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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04292 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (REPUBBLICANO) in data 19920804

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986, n. 65, all'articolo 5 comma 5 prevede che gli addetti alla Polizia Municipale con la qualifica di Pubblica Sicurezza portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti purche' nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi cui all'articolo 4 stessa legge; il suddetto articolo 4 detta disposizioni che debbono essere recepite nel regolamento del servizio di Polizia Municipale e che ai punti 3 e 4 prevede: 3) "l'ambito ordinario dell'attivita' sia quella del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato"; 4) "sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e rappresentanza"; il Regolamento Comunale per l'armamento e l'addestramento alle armi di un corpo di Polizia Municipale, prevede l'assegnazione dell'arma in via continuativa a tutti gli addetti in possesso della qualita' di Agenti di Pubblica Sicurezza ed espressamente che i servizi di collegamento e di rappresentanza e scorta espletati fuori del territorio del Comune vengano svolti con l'arma in dotazione; le motivazioni, oltre a quelle di fornire sempre il proprio contributo in casi di necessita', siano improntate a ragioni di pericolosita' e di servizio dal momento che gli addetti in possesso dell'arma in via continuativa, sarebbero costretti ad abbandonarla per il breve periodo della rappresentanza o del collegamento -: se gli addetti del corpo di Polizia Municipale di cui in premessa possano svolgere servizi di rappresentanza in armi al di fuori dell'ambito territoriale del Comune di appartenenza in ossequio all'apposito regolamento approvato dagli organi di controllo; se sia sufficiente a personale in uniforme, in un servizio di rappresentanza e scorta del Gonfalone comunale alla presenza del Sindaco e del Prefetto, durante una cerimonia ufficiale, ad una eventuale richiesta di organi di Polizia Giudiziaria o di pubblica Sicurezza mostrare il tesserino di riconoscimento nel quale siano riportati oltre i dati identificatori del possessore, anche gli estremi del provvedimento prefettizio di nomina di agente di pubblica Sicurezza e il numero di matricola dell'arma in dotazione. (4-04292)

La disciplina del porto delle armi concernente gli appartenenti alla polizia municipale e' in sintesi la seguente: il Prefetto, verificato che il vigile urbano gode dei diritti civili e politici - non ha mai subito condanne a pene detentive per delitti non colposi, non e' mai stato sottoposto a misure di prevenzione ne' e' stato espulso dalle FF.AA. o da Corpi militari organizzati - gli conferisce la qualita' di agente di pubblica sicurezza, (articolo 5.2. della legge 7 marzo 1986, n. 65 Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), che lo abilita - cio' per quanto qui interessa - a portare senza licenza le armi occorrenti allo svolgimento del servizio anche fuori dell'orario canonico, purche' nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4 della stessa legge. Per l'ulteriore specificazione delle modalita' e dei casi in cui il porto d'armi e' consentito, la legge in questione rinvia ad apposito regolamento, emanato con decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, che a sua volta (articolo 2), si affida al regolamento dell'ente di appartenenza per la determinazione dei "servizi di polizia municipale per i quali gli addetti, in possesso della qualita' di agente di pubblica sicurezza, portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonche' i termini e le modalita' del servizio prestato con armi". Poiche' l'onorevole interrogante non ha precisato in quale comune si e' verificato l'episodio richiamato nell'atto del sindacato ispettivo, non e' possibile approfondire l'indagine sul regolamento comunale applicabile al caso in questione. Puo' solo segnalarsi che gli articoli 6, 7, 8, 9 e 19 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 contengono disposizioni circa il porto d'arma. In particolare l'articolo 8, intitolato Servizi di collegamento e di rappresentanza, e' del seguente tenore: "I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma e' assegnata in via continuativa e' consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. Tale disposizione non sembra consentire l'uso dell'arma per lo svolgimento di servizi di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza. Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.



 
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