricola di Treporti e l'Amministrazione delle finanze, chiarendo che la legge dell'86 ha fatto superare ogni questione circa il titolo dell'occupazione dei terreni, definendo come aventi diritto a conseguire la proprieta' dei terreni, "a prescindere dalla giuridica esistenza e qualificazione di un rapporto in atto", i soci, gli eredi della cooperativa ed i congiunti purche' insediati nei fondi due anni prima dell'entrata in vigore della legge del 1986; che l'Intendenza di finanza di Venezia, in ottemperanza alla legge, che prevede nelle more del rogito di compravendita il pagamento semestrale del 2 per cento del presunto valore dell'immobile, a titolo di acconto, ha fin dall'86 imposto il pagamento di tali somme; che la stessa Intendenza non ha ancora definito, dopo 6 anni, la stima di acquisto dei terreni, sull'entita' della quale circolano soltanto indiscrezioni; che nel frattempo paradossalmente ad alcuni dei 220 soci della cooperativa e' stata notificata l'intimazione di pagamento di somme ingenti "quale indennita' provvisoria per l'occupazione abusiva del terreno di cui all'oggetto per il periodo 1940-1986, in palese violazione del comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 652 che recita "il pagamento della somma di cui ai precedenti commi ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo del bene in periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge", ed in palese violazione della sentenza della Cassazione laddove spiega che: "la domanda di rilascio dell'intero compendio immobiliare e le ulteriori conseguenti richieste avanzate dall'Amministrazione delle finanze, sull'unico presupposto della occupazione senza titolo, risultano incompatibili con la nuova legge che prevede, da un lato la prosecuzione del godimento dei terreni e dall'altro la sanatoria di ogni precedente pendenza""; che si e' cosi' fino ad oggi svuotata nello spirito e nella sostanza una legge dello Stato specificatamente indirizzata a far godere della proprieta' dei terreni famiglie di coltivatori che da tre generazioni con il loro sacrificio hanno bonificato e reso produttivi territori un tempo occupati dall'acqua del mare; che attivita' che la legge chiaramente definisce come integrative del reddito del coltivatore diretto (agriturismo) o abitazioni al servizio del fondo sembra vengano considerate alla stregua di attivita' ad uso diverso con conseguente pericolo di richiesta di cifre esose incompatibili con il gia' ridotto reddito agricolo -: quali iniziative intendano assumere perche' l'Intendenza di finanza di Venezia applichi in modo rapido e soddisfacente la legge n. 652 del 1986. (4-04117)