Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00014 presentata da MARTUCCI ALFONSO (PARTITO LIBERALE ITALIANO) in data 19920731
La II Commissione, premesso che: con recenti decreti ministeriali (indicati in data 20 e 21 luglio 1992) il Ministro di grazia e giustizia ha disposto una regolamentazione concernente le condizioni di vita in carcere di alcuni soggetti; la normativa limita estremamente, fino ad escludere quasi del tutto, alcuni dei diritti fondamentali della persona, da tutelare ancorche' si tratti di detenuti; in particolare si e' disposta la riduzione dei colloqui con i familiari ad uno, al mese - e cio' senza tenere conto che si tratta di congiunti i quali sono estranei a vicende criminose -, l'eliminazione di qualunque iniziativa di aggiornamenti culturali, di esercizi fisici o sportivi e di manifestazioni artistiche, la riduzione a due ore della "aria" per i detenuti, tempo che in concreto viene limitato anche a mezza ora, il divieto di pacco con vitto e di acquisto di "sopravitto", il sostanziale e totale isolamento dei detenuti in cella; le disposizioni qui sintetizzate riguardano detenuti i quali, se pure imputati di gravi reati di stampo camorristico, tuttavia non risultano tutti gia' giudicati in via definitiva; le disposizioni medesime puniscono crudamente, piu' ed oltre che i detenuti, i familiari gia' costretti a disagevoli e, per le condizioni economiche, spesso difficili viaggi in regioni diverse da quelle di residenza; in ogni caso pur se inquadrate nelle legittime esigenze di rigoroso controllo di detenuti dalla spiccata pericolosita' sociale, le condizioni di vita della persona, tanto piu' se privata di liberta', non possono essere avvilite al punto di negare quei colloqui con i familiari che, se concessi quanto meno a scadenza settimanale, valgono a determinare un minimo di afflato affettivo e sociale, e di vietare l'indirizzo dell'uomo all'aggiornamento culturale, artistico o nell'esercizio fisico, esigenze imprescindibili per un minimo di umanizzazione della pena, da intendersi, se non esclusivamente, almeno prevalentemente finalizzata alla rieducazione; impegna il Governo a rivedere i decreti ministeriali con i quali si fissano condizioni di intenso rigore per la detenzione di alcuni imputati o condannati: con la specifica indicazione che i soggetti ai quali la presente risoluzione si riferisce sono diversi da quelli che con decreto ministeriale 19 luglio 1992 sono stati trasferiti al carcere di Pianosa. (7-00014)